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Attualità ANOLF
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Ministero della Difesa
Circolare n.101
Roma, 24 gennaio 2002
| Al Comando regioni militari | |
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Ai comandi RFC interregionali |
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Ai comandi L.R.M. |
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Ai consigli di leva |
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| Al consiglio di leva Maricentro - La Spezia | |
| Al consiglio di leva Maricentro - Taranto | |
| Ai distretti militari | |
| Agli uffici di leva | |
| Agli uffici di leva presso le capitanerie di porto | |
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Alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero |
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| e, p. c. | Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari |
| Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri | |
| Al Gabinetto del Ministro della difesa | |
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Alla segreteria particolare s.s.s. alla difesa |
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| Al Ministero degli affari esteri -D.G.E.P.M. - Uff. III | |
| Al Ministero dell'interno - D.G. amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza | |
| Allo stato maggiore della difesa | |
| Allo stato maggiore dell'esercito | |
| Allo stato maggiore della marina | |
| Allo stato maggiore dell'aeronautica | |
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All'ufficio del segretario generale |
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| Alla corte militare d'appello | |
| Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte militare d'appello | |
| Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione | |
| Alla Direzione generale del personale militare | |
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Ai Dipartimenti militari marittimi |
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Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia |
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Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna |
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| Ai comandi regioni aeree |
OGGETTO:
LEV.C.56/UDG
del 12 giugno 1997 relativa agli obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza
(art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 e legge n. 91/1992).
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992 - 3a aggiunta e variante.
Con decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 datato 28 dicembre 2000 è stato
emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
Pertanto,
questa Direzione generale, nella necessità di adeguarela circolare in
oggetto alle sopracitate disposizioni e al contempo di aggiornarla integrando,
a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno circa la legalizzazione
degli atti pubblici stranieri, l'elenco delle convenzioni internazionali stipulate
in materia con l'indicazione dei nuovi Stati che hanno provveduto alla ratifica,
ha ritenuto dover modificarla sostituendo il punto 2 del
Titolo
X, con il seguente:
2.
In luogo delle certificazioni citate attestanti l'esistenza di una condizione
ritenuta necessaria per ottenere uno dei provvedimenti previsti dalla medesima
circolare, deve essere richiesta la presentazione di dichiarazioni sostitutive
di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
a seconda che si debba comprovare stati, qualità personali e fatti previsti
dall'art. 46 o dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
Le informazioni concernenti i dati previsti dall'art. 46 possono essere acquisite
d'ufficio, anche tramite fax o via telematica, previa indicazione, da parte
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili
per il reperimento dei dati richiesti. Gli estratti degli atti di stato civile
devono essere sempre acquisiti d'ufficio.
Le istanze
e le relative dichiarazioni o gli eventuali certificati devono essere accettati
anche se pervenuti per fax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza. La loro trasmissione non deve essere seguita
da quella dei documenti originali.
Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità
se sottoscritte in presenza del dipendente addetto ose sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
I dati relativi a cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in
corso di validità (o non in corso di validità, purchè l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento
stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio), possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. La registrazione dei
dati
sopraindicati deve avvenire attraverso l'acquisizione della copia fotostatica
non autenticata del documento stesso.
Qualora
gli interessati siano stranieri: se cittadini di Stati facenti parte dell'Unione
europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord), sono da considerare destinatari delle stesse modalità
previste per i cittadini italiani; se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione,
solo se regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, oppure in applicazione
di convenzione internazionale fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante
(terzo comma, art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato).
Al di fuori
dei casi previsti nei sopracitati commi 2 e 3 dell'art. 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorita' consolare italiana, se l'interessato risiede all'estero,
che deve attestare la conformità all'originale previo ammonimento sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Gli estratti
degli atti di stato civile riguardanti cittadini comunitari ed extracomunitari,
come anche i carichi pendenti nel Paese di origine di cittadini extracomunitari,
non possono essere sostituiti con le dichiarazioni sopraindicate e non possono
essere acquisiti d'ufficio, ma devono essere esibiti direttamente dagli
interessati.
L'Autorità
Diplomatica o Consolare italiana provvede ad autenticare le firme apposte sulla
documentazione da cittadini
stranieri e a legalizzare quella apposta da Autorità straniere (art.
33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato).
Se l'autenticazione
risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore
del documento da autenticare, la rappresentanza stessa, previo apposito accertamento,
attesterà l'autenticità dell'atto.
I documenti
corredati da dichiarazioni ufficiali quali attestazioni di registrazioni o autenticazione
di firma, apposte da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla
procedura di legalizzazione o comunque di autenticazione di cui sopra, se redatti
in paesi che in base a convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da
legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Francia,Danimarca, Irlanda). In taluni
Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia,
Bulgaria, Cina (solo per le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong
e Macau), Cipro, Columbia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Israele, Jugoslavia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, Ungheria,
Venezuela, la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille"
consistente in una apposita timbratura quadrata attestante
l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità
rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).
La documentazione
redatta da Autorità Diplomatica e Consolare italiana è esente
da legalizzazione.
La documentazione
redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve
essere legalizzata dalla competente Prefettura (quarto comma, art. 33 sopracitato).
Sono esenti da detta legalizzazione: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran
Bretagna,Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (v. Convenzione europea del
7 giugno 1968).
I certificati
redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in
lingua italiana effettuata da:
a)
Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata
presso il Governo italiano;
b) Autorità
Consolare italiana;
c)
Perito traduttore, che non può mai essere l'interessato, e asseverato
presso la Cancelleria della prefettura competente per il territorio.
Qualora
gli interessati incontrino difficoltà per ottenere i certificati di cittadinanza
da parte delle competenti autorità
governative straniere, possono produrre in loro sostituzione attestati rilasciati
dalle nostre Autorità Diplomatiche o Consolari.
In sostituzione
degli originali dei documenti sono ritenute valide anche copie, purchè
autenticate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane o dai soggetti
previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.
Le disposizioni
concernenti la legalizzazione, la traduzione, e l'autenticazione, della documentazione,
sono da ritenersi operanti soltanto laddove:
debba essere
richiesta, per disposizione di legge, l'esibizione del certificato da parte
dell'interessato;
debba essere
controllata la veridicità della dichiarazionesostitutiva e non sia possibile
acquisire d'ufficio il relativo
certificato;
l'interessato
presenti certificati invece delle relative dichiarazioni sostitutive e, reso
edotto sulla possibilità di
sostituirli con la apposita dichiarazione, non voglia avvalersene.
I controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiveprevisti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica
sopracitato dovranno essere effettuati a campione soltanto qualora una verifica
"a tappeto" incida in modo negativo sul normale svolgimento dell'attività
lavorativa dell'organo preposto.
A seguito
della presente, la circolare LEV C 72/UDG del 27 settembre 1999 deve intendersi
abrogata.
Roma, 24 gennaio 2002
Il direttore generale
leva-reclutamento obbligatorio,militarizzazione - mobilitazione civile e corpi ausiliari
Criscuolo
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