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Attualità ANOLF
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INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali
Roma, 25 giugno 2002
Circolare n. 118
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999.
Sommario:
Il 1°giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione
delle persone. Le parti contraenti hanno concordato di realizzare il coordinamento
dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione
comunitaria di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti
con la Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72,
che si sosttuiscono dalla stessa data ai previgenti accordi italo-svizzeri.
Premessa
Con Decisione del 4 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L114 del 30 aprile 2002, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato i seguenti sette accordi bilaterali CH-UE, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed in vigore a decorrere dal 1° giugno 2002:
Con la presente circolare si forniscono prime istruzioni per l'applicazione dell'Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone, relativamente alle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, riportate, con gli indispensabili adattamenti, nell'Allegato II dell'Accordo stesso, il cui testo è consultabile nel sito www.inps.it delle convenzioni internazionali, sotto la voce "Normativa".
Il suddetto Accordo è stato ratificato da parte italiana con legge 15 novembre 2000, n.364, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.288 dell'11 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n.203.
Dalla stessa data del 1° giugno 2002 entra in vigore anche la Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA, che attualmente riunisce Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
Si rammenta
che la Svizzera, Stato aderente all'AELS o EFTA, pur avendo firmato l'Accordo
SEE (Spazio Economico Europeo), non ha effettuato la relativa ratifica.
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, invece, hanno aderito all'Accordo
SEE, ma non sono Stati membri della Comunità europea (v. circolari n.47
del 12 febbraio 1994 e n.166 del 12 giugno 1995).
Sulla base della nuova Convenzione AELS o EFTA la Svizzera, l'Islanda, il Liechtenstein
e la Norvegia hanno convenuto di applicare tra di loro i principi della normativa
comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, con particolare
riferimento alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute
nei regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72.
Fermo restando quanto precede, tra l'Accordo CH-UE, l'Accordo SEE e la Convenzione tra gli Stati AELS o EFTA, non esiste ancora alcun coordinamento.
Ne consegue che i cittadini svizzeri non potranno avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra i 15 Stati membri della Comunità europea e l'Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein.
I cittadini dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein non potranno avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra la Svizzera e i 15 Stati membri della Comunità europea.
1 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
L'articolo
8 dell'Accordo stabilisce che le parti contraenti disciplinano il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento
b) la determinazione della legislazione applicabile
c) la totalizzazione, per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti
e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità
e le istituzioni.
A tal fine le parti contraenti hanno convenuto di applicare tra di esse, con
alcune modifiche, i seguenti regolamenti:
Le parti
contraenti tengono, inoltre, in considerazione, con alcuni adattamenti, le Decisioni
adottate dalla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori
Migranti in applicazione dei citati regolamenti comunitari e prendono atto del
contenuto di alcune Raccomandazioni, debitamente elencate in allegato all'Accordo,
in vigore al momento della firma dell'Accordo.
Il regime relativo all'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori
comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata
inferiore ad un anno è previsto in un Protocollo annesso all'Allegato
II dell'Accordo e ne costituisce parte integrante, per la cui applicazione si
fa riserva di istruzioni.
2 - Temporanea inapplicabilità delle disposizioni comunitarie introdotte
successivamente alla firma dell'accordo CH-UE
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che non sono provvisoriamente applicabili
, in quanto non ancora inserite formalmente nel testo dell'Accordo, le disposizioni
dei regolamenti CEE e le Decisioni della Commissione entrate in vigore dopo
la firma dell'Accordo, e cioè successivamente al 21 giugno 1999.
Ne consegue che non sono per il momento applicabili nei rapporti con la Svizzera
le disposizioni del regolamento n.1399/99, relativo alla modifica del calcolo
delle prestazioni orfanili, e del regolamento n.1386/2001, che modifica i regolamenti
n.1408/71 e n.574/72 per adattarli ai cambiamenti che gli Stati membri hanno
apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 18 dell'Accordo è prevista una
procedura semplificata, secondo la quale le modifiche all'allegato II, concernente
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono decise dal Comitato
misto previsto dall'articolo 14 e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Il Comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti contraenti
ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo.
Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti
dall'Accordo.
