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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 15 settembre 2003
Circolare n. 150
| Ai Dirigenti centrali e periferici | |
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| Al Vice Commissario Straordinario | |
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Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza |
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| Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo | |
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Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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| Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO:
Chiarimenti
alla circolare n. 175/2000 - versamenti relativi al semestre anteriore alla
domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.Nuova edizione del modello
di domanda (mod. O10/M/02)
Sommario:
Il versamento di contributi volontari per i periodi non coperti da assicurazione
compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria non comporta retrodatazione della decorrenza; la pensione liquidata
utilizzando tali contributi non può avere decorrenza anteriore a quella
di autorizzazione ai versamenti volontari.La facoltà di effettuare versamenti
volontari per i periodi privi di copertura assicurativa compresi nei sei mesi
antecedenti alla domanda è esercitabile anche da coloro che chiedono
la rideterminazione del contributo ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, del D.Lgs.
n. 184/1997 e dagli autorizzati che presentano istanza di variazione della gestione
assicurativa
Come noto,
il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha introdotto una serie di disposizioni
innovative in materia di versamenti volontari, la cui applicazione ha determinato
difficoltà interpretative ed incertezze operative.
Al fine di superare le problematiche scaturite in sede di attuazione della norma
sopra richiamata e di uniformare l'operato delle Sedi, si forniscono le seguenti
precisazioni.
1. Decorrenza
dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in presenza di contribuzione
versata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 184/1997
Secondo la previsione dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 184/1997 (in
vigore dal 12 luglio 1997), i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
possano effettuare versamenti anche per i sei mesi precedenti la domanda, cioè
per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.
L'esercizio della facoltà concessa dal richiamato articolo 6, comma 1,
non determina alcuna retrodatazione dell'autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza
"giuridica"), definita sulla base dei criteri già indicati
dall'articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato
successivo alla data di presentazione della relativa domanda.
Considerato che, in merito all'incompatibilità della contribuzione volontaria
con l'iscrizione o con il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria,
il comma 2 del predetto articolo 6 ribadisce quanto già disposto dall'articolo
5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 e dall'articolo 3 della legge 18 febbraio
1983, n. 47, detto versamento "anticipato" è consentito solo
in corrispondenza dei periodi compresi nei sei mesi antecedenti la domanda,
in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative.
Da quanto sopra si deduce che, una volta individuato il semestre antecedente
alla richiesta di autorizzazione, l'esercizio della facoltà in esame
potrà riguardare il solo numero di settimane che, in tale periodo, risulteranno
prive di contribuzione.
Appare altresì evidente che la possibilità di versare contributi
"pregressi", riconosciuta a coloro che presentano le condizioni richieste
dalla vigente normativa, costituisce un'estensione delle possibilità
conseguenti all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, salva la facoltà
degli interessati di effettuare il versamento anche per detti periodi o limitatamente
ad essi.
Può peraltro accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione
sulla base della sola contribuzione volontaria "pregressa". Considerato
tuttavia che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere
liquidata con decorrenza successiva a quella "giuridica" dell'autorizzazione;
la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una
condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo,
come ovvio, all'annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi,
con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il
diritto alla prestazione stessa.
2. Criteri di ammissione ai versamenti volontari pregressi (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 184/1997)
Al punto
1 della circolare n. 175 del 16 ottobre 2000, con la quale sono state impartite
istruzioni in merito all'applicazione dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 184/1997,
si afferma che - non essendo prevista dalla predetta norma una esplicita manifestazione
di volontà degli interessati - la possibilità di effettuare versamenti
pregressi potesse essere riconosciuta d'ufficio a tutti gli autorizzati alla
prosecuzione volontaria in vigenza del citato decreto, ovviamente in assenza
di cause ostative.
Quanto sopra, nella convinzione che detta facoltà costituisce un'estensione
degli effetti prodotti dall'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e nel
presupposto che il legislatore - fissando nella data di presentazione della
domanda il momento a cui riferirsi per la determinazione dell'ulteriore periodo
da coprire con contribuzione volontaria (sei mesi precedenti) - non intendesse
prevedere un'ulteriore richiesta, ma si ricollegasse alla medesima istanza in
base alla quale concedere l'autorizzazione a proseguire volontariamente il rapporto
assicurativo.
Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di dirimere eventuali dubbi ed
incertezze sorti in fase di applicazione delle istruzioni precedentemente impartite
al riguardo, si ribadisce quanto segue:
tutte le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate in applicazione del D. Lgs. n. 184/1997 consentono, in assenza di cause ostative, il versamento di contribuzione volontaria anche relativamente al semestre precedente la domanda;
le autorizzazioni
alla prosecuzione volontaria, rilasciate su domanda di pensione presentata in
vigenza del D.Lgs. n. 184/1997 e respinta per mancanza dei necessari requisiti
contributivi, consentono agli interessati il versamento dei contributi pregressi,
in tutti i casi in cui esistano le condizioni di applicazione dell'articolo
6, comma 1, del predetto decreto.
Peraltro, al fine di emendare situazioni che, nel passato, hanno trovato soluzioni
diverse da quelle sopra prospettate, si dispone che dovranno essere ammessi
ad esercitare la facoltà in argomento tutti gli autorizzati alla prosecuzione
volontaria sulla base del D. Lgs. n. 184/1997, che - nella prima fase di attuazione
della nuova norma - non hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 6, comma
1, ovvero che - sulla base delle disposizioni a suo tempo emanate in proposito
- non hanno potuto avvalersi della citata possibilità.
La suddetta facoltà dovrà essere esercitata, a domanda, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.
Sarà pertanto cura delle Strutture periferiche adottare tutte le iniziative
ritenute idonee per portare a conoscenza dei diretti interessati l'opportunità
di cui sopra, anche al fine di evitare ogni possibile motivo di contenzioso.
3. Rideterminazione del contributo volontario e facoltà di cui all'art.
6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997.
Come noto, l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori
volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo
all'autorizzazione, di chiedere la rideterminazione del contributo volontario,
presentando apposita istanza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro, a pena di decadenza.
La norma citata, confermando la previsione dell'articolo 2 della legge n. 47/1983
in merito ai tempi ed alle modalità di esercizio di tale facoltà,
ha esteso a tale operazione gli stessi criteri applicati dal 12 luglio 1997
in fase di prima autorizzazione per il calcolo del contributo volontario (valore
medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione).
Il medesimo articolo 7, al comma 8, ha altresì previsto che - entro un
anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 - i soggetti già autorizzati
a versare l'ultima classe di contribuzione secondo la vecchia norma potessero
chiedere la rideterminazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri
del suddetto decreto.
Secondo le istruzioni fornite in proposito con circolare n. 175/2000 (v. punto
2), la facoltà di versare contribuzione per i periodi compresi nel semestre
anteriore alla domanda doveva essere riconosciuta anche ai prosecutori volontari
individuati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7, posto che le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono, a partire dal 12 luglio 1997, l'unica
disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande
esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano,
conseguentemente, nell'ambito di applicazione della nuova norma.
In seguito a talune perplessità manifestate in proposito da alcune Sedi,
i criteri sopra esposti sono stati attentamente riconsiderati, allo scopo di
valutarne la loro aderenza allo spirito della norma.
Nell'evidenziare che, secondo la previsione dell'articolo 9 del più volte
citato decreto 184/1997, "continuano a trovare applicazione le previgenti
disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data
anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo" - si ritiene
di poter stabilire che il regime giuridico applicabile alle fattispecie di cui
all'articolo 7, commi 6 e 8, debba essere individuato, non in relazione alla
data di presentazione della originaria domanda di autorizzazione, ma a quella
dell'istanza diretta ad ottenere quanto previsto dai citati commi dell'articolo
7, istanza che, esercitata nella vigenza della norma in esame, è perciò
soggetta alla nuova disciplina.
