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Attualità ANOLF
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Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 Gennaio 2004
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto
in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, 25 luglio
1998, n. 286, relativo alla definizione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il
quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente»;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;
Visto i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto
conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri
in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 29.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità.
Art. 3.
1.
Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso
di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi
di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori
che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori
di società non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250
unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di
studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità.
Art. 5.
1.
Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari
residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato
e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3.000 cittadini
albanesi;
3.000 cittadini
tunisini;
2.500 cittadini
marocchini;
1.500 cittadini
egiziani;
2.000 cittadini
nigeriani;
1.500 cittadini
moldavi;
1.500 cittadini
dello Sri Lanka;
1.500 cittadini
del Bangladesh;
1.000 cittadini
pakistani;
2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Roma, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73