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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 21 Marzo 2003
Circolare n. 57
| Ai Dirigenti centrali e periferici | |
| Ai Direttori delle Agenzie | |
| Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali | |
| Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici | |
| e, p. c. | Al Commissario Straordinario |
| Al Vice Commissario Straordinario | |
| Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
| Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci | |
| Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo | |
| Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
| Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
| Ai Presidenti dei Comitati regionali | |
| Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici.
Sommario:
Importo dei contributi - Coefficienti di ripartizione
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici. Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n. 30 del 28.2.1997.
Decorrenza dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003
|
LAVORATORI
ITALIANI E STRANIERI
|
|||
|
RETRIBUZIONE
ORARIA
|
IMPORTO
CONTRIBUTO ORARIO
|
||
|
Effettiva
|
Convenzionale
|
comprensivo
quota CUAF
|
Senza quota CUAF (1) |
|
Fino
a 6,30
|
5,59
|
1,21
- (0,26) (2)
|
1,07
- (0,26) (2)
|
|
Oltre
6,30 a 7,69
|
6,30
|
1,37
- (0,30) (2)
|
1,20
- (0,30) (2)
|
|
Oltre
7,69
|
7,69
|
1,67
- (0,36) (2)
|
1,47
- (0,36) (2)
|
|
Orario
lavoro superiore a 24 ore settimanali
|
4,07
|
0,88
- (0,19) (2)
|
0,78
- (0,19) (2)
|
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo
nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado
conviventi.
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti
di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue.
Lavoratori Domestici
|
GESTIONE
|
Lavoratori
domestici con CUAF
|
Lavoratori
domestici senza CUAF
|
||
|
Aliquote
|
Coefficienti
|
Aliquote
|
Coefficienti
|
|
| F.P.L.D. |
17,1275
%
|
0,790378
|
15,4075
%
|
0,807944
|
| D.S. |
2,3125
%
|
0,106714
|
2,1525
%
|
0,112874
|
| C.U.A.F. |
0,4800
%
|
0,022151
|
-
|
-
|
| MATERNITA' |
0,2400
%
|
0,011075
|
0,0000
%
|
0,000000
|
| INAIL |
1,31
%
|
0,060452
|
1,31
%
|
0,068694 |
| Fondo garanzia trattamento fine rapporto |
0,20
%
|
0,009230
|
0,20
%
|
0,010488
|
| TOTALE |
21,6700
%
|
1,000000
|
19,0700%
|
1,000000
|
Nota:
in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP,
a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo
al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c.1
e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati
soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene
soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo
di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio
2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità
economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di
0,20 punti percentuali.Tale riduzione è confermata anche per l'anno 2002
dalla Legge finanziaria 2002.
L'art.120
della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere
dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari
a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore
a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri
contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione
(se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
Il Direttore Generale
F.F. Prauscello
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