Le parti, interessate ad una rapida estensione dell'applicazione dell'Accordo
alle disposizioni comunitarie successive alla firma dell'Accordo stesso, allo
scopo di evitare difficoltà amministrative e di assicurare un'applicazione
corretta delle disposizioni comunitarie, stanno già esaminando le proposte
da sottoporre al Comitato misto.
3 - Campo di applicazione territoriale e personale
Ai sensi
dell'articolo 24 l'Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera
e, dall'altro, al territorio in cui si applica il Trattato che istituisce la
Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, secondo quanto precisato
nel messaggio n.39 del 7 marzo 2000.
Secondo quanto precisato in premessa, nel campo di applicazione dell'Accordo
sono esclusi l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e, quindi, i relativi
territori.
Dall'entrata in vigore dell'Accordo sono ricompresi nel campo di applicazione
personale dei regolamenti n.1408/71 e n.574/72, oltre ai cittadini dei 15 Stati
UE anche i cittadini della confederazione svizzera nonché gli apolidi
e profughi residenti sul territorio di tale Stato, a condizione che abbiano
prestato la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più
dei 15 Stati membri, cui l'Accordo è complessivamente applicabile e che,
in ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi
previdenziali.
Rientrano, altresì, nel campo di applicazione personale:
Si ribadisce
che il requisito della cittadinanza deve essere perfezionato alla data di presentazione
della domanda di prestazione previdenziale ovvero alla data di svolgimento dell'attività
lavorativa sul territorio di uno dei 16 Stati , secondo quanto stabilito dalla
Corte di Giustizia con sentenza n.10/78 del 12 ottobre 1978.
4 - Effetti dell'entrata in vigore dell'accordo
L'Accordo entra in vigore dal 1° giugno 2002. Ai sensi dell'articolo 20
dell'Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
da tale data.
Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi, tutte
le disposizioni dei Regolamenti comunitari e, correlativamente, tutte le disposizioni
amministrative ed operative impartite per la loro pratica attuazione saranno
applicate anche nei rapporti con la Svizzera.
Ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 9, relativo alle norme degli
accordi bilaterali applicabili anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo,
a decorrere dal 1° giugno 2002 non potranno più essere applicate
le disposizioni contenute negli accordi bilaterali stipulati tra Italia e Svizzera.
5 - Determinazione della legislazione applicabile
A decorrere dal 1° giugno 2002 le disposizioni degli articoli da 13 a 17
bis del regolamento n.1408/71, concernenti la determinazione della legislazione
applicabile, trovano applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.
Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione dell'articolo 14 quater,
relativo alla legislazione applicabile alle persone che esercitano simultaneamente
un'attività subordinata ed un'attività autonoma nel territorio
di vari Stati membri, è stato integrato l'allegato VII, con l'introduzione
del testo seguente: "Esercizio di un'attività non salariata in Svizzera
e di un'attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il
presente Accordo".
Ne consegue che, ai sensi della lettera b) del citato articolo 14 quater, la
persona che esercita simultaneamente un'attività autonoma in Svizzera
ed un'attività subordinata in Italia è soggetta sia alla legislazione
svizzera che a quella italiana.
Per quanto riguarda i distacchi, secondo quanto concordato tra le Autorità
competenti dell'Italia e della Svizzera:
6 - Ammissione
alla prosecuzione volontaria
Per le domande di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana
presentate dal 1° giugno 2002 in poi, i requisiti per il diritto all'autorizzazione
devono essere accertati in base alle disposizioni comunitarie che prevedono
la possibilità di cumulare i periodi compiuti in più Stati membri,
a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo settimanale
effettivamente versato.
Si rammenta che è esclusa la possibilità di totalizzare periodi
contributivi esteri ai fini del riconoscimento del diritto alla prosecuzione
volontaria nei confronti di persone che fanno valere in Italia unicamente periodi
figurativi per servizio militare accreditati sulla sola base di assicurazioni
estere.
7 - Lquidazione di pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002
Per il diritto ed il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° giugno
2002 in poi, da liquidare sulla base di periodi contributivi italiani e svizzeri,
devono trovare piena applicazione tutte le norme comunitarie e, conseguentemente,
tutte le disposizioni amministrative ed operative impartite nel tempo per la
loro attuazione.
