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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 9 maggio 2002
Circolare n. 89
| Ai Dirigenti centrali e periferici | |
| Ai Direttori delle Agenzie | |
| Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali | |
| Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici | |
| e, p. c. | Al Presidente |
| Ai Consiglieri di Amministrazione | |
| Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
| Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci | |
| Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo | |
| Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
| Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
| Ai Presidenti dei Comitati regionali | |
| Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Lavoratori domestici dipendenti da agenzie interinali.
Sommario: Premessa Domanda di iscrizione Libro paga Lavoratori extra comunitari Versamento dei contributi Prestazioni Calcolo delle settimane Regolarizzazioni Mod. 770.
Premessa
L'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, avente per oggetto "Disposizioni
in materia di lavoro temporaneo", ha apportato modificazioni all'art. 9
della legge 24 giugno 1997, n° 196.
In particolare, all'art. 9, dopo il comma 3, è stato aggiunto il comma
3 bis : "Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura
a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i
contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall'art. 5 del DPR 31.12.1971 n° 1403 e successive modificazioni.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale determina le modalità ed
i termini di versamento".
Il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dell'8 marzo 2001
ha previsto, all'art. 7, la possibilità di avvalersi delle agenzie di
lavoro interinale, per le causali ivi previste.
Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le modalità operative
per il versamento dei contributi in favore dei lavoratori domestici assunti
con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
In considerazione della circostanza che i lavoratori domestici, in tale peculiare
forma assicurativa, risultano dipendenti non più da un nucleo familiare
o persona fisica ma da un'azienda di fornitura di lavoro temporaneo che normalmente
occupa alle proprie dipendenze altri lavoratori, si ritiene opportuno, per semplificare
gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, utilizzare modalità
e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Domanda di iscrizione
Per quanto in premessa, l'assunzione dei lavoratori temporanei domestici, da
parte delle agenzie interinali, dovrà avvenire, come confermato anche
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per
l'impiego, con le modalità di assunzione previste per i lavoratori di
tutte le altre categorie e, pertanto, non sarà necessario presentare
la domanda di iscrizione all'INPS (mod. LD09).
Libro paga
Le agenzie interinali dovranno registrare le presenze ed il numero delle ore
lavorate su un libro paga, separato da quello utilizzato per gli altri dipendenti,
sul quale dovrà essere indicato anche il numero delle settimane lavorate
in ogni trimestre solare, calcolate con le modalità di cui al successivo
punto "CALCOLO DELLE SETTIMANE".
Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari sarà cura dei datori di lavoro
(agenzie interinali) accertare che gli stessi siano in regola con il permesso
di soggiorno ed avviarli al lavoro secondo le modalità previste per i
lavoratori extracomunitari di altre categorie.
Versamento dei contributi
Il versamento dei contributi, dovuti nella misura prevista per i lavoratori domestici (vedi circolare n. 56
del 22 marzo 2002), dovrà
avvenire con cadenza mensile con i consueti modelli F24 e DM10/2, utilizzando
la posizione aperta per gli adempimenti contributivi degli altri dipendenti
(posizione con CSC 7.07.08 e CA=9A) , secondo le istruzioni sotto riportate.
1) determinare la retribuzione oraria effettiva corrisposta ai propri
dipendenti, comprensiva, oltre che della retribuzione oraria di fatto concordata
tra le parti, della quota di 13^ mensilità ripartita in misura oraria,
nonché del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, anch'esso
ripartito in misura oraria, nel caso in cui il lavoratore dovesse beneficiare
degli stessi.
2) Individuare la retribuzione convenzionale come dal prospetto che si
riporta, per facilità di consultazione, su cui devono essere versati
i contributi.
