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Attualità ANOLF
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Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, S. O. n. 5
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Omissis…
Capo V
Disposizioni in materia di affari esteri
Art.
24
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti)
1.
La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione
del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente
abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà
sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario è valido per dieci anni";
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a
dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma è abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.