Non potranno più essere liquidate pensioni in convenzione italo-svizzera
con decorrenza dalla data suddetta.
Ne consegue che per le stesse pensioni non potranno essere più applicate
le disposizioni attuative di tale convenzione, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 9.
Si ribadisce che non potranno essere liquidate in regime comunitario, a favore
di cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, pensioni il cui
diritto sarebbe perfezionato con il computo di periodi svizzeri.
Ne consegue che nei confronti di un cittadino di uno dei tre Stati summenzionati
che faccia valere periodi contributivi di uno o più dei tre Stati stessi,
dell'Italia e della Svizzera potrà essere riconosciuto un diritto a pensione:
In questa
seconda ipotesi non potrà essere riconosciuto il diritto ad una pensione
italiana, in assenza di requisiti soddisfatti sulla sola base dei periodi assicurativi
italiani.
Resta confermato che da parte svizzera continuerà a non essere effettuata
la totalizzazione dei periodi assicurativi, in quanto la legislazione svizzera
riconosce il diritto a pensione sulla sola base di un anno di assicurazione.
Conseguentemente la Svizzera concederà pensioni sulla sola base della
legislazione nazionale e non procederà al doppio calcolo secondo quanto
previsto dall'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n.1408/71.
In questo senso è stato modificato l'allegato IV, parte C dello stesso
regolamento, con l'inclusione della Svizzera.
7.1 - Periodi inferiori all'anno.
Nei confronti delle domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002,
deve trovare applicazione l'articolo 48 del regolamento n.1408/71, che, come
noto, prevede il minimo contributivo di un anno per effettuare la totalizzazione
ai fini pensionistici.
Ne consegue che i periodi italiani inferiori ad un anno dovranno essere presi
in considerazione ai fini della misura della eventuale prestazione a carico
della Svizzera.
Per i periodi svizzeri inferiori all'anno dovranno trovare attuazione i criteri
vigenti in materia per la generalità delle pensioni in regime internazionale.
7.2 - Garanzia del minimo sul territorio
In base all'articolo 50 del regolamento n.1408/71, relativo alla garanzia del
trattamento minimo a carico del paese di residenza, nei confronti delle pensioni
con decorrenza dal 1° giugno 2002, il cui diritto è perfezionato
sulla base del cumulo dei periodi assicurativi italiani e svizzeri, liquidate
a favore di residenti in Italia, devono trovare applicazione le disposizioni
contenute nella circolare n.136 del 14 giugno 1993, punto 3, concernenti l'integrazione
al minimo delle pensioni in regime comunitario.
Ne consegue che per tali pensioni non è richiesto il requisito contributivo
dei dieci anni, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n.724.
Nei confronti delle pensioni summenzionate trova applicazione il criterio di
aggiornamento annuale dell'integrazione al minimo previsto dalla decisione 105/75.
7.3 - Pensioni ai superstiti
Come già anticipato al punto 2, resta esclusa dall'Accordo la normativa
introdotta dal regolamento n.1399/99 in materia di calcolo delle prestazioni
orfanili, per la cui applicazione sono state impartite istruzioni con circolare
n.36 del 15 febbraio 2000.
Ne consegue che, nei rapporti con la Svizzera, le pensioni agli orfani con decorrenza
dal 1° giugno 2002 in poi dovranno essere liquidate ai sensi del capitolo
8 del regolamento n.1408/71, secondo i criteri vigenti anteriormente all'entrata
in vigore del predetto regolamento n.1399/99.
Si richiama la circolare n.87 del 3 maggio 1989, concernente la inapplicabilità,
nei confronti delle pensioni orfanili, del requisito del minimo contributivo
di un anno per la totalizzazione previsto dall'articolo 48 del regolamento n.1408/71.
Nei confronti del coniuge superstite di pensionato il diritto alla pensione
di reversibilità con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi può
essere riconosciuto anche se il dante causa era titolare di una pensione diretta
liquidata in convenzione italo-svizzera sulla base di un periodo italiano assicurativo
inferiore ad un anno.
7.4 - Inesportabilità del trattamento minimo
Secondo quanto precisato al precedente punto 3, nel campo di applicazione territoriale
dell'Accordo deve essere compreso anche il territorio svizzero.
Ne consegue che le disposizioni concernenti la inesportabilità del trattamento
minimo, nonché delle altre prestazioni speciali a carattere non contributivo,
elencate nell'allegato II bis del regolamento n.1408/71, sono applicabili nei
confronti dei titolari di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, residenti
in Svizzera, che siano cittadini di uno dei 16 Stati firmatari dell'Accordo
CH-UE.
Anche in questo caso va rilevato che i criteri della inesportabilità
delle prestazioni non contributive non potranno trovare applicazione nei confronti
dei cittadini di uno dei tre Stati AELS o EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
residenti in Svizzera.
8 - Effetti dell'accordo nei riguardi degli eventi pregressi.
Ai sensi dell'articolo 95 del regolamento n.1408/71, in materia di eventi pregressi,
vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire
un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione comunitaria,
anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1°
giugno 2002.
La decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non potrà
essere fissata in data anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo CH-UE.
8.1 - Domande di pensione in trattazione alla data del 1° giugno 2002.
Per le domande di pensione con decorrenza anteriore al giugno 2002, a favore
di persone che fanno valere periodi contributivi svizzeri, non ancora definite
alla data di entrata in vigore dell'Accordo , deve essere effettuata una doppia
liquidazione:
Secondo
quanto previsto dall'articolo 118 del regolamento n.574/72, agli interessati
va mantenuto, anche dal giugno 2002 in poi, l'importo calcolato ai sensi della
preesistente convenzione bilaterale, qualora risulti più favorevole di
quello calcolato ai sensi della regolamentazione comunitaria.
8.2 - Domande di pensione già definite alla data del 1° giugno
2002.
A richiesta degli interessati potranno essere riesaminate ai sensi della normativa
comunitaria le domande di pensione già definite in base alla preesistente
normativa convenzionale, sia nel caso in cui siano state respinte che nel caso
in cui abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione.
Per l'esame e la definizione delle suddette istanze di riesame dovrà
trovare applicazione il seguente criterio:
Anche in
tal caso il riesame in regime comunitario delle pensioni già liquidate
non potrà avere per effetto la liquidazione di una prestazione di importo
inferiore a quello spettante in forza della convenzione bilaterale preesistente.
Agli interessati andrà comunque garantita la prestazione più favorevole.
9 - Relazioni con gli accordi bilaterali preesistenti
Ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera
e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale
vengono sospesi a decorrere dal 1° giugno 2002, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n.1408/71, e cioè
ad eccezione delle disposizioni espressamente previste dalle modifiche apportate
all'allegato III del regolamento n.1408/71.
Come già precisato, pertanto, a far tempo dal 1° giugno 2002, tutte
le disposizioni dei Regolamenti comunitari e, correlativamente, tutte le disposizioni
amministrative ed operative impartite per la loro pratica attuazione saranno
applicate anche nei rapporti con la Svizzera.
Tuttavia, in quanto esplicitamente inserite nell'allegato III del Regolamento
n.1408/71 (che, lo si rammenta, riporta tutte le disposizioni delle convenzioni
internazionali rimaste applicabili in deroga alla regolamentazione CEE), restano
in vigore, anche successivamente al 31 maggio 2002, le seguenti norme degli
accordi bilaterali tra Italia e Svizzera:
9.1 - L'articolo3, seconda frase della convenzione di sicurezza sociale
del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre
1963, dall'accordo aggiuntivo n.1 del 4 luglio 1969, dal protocollo aggiuntivo
del 25 febbraio 1974 e dall'accordo aggiuntivo n.2 del 2 aprile 1980, per quanto
concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un
paese terzo.
Tale disposizione stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti
contraenti sono corrisposte ai cittadini dell'altra parte contraente residenti
in un paese terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilita per
i propri cittadini residenti in detto paese.
9.2 - L'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione succitata, concernente
la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.
