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Attualità ANOLF
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Gazzetta
Ufficiale n. 133 dell' 8 giugno 2002
Testo Coordinato del Decreto-Legge n. 51 del 4 aprile 2002
Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione
7 giugno 2002, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), concernente:
"Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina
e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.
11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, n. 43 nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale
sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, ((di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è
sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
((per mezzi di trasporto sequestrati,)) si applicano le disposizioni dell'articolo
301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, ((e successive modificazioni)).
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento
che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate
le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)). I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. ((Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.")).
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto
di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più
persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più
persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione
di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena
è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione
del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione,
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque
a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo,
marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato
sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di Polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica ".
- Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge qui pubblicata:"Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).
1. I beni mobili
iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, natanti e gli aeromobili
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando,
sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività
di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo".
Art. 2.
1. Dopo il comma
5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione ((al tribunale in composizione
monocratica)) territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. ((Il provvedimento è immediatamente
esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica,)) verificata la sussistenza
dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore
successive alla comunicazione".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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