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Attualità ANOLF
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Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2005
Decreto n. 237 del 19 settembre 2005
Regolamento
di attuazione dell'articolo 13 della legge 11/08/2003 n. 228, recante misure
contro la tratta di persone.
Il Presidente della Repubblica
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
Visto
l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;
Sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Vista
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre
2005;
Ritenuta
la necessità di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità
preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato
dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1. Il programma di
assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste
in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero
fisico e psichico.
2. Il programma di
cui al comma 1 è realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali
o dai soggetti privati con questi
convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di
progetti di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonchè le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresì conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle
vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilità
per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
c) convenzioni con
gli enti impegnati in programmi di assistenza integrazione sociale ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi
di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
5. I soggetti privati
che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità
di cui all'articolo 13 della legge n. 228
del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni
o gli enti locali di riferimento.
6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalità di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonchè del possesso dei titoli professionali degli operatori.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Il programma di
assistenza è finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilità
da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta
per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari
opportunità, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228,
e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente
locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Art. 3.
Valutazione dei progetti
1. I progetti di
fattibilità sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di
cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo
scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di
cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere
sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali
e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.
Art. 4.
Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità
1. La presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:
a) una relazione
illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni
circa:
1) gli obiettivi
da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il
progetto;
2) le metodologie
utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) i destinatari
dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
4) le risorse umane
utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi
previsti;
b) una analisi costi-benefici
relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone
destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilità
dei risultati;
4) promozione delle
buone pratiche;
c) una scheda contenente
tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore
se diverso dal
proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.
2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:
a) esperienza e capacità
organizzativa del proponente;
b) articolazione
e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
c) previsione di
forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che
operano nella materia;
d) localizzazione
del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;
e) carattere innovativo
del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Art. 5.
Termini e modalità per la presentazione dei progetti
1. I progetti di
fattibilità di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione
al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini
e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi
delle domande e i formulari da allegare alle medesime.
Art. 6.
Norma finale
1. Dall'attuazione
del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
19 settembre 2005
Ciampi
Presidente del Consiglio
dei Ministri: Berlusconi
Ministro per le Pari Opportunità:
Prestigiacomo
Ministro dell'Interno: Pisanu
Ministro della Giustizia:
Castelli
Ministro dell'Economia e
delle Finanze: Siniscalco
Ministro per gli A ffari
Regionali: La Loggia
Visto il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ministeri istituzionali,
registro n. 12, foglio n. 367
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