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Attualità ANOLF
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Decreto Legislativo n. 54 del 18 gennaio 2002
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Il Presidente della Repubblica
Titolo
I°
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti
gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista
la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Visto
il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di circolazione e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 febbraio 2001;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 dicembre 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie;
Emana
il
seguente decreto:
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso
nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente
ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea
e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
-
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
- Si
trascrive il testo dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri":
Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.Valutazione delle conseguenze finanziarie).
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2.
Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza
di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze
finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge
o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione
delle Camere.".
-
Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) e' il seguente:
Art. 7
(Testi unici)
1. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle
Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino
delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste
e le materie elencate:
a) nell'art.
4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato
3 della presente legge;
d)
nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e)
nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo
codice;
f) nel
codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto
1997, n. 266;
f-bis)
da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende ledisposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a)
delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e
procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale
individuazione del testo vigente delle norme;
c)
esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
d)
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
e)
esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
f)
esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che
regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g)
(lettera abrogata);
h)
indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria,
delle norme applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione
statutaria o regolamentare.
3.
Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate
le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate
ai sensi della lettera e) del comma 2.
4.
Lo schema di ciascun testo unico èdeliberato dal Consiglio dei Ministri,
valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun
testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri
delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5.
Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai
sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato,
che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche,
in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato
non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16,
primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054
del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 4 del presente articolo.
6.
Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti
da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti
di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante
la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7.
Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede
all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate
dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo degli articoli 20 e 20-bis:
Art. 20
1.
Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno
di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi,
anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i
criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5.
In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimentiamministrativi.
2.
Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti
di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda
a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle
leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3.
I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I
regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5.
I regolamenti si conformano ai seguenti criteri principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che siriferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica
fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e)
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione ed estension alle fasi di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigentiamministrativi di funzioni
anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale,
e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle
finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di
settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter)
soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per
i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività
e degli atti amministrativi
al principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g-sexies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte
le fasi del procedimento;
g-septies)
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis.
I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare
di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6.
I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da
1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8.
In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti al sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonchè le seguenti materie:
a)
sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione
e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale
degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c)
interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono
finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioniparlamentari;
d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e)
procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9.
I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10.
In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c),
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della
legge2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art.
6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
Art. 20-bis
1. I
regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo
e possono, in tale caso, alternativamente:
a)
eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle
esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre
i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle
norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate,
secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".
-
Si riporta il n. 46) dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre
1965, n. 1656.".
- La legge
13 luglio 1965, n. 871 (Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie
previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della
Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1965, n. 187.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (Norme sulla
circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.) è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1966, n. 55.
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo
3.
2. Per
i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria,
per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini
italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1. Hanno
diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma;
b) appartengano
alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti
adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità
agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) desiderino
entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi
o in qualita' di destinatari
di una prestazione di servizi;
d) siano
studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale,
una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti
universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli
aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario
il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore
a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i
lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento
di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratoreviene a svolgere
la propria attività.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno è
altresì riconosciuto, quale che sia la loro
cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e
discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico,
nonchè in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di
provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore
e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per
i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di
una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia,
ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare
del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
1) siano
iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il
nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto
di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
Note
all'art. 3:
- Il testo degli articoli 39 e 40 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario, è il seguente:
Art. 39.
1. La libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2.
Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità,
tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione
e le altre condizioni di lavoro.
3.
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a)
di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di
spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di
prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività
di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
d)
di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione
stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato
un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.".
Art. 40
-
Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art.
189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante
direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione
dei lavoratori, quale è definita dall'art. 48, in particolare:
a)
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del
lavoro;
b) eliminando
quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso
agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da
accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe
d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolendo
tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero
da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori
degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni
diverse da quelle stabilite per lavoratori nazionali;
d)
istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di
lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizione che evitino di compromettere
gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni
e industrie.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario:
6.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto
da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino
al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del
coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare
dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione
rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa
di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario:
Art. 29
1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a)
coniuge non legalmente separato;
b)
figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
c)
genitori a carico;
d)
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione
italiana.
2. (Omissis)
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilità:
a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio
di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso
del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito
si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi
con il richiedente.".
- Il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 38 è il seguente:
Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)
(Art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto
o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana, nonchè i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.".
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II°
Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R) Richiesta della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso
nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto
dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalità dell'interessato;
b) gli
estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la
data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo
3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari,
all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura
per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea
è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonchè:
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attività che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione
del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto
di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa
sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza
dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta
prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità
del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita
dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilita' del
reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque
soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione
indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione
professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa
carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
a)
il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni
diciotto;
b)
i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle
persone di cui alla lettera a) e del coniuge che
siano a loro carico.
5. Nei
casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità
complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle
persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle
certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni
di cui al comma 3, nonchè, se si tratta di cittadini di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo
16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone
interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non
appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documentoequipollente.
6. L'addetto
alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui
può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti,
rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato
e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di
soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al
comma 4 di eta' maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonchè i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Note
all'art. 5:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 46, lettera
o), e' il seguente:
Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
a) (omissis)
o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali;".
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario, e' il seguente:
5. Se
la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero
o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'art. 9, comma 2, del
testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare
quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero
che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiornoe' richiesta da chi esercita la potesta'
sul minore.
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti
lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.".
Art.
6. (R) Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
è rilasciata su modello conforme a quellon approvato con decreto del
Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato
può dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga
il rilascio ovvero ildiniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo
di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo
di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per
i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3. La
carta è rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata
di cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare
le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Nota
all'art. 6:
- Per
gli estremi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note
all'art. 3.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonchè al loro
allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Iprovvedimenti
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente
in relazione al comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3. La
scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio
della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può
giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezzam dello Stato,
i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica,
sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso
o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento
di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino
d altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno,
e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento
di allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
Art.
9. (L)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno,
ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della
persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso, è adottato,
salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione,
dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare
da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta disoggiorno ovvero
di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato
della facoltà di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli
la data dell'audizione ed il termine entro il quale può depositare difese
scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento
entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia
nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso il Ministero
dell'interno, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è
composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri,
con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia
adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identità
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente: "La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".
Nota
all'art. 10:
-
Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituito dall'articolo
unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224:
Art. 3.
- Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età
superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora,
quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello
stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identità ha durata
di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli
con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. A decorrere
dal 1 gennaio 1999 sulla carta di identita' deve essere indicata la data di
scadenza.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso
del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita
la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso
di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la
curatela.
3.
Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento
di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo è scaduto
di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art. 12. (L) Validita' quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, è stabilita in anni cinque.
Art. 13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati aicittadini che
si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata
sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati,
con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2. Le
stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (L)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenutia munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato,rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.
Note
all'art. 14:
-
Si trascrive il testo dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
Art. 127. (Art. 128 del testo unico 1926)
- I
fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo
di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, neiruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delletasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o allamedesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti,rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.".
- L'art. 243 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:
Art. 243
- L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge
incombe ai fabbricanti,ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto
se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente. Non ricorre l'obbligo
della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono,
tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.Tale
copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome,
la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai
rappresentanti di case estere.".
Art. 15. (L)
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R. COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
|
ARTICOLATO
DEL D.P.R.
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RIFERIMENTO
PREVIGENTE
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Articolo
1 (Ingresso nel territorio dello Stato)
|
-
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|
Articolo
2 (Soggiorno nel territorio dello Stato)
|
-
|
|
Articolo
3 (Diritto di soggiorno) comma 1, lettera a)
|
Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30 dicembre1965, n. 1656 |
|
comma
1, lettera b)
|
Articolo 2, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
1, lettera c)
|
Articolo 3, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
1, lettera d)
|
Articolo 5-ter, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
1, lettera e)
|
Articolo 5-bis, primo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
2
|
Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
3
|
Articolo 1, secondo comma, 2,secondo e terzo comma, 3, secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
4
|
Articolo 5-bis, primo e secondo comma e articolo 5-ter, primo e secondo comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
5
|
Articolo 5-quater, I° comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
comma
6
|
Articolo 2, ultimo comma, d.P.R.30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
4 (Permanenza del diritto di soggiorno)
|
Articolo 5-quater, II° comma, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
5 (Richiesta della carta di soggiorno)
|
Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
6 (Rilascio della carta di soggiorno)
|
Art. 2, comma IV° e comma VI°, d.P.R. 30 dic. 1965, n. 1656 |
|
Articolo
7 (Presupposti, limiti potere di allontan.)
|
Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
8 (Allontanamento dal territorio)
|
Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
9 (Proced. in caso di deter. neg. interessato)
|
Articolo 9, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
10 (Validità per l'espatrio della c. d'identita)
|
Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
11 (Condizioni particolari per l'espatrio)
|
Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
|
Articolo
12 (Validità quinquennale dei passaporti)
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Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
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Articolo
13 (Esenzione da dir. per i doc. di espatrio)
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Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
| Articolo 14 (Documentazione necessaria per attività disciplinate da norma di pubblica sicurezza) | Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 |
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Articolo
15 (Abrogazioni)
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Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Ciampi
Presidente
del Consiglio dei Ministri:Berlusconi
Ministro
per la Funzione Pubblica: Frattini
Ministro
dell'Interno:Scajola
Ministro
per le Politiche Comunitarie: Buttiglione
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358
Nota all'art.
15:
- Per gli
estremi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656
si veda nota alle premesse.
Allegato
A: (previsto dall'art. 7, comma 5)
ELENCO
A) Malattie
che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:
1)
malattie per le quali èprescritto un periodo di quarantena, indicato
nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione
mondiale della sanità;
2) tubercolosi
dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre
malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni
di protezione per i cittadini.
B)
Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordinepubblico
o la pubblica sicurezza:
1)
tossicomania;
2) alterazioni
psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di
psicosi delirante o allucinatoria, di
psicosi confusionale.