L'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione italo - svizzera, così come
modificato dall'art.3 del secondo Accordo aggiuntivo e dall'art.13 del terzo
Accordo amministrativo, disciplina solo per l'Italiala totalizzazione dei periodi
assicurativi fatti valere nei due paesi ai fini pensionistici, fissando due
principi:
Come precisato
nel messaggio n.4090 dell'11 settembre 1996, gli Stati da considerare "terzi",
legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da accordi di sicurezza
sociale, sono attualmente gli Stati ai quali si continua ad applicare la convenzione
con la ex Jugoslavia (Repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia Erzegovina,
di Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia, ivi compresa la regione del
Kossovo), il Liechtenstein, San Marino, il Canada / Quebec, gli Stati Uniti,
la Turchia, l'isola di Jersey e le altre isole del Canale (Guernsey, Alderney,
Herm e Jethou).
Si fa riserva
di precisazioni per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia.
La disposizione sulla totalizzazione multipla, secondo quanto stabilito dalla
Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00 Gottardo
c/o INPS, è estesa a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea.
La Corte ha sostanzialmente stabilito che in base ai principi generali fissati
dal Trattato CE sulla non discriminazione relativa alla nazionalità e
sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità,
non può negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base ad una
convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed uno Stato
membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo Stato membro.
Nel caso
di specie è stato riconosciuto il diritto ad avvalersi della totalizzazione
multipla prevista dalla convenzione italo-svizzera nei confronti di una cittadina
francese che faceva valere periodi assicurativi in Svizzera, in Francia ed in
Italia.
Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia formano attualmente oggetto
di ampio dibattito in seno alla Commissione Amministrativa di Sicurezza Sociale
dei Lavoratori Migranti della CE.
In attesa
di conoscere l'effettiva portata della sentenza Gottardo, potrà essere
applicato il criterio di riconoscere il diritto alla pensione sulla base della
totalizzazione multipla, prevista dalla norma in oggetto, nei confronti dei
cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
Restano
esclusi dall'applicazione della totalizzazione multipla citata i cittadini dell'Islanda,
del Liechtenstein e della Norvegia.
Il criterio succitato dovrà trovare applicazione d'ufficio nei confronti
delle domande in trattazione per qualsiasi motivo e, a domanda degli interessati,
nei casi di domande già definite.
10 - Trasferimento dei contributi svizzeri .
Come già precisato con messaggio n. 138 del 13 maggio 2002, le domande
di trasferimento di contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana
potranno essere accolte, in presenza dei requisiti previsti, solo se presentate
anteriormente al 1° giugno 2002.
La problematica concernente la sospensione della possibilità di trasferire
la contribuzione svizzera a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo con
l'Unione Europea ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore,
che, con l'articolo 3 del decreto legge 11 giugno 2002, n.108 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.135 dell'11 giugno 2002 - ha inteso realizzare una specifica
tutela per i cittadini italiani che rientrano in Italia in stato di disoccupazione.
Nel fare riserva di istruzioni per l'applicazione della suddetta norma, se ne
riporta il testo:
1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle
pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini
italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che
maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone,
ratificato con legge 15 novembre 2000, n.364, il diritto a pensione anche con
il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è
calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità
contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto
sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista
nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma
2, l'importo della pensione è ricalcolato in prorata secondo la normativa
comunitaria di sicurezza sociale.
11 -
Autorità e istituzioni competenti
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento n.574/72 sono stati opportunamente
integrati con l'indicazione delle autorità, istituzioni e organismi competenti
svizzeri per l'attuazione dell'Accordo CH-UE.
In attesa di conoscere gli indirizzi delle Casse competenti ai sensi del predetto
Accordo, le domande di pensione dei residenti in Italia potranno continuare
ad essere trasmesse alla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra, designata
come organismo di collegamento per l'attuazione della previgente convenzione
bilaterale italo-svizzera.
12 - Formulari
La modulistica
comunitaria é in corso di revisione per i dovuti adattamenti relativi
all'entrata in vigore dell'Accordo CH-UE.
Nel frattempo, per le domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002,
dovranno essere utilizzati anche per i rapporti con la Svizzera i formulari
comunitari attualmente in uso.
Il Direttore Generale
Trizzino
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