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Attualità ANOLF
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INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 25 maggio 2004
Messaggio n. 16371
OGGETTO: Assegno di maternità dello Stato, assegno di base del Comune ed assegno per ogni secondo figlio nato (o per ogni adottato) nonché assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni in favore dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire dal 1° maggio 2004.
E' noto
che, a partire dal 1° maggio 2004, sono entrati a far parte dell'Unione
Europea i seguenti 10 paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Ciò premesso, considerato che i cittadini della Unione Europea hanno
diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della
maternità e della paternità (assegno di maternità dello
Stato ed assegno di maternità del Comune di cui al capo XIII del D.Lgs.
151/2001; assegno del Comune per il secondo figlio di cui all'art. 21 D.L. 269/2003,
convertito con L.326/2003) alle stesse condizioni (si rammenta in particolare
quella relativa alla necessità di residenza in Italia) previste per i
cittadini italiani, si precisa che a tali benefici i cittadini dei citati Paesi
possono accedere solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati)
verificatisi dopo la data del 1° maggio 2004.
Tali benefici, pertanto, non possono essere riconosciuti per gli eventi di maternità,
verificatisi precedentemente al 1° maggio 2004; ciò anche nei casi
in cui sia prevista apposita domanda da presentare all'INPS (assegno dello Stato)
o al Comune (assegno del Comune) il cui termine risulti ancora non scaduto alla
suddetta data del 1° maggio 2004.
Per quanto riguarda l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.
65 della legge 23.12.1998 n. 448, beneficio esteso dall'art. 80, comma 5, della
legge 23.12.2000, n. 338, anche ai nuclei familiari aventi tre figli minori
di cittadini comunitari residenti in Italia, si precisa che, in occasione dell'entrata
nell'Unione Europea dei nuovi dieci Paesi, i cittadini di tali Stati hanno titolo
alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° maggio 2004, qualora
ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti.
Si sottolinea che la richiesta dell'assegno per il periodo 1.5.2004/31.12.2004
potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2005, semprechè alla
data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per il diritto al beneficio.
Il Direttore Centrale
Ziccheddu
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