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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002
Legge n. 222 del 9 ottobre 2002
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 2002
Ciampi
Presidente
del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali: Maroni
Ministro
dell'interno: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 1692):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) e dal Ministro dell'interno (Pisanu)
il 9 settembre 2002.
Assegnato
alle commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 11a (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente, il 9 settembre 2002 con parere delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 8a, 10a e 12a, Giunta per gli affari delle Comunità europee,
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza
dei presupposti di costituzionalità l'11 settembre 2002.
Esaminato
dalle commissioni riunite il 12, 17, 18 e 24 settembre 2002.
Esaminato
in aula il 25 settembre 2002 e approvato il 26 settembre 2002.
Camera dei
deputati (atto n. 3197):
Assegnato
alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 settembre
2002, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, V,
VI, X e XI.
Esaminato
dalla I commissione il 2, 3 e 8 ottobre 2002.
Esaminato
in aula ed approvato il 9 ottobre 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 211 del 9 settembre 2002.
A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195
All'articolo
1:
al comma
1, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla medesima data"
sono sostituite dalle seguenti: "entro la data dell'11 novembre 2002";
al comma
3, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono inserite
le seguenti: "ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole da: "ovvero"
fino alla fine della lettera;
al comma
4, primo periodo, è soppressa la parola: "regionale";
al comma
5, terzo periodo, le parole: "della posizione contributiva della manodopera
occupata" sono sostituite dalle seguenti:
"della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato";
al comma
6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare
ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale
e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni";
al comma
7, primo periodo, dopo le parole: "posizione contributiva" sono inserite
le seguenti: "previdenziale ed assistenziale";
al comma 8:la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera"; alla lettera b), sono soppresse le parole: "o dell'Unione europea"; alla lettera c), dopo le parole: "non lo ha commesso" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189".
All'articolo
2:
al comma
3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al"; la parola: "modificato" è sostituita dalla seguente:
"introdotto" e dopo le parole: "articolo 1, comma 5," sono
inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma
5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al";
al comma
6, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al" e le parole: "per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 2";
al comma
7, dopo le parole: "di cui all'articolo 36 del" sono inserite le seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al"; le parole: "approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità stabilite, anche
per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso
alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo
36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
al comma
8, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "9-bis. Al comma
5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le
parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti:
"previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1,
che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione
di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva"
sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale". 9-quinquies.
Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a)
è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca
del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere
b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato
il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della
presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno
per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai
sensi della presente lettera". 9-sexies.
Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite
dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale". 9-septies.
All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da:
"di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle
direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime"".
All'articolo 3:
dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per l'erogazione del compenso
per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta
per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1,
è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno
2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero".