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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale prestazioni al sostegno del reddito
Roma, 6 aprile 2004
Circolare n. 62
| Ai Dirigenti centrali e periferici | |
| Ai Direttori delle Agenzie | |
| Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali | |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici |
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| e, p. c. | Al Presidente |
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Al Vice Commissario Straordinario |
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Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza |
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Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni.
Sommario: L'Assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all'estero di lavoratori stranieri rifugiati spetta in conseguenza dell'equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. L'Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni non spetta ai cittadini stranieri rifugiati politici.
La disciplina generale in
materia di assegno per il nucleo familiare prevede la corresponsione di tale
assegno per i familiari di cittadino straniero che non abbiano la residenza
nel territorio della Repubblica, solo se lo Stato di cui lo straniero è
cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini
italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di
trattamenti di famiglia.
E' necessario però distinguere nell'ambito dei lavoratori stranieri coloro
che hanno lo status di rifugiati politici, in virtù del particolare regime
di favore introdotto dall'apposita Convenzione relativa allo status di rifugiato,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio 1954, n.
722.
Più in particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano
in toto i rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento
riservato negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione
del lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve
farsi rientrare la materia dell'assegno per il nucleo familiare come risulta
dal richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le
assicurazioni sociali i carichi di famiglia.
Questo porta a ritenere che per i familiari residenti all'estero dei lavoratori
stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere
riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.
Per quanto attiene invece all'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni,
ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni,
la normativa di riferimento (D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche.)
adotta un criterio più restrittivo per individuare i beneficiari della
prestazione in oggetto, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini
italiani o i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge
448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall'art. 2, comma 2 del
D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l'assegno
in esame ai cittadini stranieri rifugiati politici.
Il Direttore Generale
V. Crecco
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