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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2006
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 7 del 20 gennaio 2006).
Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione
dei progetti:
1.
Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione
sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale
previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26
del regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e definiti dall'art.
2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999. A tal fine
la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento
di attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla base dei criteri
e delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale - del
13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso
di assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti
concernenti le azioni di sistema, cosi' come definiti dall'art. 2, comma
2, del medesimo decreto interministeriale.
2.
Obiettivi.
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente
ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attivita'
per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo
unico sopra citato, a persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza
e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di
sfruttamento.
Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati
e gestiti da enti locali o da soggetti privati
convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione
della domanda dei progetti stessi, nell'apposita
sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita'
a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b)
del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le
disposizioni che verranno di seguito indicate.
3.
Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso
e' di 3.861.400,00 euro a valere sulle risorse
assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18,
comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento
di attuazione del testo unico gia' menzionato e dell'art. 12, comma 1, della
legge 11 agosto 2003, n. 228.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative
all'assistenza.
4.
Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
5.
Proponenti ed attuatori.
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.
Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti
terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono
comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti attuatori debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione
del registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art.
52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia'
citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui
al presente avviso.
Ai fini della valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione
del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Possono essere
indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti
pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate, in maniera specifica ed
analitica, forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati,
che svolgono attivita' di assistenza ed integrazione sociale per le finalita'
di cui all'art. 18 del citato testo unico, gli stessi debbono essere iscritti,
a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, alla seconda sezione del
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore
di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento
di attuazione del testo unico gia' citato.
Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione
ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
6.
Durata dei progetti.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della
durata di un anno.
7.
Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma
di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere in relazione
alle esigenze del target e del territorio, articolazione in fasi del percorso
progettuale e metodologie utilizzate;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire
specificando analiticamente la tipologia di costo
(personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese
amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione
al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art.
25 del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche
e alle esperienze del soggetto
proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto proponente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale,
dalla quale emerga in maniera espressa ed
inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento
di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico
richiamato;
f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.
2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita
sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita'
a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b)
del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
8.
Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure dipresentazione
dei progetti, i soggetti interessati potrannocontattare la segreteria tecnica
della Commissione interministerialeper l'attuazione dell'art. 18 - tel.
0667792450, e-mail:progettiarticolo18@palazzochigi.it
9. Procedure di selezione.
9.1
Ammissibilita' dei progetti.
L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente
avviso;
privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
privi del formulario allegato al presente avviso;
privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e);
privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente
proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro
soggetto;
presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro,
di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, o che indichino soggetti
attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4, ultimo periodo,
non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato.
9.2
Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione interministeriale
prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2,
tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base
dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4 del decreto
ministeriale 23 novembre 1999:
esperienza e capacita' organizzativa del proponente, anche in relazione
ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea documentazione
attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati
dal Dipartimento per le pariopportunita';
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con
altri soggetti che operano nella materia;
capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione
sociale;
cantierabilita' dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno,
eventualmente comprovata da idonea documentazione;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado
di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell'intervento;
qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita'
di inserimento socio-lavorativo;
capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari
dell'intervento;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale rapporto costi/benefici.
10.
Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle
spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili
saranno precisati nell'apposita convenzione che verra' stipulata tra l'ente
proponente e il Dipartimento per le pari opportunita'.
11.
Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi
di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni
contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno
essere presentate secondo le modalita' indicate al punto 7.
Le buste contenenti le proposte (un originale piu' 2 copie) con indicazione
del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale
- articolo 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura
«non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari
opportunita' - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per
l'attuazione dell'art. 18, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata
a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore
9 alle ore 14, presso il Dipartimento per le pari
opportunita', Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo
Chigi n. 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.
Allegato 1
Allegato 2
pag.
46
pag. 47
pag. 48
pag. 49
pag. 50
pag. 51
pag. 52
pag. 53
pag. 54
pag. 55
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