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Attualità ANOLF
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Il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto
Ministeriale del 12 marzo 2002
Visto
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi
per il 2001, che ha autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri
non comunitari e, in particolare, ha disposto, all'articolo 1, comma 2, di ammettere
in Italia, " per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente,
entro una quota massima di n. 33.000 persone" ed all'articolo 2, comma
1, lettera b) di consentire l'ingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000
lavoratori stranieri non comunitari;
Visto
il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito l'ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, di
una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari;
Visto
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo
3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata
in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente
testo unico nell'anno precedente";
Visto
il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l'anno 2002 la quota massima di ingresso
di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;
Considerato che vi è la necessità di autorizzare l'ingresso, in
conformità a quanto previsto per l'anno 2001, di un'ulteriore quota di
6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota
di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo
svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese
non comunitario;
Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali
non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari
provenienti dai Paesi indicati dall'articolo 1, comma 2 del proprio decreto
in data 4 febbraio 2002 altresì i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2001;
decreta
Art.
1.
Firmato
Il Ministro
Roberto Maroni
ALLEGATO
REGIONE
| UMBRIA |
189
|
| ABRUZZO |
302
|
| MOLISE |
170
|
| CAMPANIA |
753
|
| PUGLIA |
3.009
|
| BASILICATA |
753
|
| CALABRIA |
1.129
|
| SICILIA |
57
|
| SARDEGNA |
38
|
| TOTALE |
6.400
|