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03 Maggio 2012
L'applicazione della legislazione non può avere riscontro per i minori che sono già in Italia prima della sua entrata in vigore - E' stato accolto il ricorso (sentenza n. 1785 del 27 marzo 2012 Consiglio di Stato) di un cittadino egiziano che era entrato in Italia nel 2009 come "minore straniero non accompagnato" che, avendo trovato un lavoro, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Lo stesso aveva compiuto il diciottesimo anno di età il 17 febbraio 2010. In un primo momento il permesso gli è stato rifiutato perchè, secondo l'Amministrazione, il minore doveva fare un percorso formativo che prevedeva un progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale, nonché la permanenza per almeno tre anni sul territorio italiano.
Ma in questo caso è chiaro che l'applicazione dell'art. 32 del testo unico sull'immigrazione e successive modifiche non trova riscontro in questo caso specifico, perchè come già espresso anche nella sentenza n. 3987 del 4 luglio 2011 del Consiglio di Stato, la stessa è entrata in vigore successivamente all'ingresso dello straniero.
Vedi la sentenza n. 1785 del 27 marzo 2012 Consiglio di Stato
Vedi la sentenza n. 3987 del 4 luglio 2011 Consiglio di Stato
Fonte:immigrazione.biz















