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Attualità ANOLF
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
COMUNICATO
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002
Rivalutazione
per l'anno 2002 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi
degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma
4 (assegno di maternità) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art.
80, commi 4 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato
con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.81, da applicarsi per
l'anno 2002 ai sensi degli articoli 65, comma 4 e 66, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n.448, è pari al 2,7 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT
18 gennaio 2002).
Pertanto:
a)
l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto
per l'anno 2002, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 110,58
(L.214.112,041); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque
componenti, è pari a Euro 19904,35 ( L.38.540.198,1.)
b)
l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per
le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal
1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, se spettante nella misura intera, è
pari a Euro265,20, (L.513.500), per complessive L.2.567.500, ai sensi dell'art.
80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n.388, per le domande relative alle
nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti
nell'anno 2002, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento
a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro27644,94,
(L.53.528.061,6.)
Le operazioni
di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari
con diversa composizione e il calcolo della misura dei benefici da erogare sono
effettuati secondo procedure di cui all'Allegato A al decreto del Ministro per
la Solidarietà sociale25 maggio 2001, n.337.
Per gli
assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2001,(per i procedimenti in
corso), continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2001.
per gli assegni di maternità da erogare per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° luglio 2001
continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di maternità, se
spettante nella misura intera, pari a L.500.000 (Euro 258,23); indicatore della
situazione economica, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti
L.52.120.800 (Euro 26818,15).
Errata Corrige
Nel comunicato,
pubblicato nella G.U.n.32 del 7 Febbraio 2002, alla lettera a), nell'ultimo
capoverso, l'ultima frase "è pari a Euro 19904,35 (£.38.540.198,1)"
è sostituita dalla seguente: "è pari a Euro 19904,35 (£.38.540.204,352)".
Alla lettera b), terzo capoverso, la frase " per complessive L.2.567.500"
è sostituita dalla seguente: "per complessivi Euro 1.326,00 (£.
2.567.500)."
Nell'ultimo capoverso, l'ultima frase "riferimento a nuclei familiari con tre componenti £. 52.120.800 (Euro 26.818,15)" è sostituita dalla seguente: " riferimento a nuclei familiari con tre componenti £.52.120.800 (Euro 26.918,15)".