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Contributi
Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002
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||
| Retribuzione Effettiva |
Retribuzione
oraria convenzionale
|
Contributo
Orario con Cuaf
|
| Fino a 24 ore settimanali |
Euro
|
Euro
|
| Fino a Euro 6,15 |
5,46
|
1,18
(0,25)
|
| Oltre Euro 6,15 fino 7,51 |
6,15
|
1,33
(0,29)
|
| oltre Euro 7,51 |
7,51
|
1,63
(0,35)
|
| più 24 ore settimanali |
3,97
|
0,86
(0,19)
|
|
Le
cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore
|
||
Individuate le retribuzioni convenzionali, le stesse dovranno essere riportate
nei quadri B/C del modello DM10/2 con uno dei seguenti codici di nuova istituzione:
- D001 se la retribuzione
effettiva rientra nella prima fascia retributiva
- D002
se la retribuzione effettiva rientra nella seconda fascia retributiva
- D003
se la retribuzione effettiva rientra nella terza fascia retributiva
- D004
se le ore lavorate superano le 24 settimanali indipendentemente dalla retribuzione
effettiva
In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle :
Numero dipendenti: riportare il numero dei dipendenti occupati nel mese con
qualifica di collaboratore familiare
Numero giornate: riportare il numero delle ore complessivamente lavorate nel
mese dai lavoratori in questione fino all'ultimo sabato del mese stesso.
Le ore lavorate oltre l'ultimo sabato saranno denunciate nel mese successivo
Retribuzioni: riportare il prodotto del numero delle ore per la retribuzione
convenzionale determinata come indicato sopra (al centesimo di euro), arrotondando
l'importo complessivo all'unità di euro (1)
Nel quadro C: riportare l'importo risultante dal prodotto del contributo orario
(al centesimo di euro) per il numero delle ore complessivamente lavorate, arrotondando
l'importo all'unità di euro
Considerato che i lavoratori in questione sono dipendenti delle agenzie interinali
l'importo del contributo orario da versare nel caso di superamento della ventiquattresima
ora settimanale, anche se il lavoro si è svolto presso più nuclei
familiari, è quello della quarta fascia, come peraltro confermato dallo
stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per
le politiche previdenziali.
Prestazioni
Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di maternità
e degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in argomento, ferma restando
la competenza dell'Istituto al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori,
si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
Calcolo delle settimane
Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico,
come è noto, si determina prendendo in considerazione tutte le ore lavorate
nel trimestre e dividendo le stesse per 24. Il quoziente, arrotondato per eccesso,
corrisponderà al numero delle settimane da accreditare che, comunque,
non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate, né
al numero dei sabati contenuti nel trimestre stesso.
Regolarizzazioni
Per quanto riguarda la regolarizzazione
di periodi pregressi, anteriori alla data della presente circolare, i datori
di lavoro seguiranno le disposizioni attualmente in vigore per la regolarizzazione
dei lavoratori comuni e compileranno uno o più modelli DM10M/V con i
codici sopra indicati per ogni singola fascia di retribuzione convenzionale.
Modello CUD e 770 semplificato
Ai fini della certificazione CUD e della dichiarazione mod. 770 semplificato
(parte C) le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato
ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, del 30 novembre
2001 in materia di CUD (S.O. alla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001) e del 21
dicembre 2001 in materia di 770 semplificato (S.O. alla G.U. n. 18 del 22 gennaio
2002), tenendo conto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 53 del 18 marzo
2002. Con l'occasione si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Nella Sezione 1 (parte C)
nel campo Qualifica Assicurativa al punto 1 deve essere indicato il codice "B"
mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.
Nel punto 4 "Ente"
indicare il codice "01" per l'attribuzione dei dati all'INPS.
Nel punto 5 "Matricola"
deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPPS al datore
di lavoro.
Nel punto 6 "Prov.
Lav." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore
svolge la propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda la compilazione
dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle
"IVS" e "DS" corrispondenti ai punti 7 e 8.
Nei punti 11, 12, 13, 14,
15, 16 non deve essere indicato alcun dato.
Nel punto 17 "Contratto"
indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale
di cui alla legge n.196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene
individuato con il codice 267.
Nessun dato è richiesto
nel punti 18 e 19.
Nel punto 20 "Data
cessazione" vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto
di lavoro.
Nei punti da 21 a 27 non
deve essere riportato alcun dato.
In merito alla compilazione
della Sezione 2 si precisa che l'importo da indicare nel punto 31 (retribuzione)
è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate
per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento
finale all'unità di euro. Nel caso in cui per un dipendente siano stati
versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno
compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.
Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.
Per Il Direttore Generale
F.to Prauscello
Note
(1) a norma dell'art. 25 della legge 160/1975 le retribuzioni imponibili dei
lavoratori domestici, diversamente da quelle della generalità dei lavoratori
dipendenti, non sono soggette ad arrotondamento.
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