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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Progetto Prestazione a Sostegno del Reddito
Roma, 19 luglio 2000
Circolare n. 136
| Ai Dirigenti centrali e periferici | |
| Ai Direttori delle Agenzie | |
| Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali | |
| Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici | |
| e, p. c. | Al Presidente |
| Ai Consiglieri di Amministrazione | |
| Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza | |
| Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci | |
| Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo | |
| Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
| Al Presidente della Comm. centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
| Ai Presidenti dei Comitati regionali | |
| Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell'importo provvisorio per l'anno 2000.
Sommario: Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell'art.3 della legge n.147/1997, l'importo provvisorio per l'anno 2000 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 352 adottata nella seduta del 27 giugno u.s., ha determinato ai sensi dell'art. 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l'importo provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera da erogare in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro, ivi comprese quelle dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo dei contratti, successive al 31.12.1999.
L'importo provvisorio della prestazione da erogare ai lavoratori in questione il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1 - 31.12.2000 è stato fissato nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto concerne la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n. 112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.
Il Direttore Generale
Trizzino
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