In merito a quanto sopra restano pertanto confermate le istruzioni di cui al
punto 2 della circolare n. 175/2000 nel senso che la facoltà di effettuare
i versamenti volontari per i sei mesi anteriori all'esercizio della nuova domanda
deve essere riconosciuta anche ai casi disciplinati dall'articolo 7,
commi 6 e 8.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite al riguardo possono aver
determinato difficoltà interpretative ed aver dato luogo a provvedimenti
diversi da quelli sopra previsti, si dispone che gli autorizzati alla prosecuzione
volontaria secondo la disciplina del D.Lgs. n. 184/1997, ai quali non sia stata
concessa la possibilità di effettuare versamenti pregressi pur in presenza
delle condizioni assicurative che consentivano l'applicazione dell'articolo
6, comma 1, del predetto decreto, vengano ammessi, a domanda, da presentare
entro e non oltre tre mesi dalla data della presente, ad esercitare la facoltà
in argomento.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza
di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile
della predetta opportunità.
Si ritiene comunque utile precisare che - nei casi in cui gli interessati si
avvalgano della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 - il contributo
volontario dovrà essere versato nella misura stabilita in applicazione
del comma 6 dell'articolo 7 in esame anche per i periodi "pregressi",
essendo gli stessi successivi ai periodi di rioccupazione presi a riferimento
per il calcolo del nuovo importo contributivo.
Per quanto riguarda la rideterminazione del contributo, chiesta da soggetti
già autorizzati alla classe massima, si ricorda che l'abolizione delle
classi di contribuzione e del limite massimo entro il quale veniva determinato
il contributo volontario è stata operata dal D .Lgs. n. 184/1997.
Conseguentemente, in presenza di una istanza presentata ai sensi del comma 8
dell'articolo 7, il contributo volontario "pregresso" dovrà
essere versato secondo l'importo rideterminato esclusivamente per i periodi
successivi al 12 luglio 1997; per le settimane del semestre eventualmente comprese
entro tale data, gli interessati dovranno un contributo corrispondente all'importo
della classe massima, come calcolato in applicazione della normativa previgente.
4. Estensione della facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.
n. 184/1997 alle domande di variazione della gestione assicurativa.
Da parte di alcune Sedi sono stati sollecitati chiarimenti in merito all'eventualità
di estendere la facoltà dei versamenti "pregressi" anche ai
prosecutori volontari che richiedano la variazione della gestione assicurativa
(ad esempio, da una gestione autonoma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ecc.).
In merito a quanto sopra, per le motivazioni esposte al precedente punto 3,
si ritiene che la medesima disposizione dell'articolo 6, comma 1, debba trovare
integrale applicazione anche in presenza di domande (successive al 12 luglio
1997) intese ad ottenere la variazione della gestione assicurativa nella quale
era stata in precedenza concessa l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Pertanto, le domande di variazione della gestione assicurativa presentate a
partire dalla data di emanazione della presente circolare, nonché quelle
ancora giacenti alla medesima data, dovranno dare luogo anche alla possibilità
di effettuare versamenti volontari per il semestre precedente, in tutti i casi
in cui esistano le condizioni di applicazione dell'articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 184/1997.
Analogamente
a quanto previsto per le istanze di rideterminazione del contributo, anche le
domande di variazione della gestione assicurativa presentate a partire dal 12
luglio 1997 e definite con criteri diversi da quelli ora illustrati, dovranno
essere riesaminate a domanda degli interessati, da presentare entro e non oltre
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.
Anche in tali casi le Strutture periferiche vorranno adottare tutte le iniziative
ritenute idonee a portare a conoscenza dei diretti interessati l'opportunità
di cui sopra.
5. Aggiornamento del modello O10/M
Il modello O10/M/02, che viene allegato alla presente circolare, è stato
opportunamente aggiornato con l'indicazione di tutte le gestione nelle quali
può essere rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Detto modello dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi e messo a disposizione
degli interessati per la presentazione delle nuove domande, in sostituzione
della vecchia modulistica.
Con successiva comunicazione verrà data notizia della disponibilità
in INTERNET/INTRANET della versione editabile del modello in esame
Il Direttore Generale
F. F. Prauscello
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