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ORDINANZA
(Atto di promovimento) 24 Gennaio 2006, n. 145
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Ordinanza emessa il 24 gennaio 2006 dal tribunale di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Lamaj Fatjon Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Violazione del principio di proporzionalita' della pena - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, prima parte, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 3 e 27. (GU n. 21 del 24-5-2006 )
IL
TRIBUNALE
In composizione monocratica, nel
proc. pen. n.
20/06 R.G.T. contro Lamaj
Fatjon, imputato del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter
del d.lgs. 286/1998
(inserito dall'art. 13, comma 1, lett. d)
della
legge 30
luglio 2002,
n. 189, come modificato dall'art. 1, comma
5-bis del
decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, conv. Con modificaz.
nella legge
12 novembre 1994, n. 271)
perche', essendo stato espulso ai sensi
dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. citato con ordine dato con provvedimento
scritto dal Questore della Provincia di Matera - susseguente
a decreto
di espulsione
(per ingresso clandestino)
del Prefetto di Matera emesso in data 17 novembre 2005 -
con
intimazione a
lasciare il territorio dello
Stato entro cinque giorni dalla notifica
(avvenuta nella stessa data
del 17 novembre 2005) e
con indicazione delle
conseguenze penali derivanti dalla trasgressione, senza giustificato
motivo si tratteneva nel territorio
dello
Stato, fatto accertato in Trebisacce il 19 gennaio 2006;
Rilevato che il difensore dell'imputato ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale
dell'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (aggiunto dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189) con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nonce'
dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 286/1998, per violazione degli artt. 3 e 27
Cost.;
Osserva
L'imputato, tratto
in arresto il 19 gennaio 2006 per violazione del
citato art. 14,
comma 5-ter
del d.lgs.
286/1998, veniva presentato
all'udienza del 20 gennaio 2006 dal pubblico ministero per
la
convalida ed il contestuale giudizio direttissimo ed il nulla osta
all'espulsione. A
tanto si
provvedeva nel
corso della medesima
udienza. Veniva
inoltre disposta
la immediata
liberazione dell'imputato, non
avendo il
p.m. richiesto l'adozione di
alcuna
misura
cautelare e, avendo
chiesto il difensore di
avvalersi dei termini a
difesa. Il
procedimento veniva
rinviato all'udienza
odierna.
L'imputato chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato. Il suo
difensore denunciava
quindi la
illegittimita' costituzionale delle norme innanzi indicate.
Deve rilevarsi, quanto alla
questione di
legittimita' costituzionale dell'art.
13, comma 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
aggiunto dalla
legge 30
luglio 2002, n. 189, che essa e'
stata
sollevata nel
corso del giudizio
direttissimo e dopo che il tribunale
aveva gia'
provveduto alla
convalida dell'arresto
dell'imputato e al rilascio del
nulla osta alla espulsione.
Identica
questione e'
stata gia'
risolta dalla
Corte costituzionale con
l'ordinanza n. 377
del 28 settembre 2005, con
la quale la Corte ha dichiarato la
questione manifestamente
inammissibile, giacche' sollevata in un momento in cui il giudice ha gia'
esaurito la propria
cognizione
con riferimento alla convalida dell'arresto e al rilascio del
nulla osta alla espulsione,
cosi' da rendere i quesiti privi di rilevanza nel caso di specie.
Alla luce di tanto, la questione e' da considerarsi non rilevante ai fini
della decisione.
Quanto,
invece, alla questione relativa all'art. 14, comma 5-ter, del
d.lgs. 268/1998,
nella parte
in cui
prevede la pena della
reclusione da
uno a quattro anni
per lo
straniero che
senza
giustificato
motivo si
trattiene nel
territorio dello
Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore, con riferimento agli articoli
3 e 27 della
Costituzione, occorre ritenere la medesima
rilevante
giacche', ove
si pervenga ad un giudizio di colpevolezza
dell'imputato,
sarebbe comminata la pena
prevista dalla norma della cui legittimita' costituzionale si dubita.
La condotta
dello straniero
che permanga nel territorio dello Stato "senza un giustificato
motivo", contravvenendo al provvedimento del questore di lasciare il
territorio nazionale entro cinque giorni, ha
subito vari
trattamenti sanzionatori. Essa era
sprovvista di
specifica
sanzione nella
originaria formulazione
dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Successivamente, la legge 189/2002
introdusse una fattispecie contravvenzionale
punibile con l'arresto da sei mesi ad un
anno. La
Corte costituzionale,
con la sentenza n. 223 del
15
luglio
2004, dichiaro' la
illegittimita' costituzionale della norma per
contrasto con
gli artt. 3
e 13
Cost. "nella
parte in cui stabilisce che
per il
reato previsto dal comma 5-ter del medesimo
articolo
14 e'
obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto".
A seguito di tanto, un nuovo
intervento legislativo – legge n. 271/2004
- reintroduceva l'arresto
obbligatorio in flagranza,
trasformando la fattispecie in
delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.
La condotta ascritta
all'imputato risente, quanto al trattamento sanzionatorio,
del notevole
inasprimento di pena di cui si e' dato conto e che si sottopone a vaglio
di costituzionalita' in riferimento ai citati articoli della Costituzione.
A tal
proposito, costituisce
orientamento costante del Giudice delle leggi
quello per cui il sindacato
delle scelte sanzionatorie del legislatore
e' possibile
solo ove
"l'opzione normativa
del
legislatore
contrasti con
il principio
di uguaglianza, sotto il
profilo dell'assoluta arbitrarieta'
o della
manifesta irragionevolezza" (sentt.
numeri 203/2003, 287/2001,
313/1995). La
sentenza
n. 5/2000 richiede
che si
indaghi "sul
perche' una determinata
disciplina operi,
all'interno del tessuto
egualitario dell'ordinamento, quella
specifica equiparazione (oppure, a seconda dei casi, quella specifica
distinzione), traendone, quindi, le debite
conclusioni
in punto corretto uso del potere normativo. Solo nel caso in
cui siffatta verifica
dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione
della disciplina introdotta potra' dirsi realizzato un vizio di
legittimita' costituzionale della norma, proprio perche' fondato sulla
irragionevole omologazione di situazioni diverse".
Tale
giudizio presuppone
l'individuazione di un
tertium comparationis ovvero
di fattispecie
analoghe ricavabili da norme
incriminatici poste a tutela degli
stessi interessi e nelle quali la
condotta
si connota
secondo modalita'
identiche o,
quantomeno, analoghe.
Nel caso
che occupa sono ipotizzabili due raffronti: uno con le diverse
fattispecie previste
dall'art. 15, comma 1-ter
del d.lgs. 286/1998 e l'altro con fattispecie che non rientrano nella disciplina
dell'immigrazione.
Quanto al
primo aspetto,
si rileva
che alcune ipotesi di
irregolare permanenza
(stranieri espulsi dal Ministero dell'interno per
ragioni di
ordine e sicurezza pubblica)
con configurano alcun reato. Altre
condotte che consistono nella inosservanza di omologhi
provvedimenti
del questore,
sono puniti
in modo
del tutto differenziato
nonostante ledano gli stessi interessi (si veda il caso dello
straniero con regolare
permesso di soggiorno, il cui permesso sia
scaduto senza
che sia stato richiesto il
rinnovo nei sessanta
giorni
successivi alla scadenza; fattispecie punita con l'arresto da sei
mesi ad un anno). Sotto
differente prospettiva, la comparazione appare
altresi' possibile con la
fattispecie prevista dall'art. 650 C.P. (inottemperanza
ad un provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica o di
ordine pubblico) nonche' dall'art. 2 della legge
27 dicembre
1956, n. 1423
(violazione del provvedimento di rimpatrio emesso dal questore).
Esiste stretta correlazione
fra il principio di proporzionalita' della
pena (ricavabile
dall'art. 3 Cost.) e quello della finalita' rieducativa della pena (di
cui all'art. 27, terzo comma, Cost.). Come
e'
stato affermato,
"la palese
sproporzione del sacrificio della liberta' personale produce ... una
vanificazione del fine rieducativi della pena
prescritto dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, che
di
quella liberta'
costituisce una
garanzia istituzionale
in relazione allo stato di detenzione" (sent. n. 343/1993). L'inasprimento
della sanzione,
inoltre, appare
giustificato