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Attualità ANOLF
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 Settembre 2002
Decreto 26 agosto 2002. Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30
luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista
la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo";
Visto,
in particolare, l'art. 33, comma 6, della citata legge n. 189 del 2002, che
demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei
parametri retributivi e delle modalità di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a) del medesimo art. 33, nonchè
le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art.
33, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato
in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Visto
che il citato art. 33, comma 6, demanda altresì al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 dello stesso art.
33;
Ritenuto,
ai fini della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore interessato,
di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo
forfettario di cui al citato comma 3, lettera a) dell'art. 33, il minimale retributivo
fissato per i lavoratori addetti ai servizi domestici dall'art. 10, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403,
come modificato dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638;
Ritenuto
di applicare, per i fini predetti, la misura di contribuzione prevista dall'art.
1, comma 1, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali;
Tenuto
conto che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, e successive modificazioni,
e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, come convertito,
occorre destinare una quota pari ad Euro 268 per la posizione contributiva ed
assicurativa del
lavoratore;
Tenuto
conto, altresì, dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle
somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 33 della legge n. 189 del
2002, determinata in una quota pari ad Euro 22;
Visto
l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
Decreta:
Art.
1.
L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lettera
a), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è determinato in misura pari
ad Euro 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n.
189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della
dichiarazione di emersione, il predetto contributo all'Istituto nazionale della
previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.
Art.
2.
L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è
ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:
a) Euro
268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, alle
gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive
dei lavoratori;
b) Euro 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art.
3.
I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002,
possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i contributi ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica
soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a)
fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b)
fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a
decorrere dal venticinquesimo mese.
Il presente
decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato
alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146