|
Attualità ANOLF
|
Gazzetta
Ufficiale N. 194 del 20 agosto 2002
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Slovenia in materia di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997.
Il giorno 20 maggio 2002 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica
previsto per l'entrata in vigore della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia
di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, la cui ratifica e'
stata autorizzata con legge 27 maggio 1999, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999.
In conformita' all'art. 46, la Convenzione entra in vigore il giorno 1 agosto
2002.
In pari data, in conformita' al suo art. 34, entra in vigore anche l'Accordo
amministrativo di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, con allegato, firmato
a Lubiana l'11 settembre 2001.
Si
trascrive qui di seguito il testo dell'Accordo amministrativo:
ACCORDO AMMINISTRATIVO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
Ai
sensi dell'art. 35 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Slovenia in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997, le autorita'
competenti, cioe', per la Repubblica italiana il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministero della sanita', per la Repubblica di Slovenia
il Ministero del lavoro, della
famiglia e degli affari sociali e il Ministero della sanita', hanno concordato,
quanto segue, ai fini dell'applicazione della
Convenzione stessa;
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo amministrativo:
a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di
sicurezza sociale;
b) il termine "Accordo" designa il presente Accordo amministrativo;
c) i termini definiti dall'art. 1 della Convenzione hanno il medesimo significato
che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Art. 2.
Istituzioni
competenti
Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo
sono:
A)
Per l'Italia;
1) l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto riguarda l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi
speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti di
particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono, all'assicurazione
generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto nazionale della previdenza
sociale; la disoccupazione, le prestazioni familiari e le prestazioni economiche
di malattia, ivi compresa la
tubercolosi, e di maternita';
2) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, per quanto riguarda
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ad esclusione delle prestazioni sanitarie;
3) le Unita' sanitarie locali competenti per territorio o, per talune categorie
di lavoratori, il Ministero della sanita', per
quanto riguarda le prestazioni in natura previste dall'assicurazione per malattia,
ivi compresa la tubercolosi, e maternita', nonche' per quanto riguarda le prestazioni
sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per l'erogazione
delle prestazioni le unita' sanitarie locali si avvalgono dei presidi da esse
direttamente gestiti, degli ospedali in convenzione obbligatoria (universita',
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali religiosi classificati),
nonche' delle altre strutture; riconosciute ai sensi della normativa italiana;
4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'art. 2, comma
1, lettera f) della Convenzione, e cioe':
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni
Amendola";
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
B)
Per la Slovenia:
1) l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidita' della Slovenia,
per quanto riguarda l'assicurazione
pensionistica e di invalidita';
2) L'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia, per quanto riguarda
l'assicurazione sanitaria;
3) il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali, per quanto
riguarda gli assegni familiari e per la tutela
della maternita';
4) l'Istituto repubblicano di collocamento, per quanto riguarda l'assicurazione
in caso di disoccupazione.
Art.
3.
Organismi
di collegamento
Le autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi
di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato:
A)
Per l'Italia:
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede centrale;
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, direzione centrale;
il Ministero della sanita';
B)
Per la Slovenia:
l'Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidita' della Slovenia;
l'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia;
il Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali;.
l'Istituto repubblicano di collocamento.
Titolo
II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 4.
Lavoratori
distaccati
1. Al lavoratore distaccato conformemente all'art. 6, primo comma, lettere a)
e b) della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a
quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede
l'impresa.
L'attestato viene rilasciato:
a) in Italia dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) in Slovenia dall'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.
2. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera a), ultima frase; della
Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i trentasei mesi inizialmente
previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore,
indirizza, prima dello scadere di questo termine, all'Autorita' competente dello
Stato di impiego temporaneo, per il tramite dell'Autorita' competente dello
Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco,
redatta su un formulario espressamente previsto.
Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorita' dello Stato di impiego
temporaneo trasmette 2 copie del formulario al datore di lavoro e 2 copie all'Autorita'
dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore e' iscritto.
3. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera b), ultima frase, della
Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i ventiquattro mesi inizialmente
previsti, il lavoratore, prima dello scadere di questo termine, indirizza all'Autorita'
competente dello Stato in cui svolge attivita' temporanea, per il tramite dell'Autorita'
competente dello Stato in cui svolge abitualmente la sua attivita', una domanda
di proroga dell'assoggettamento alla legislazione di quest'ultimo Stato, redatta
su un formulario espressamente previsto.
Se rilascia l'autorizzazione alla proroga, l'Autorita' dello Stato in cui viene
svolta l'attivita' temporanea trasmette 2 copie del formulario al lavoratore
e 2 copie all'Autorita' dell'altro Stato, che ne informa l'Istituzione alla
quale il lavoratore e' iscritto.
4. Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere inviate:
a) in Italia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale -
Divisione II - Roma;
b) in Slovenia al Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali.
Art. 5.
Diritto
di opzione
1. Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'art. 7 della Convenzione,
l'interessato deve presentare istanza, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa o dall'entrata in vigore della Convenzione, all'Istituzione competente
dello Stato di invio e, per conoscenza, alla corrispondente istituzione dello
Stato in cui svolge la sua attivita' lavorativa. In mancanza di opzione nel
termine previsto, si applica la legislazione di quest'ultimo Stato.
L'opzione decorre dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa.
2. La domanda di cui al precedente comma viene presentata dall'interessato per
il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.
Art.
6.
Assicurazione
volontaria
1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'art. 10, comma 1 della Convenzione,
l'interessato e' tenuto a presentare, all'istituzione dello Stato contraente
alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione dell'assicurazione volontaria,
un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione
dell'altro Stato contraente.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione lo richiede
all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
Titolo
III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capitolo
I
Malattia,
ivi compresa la tubercolosi, e maternita'
Art.
7.
Attestato
per le prestazioni in natura
1. Per l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, il lavoratore deve presentare
all'istituzione del luogo di residenza o
di soggiorno un attestato rilasciato dall'istituzione dello Stato competente,
da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.
2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza
o di soggiorno lo richiede, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3. Il lavoratore deve informare immediatamente l'istituzione del luogo di residenza
o di soggiorno di qualsiasi variazione; attinente al suo lavoro o alla sua situazione
familiare, che possa modificare
il diritto alle prestazioni.
Art. 8.
Prestazioni
urgenti in natura
1. Ai sensi degli articoli 13, primo comma, lettera a), 17 e 24 della Convenzione,
si considerano urgenti quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza
che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrita' psico-fisica
della persona.
2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 13, primo
comma, lettera a) della Convenzione, il
lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso articolo, in
temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da quello competente, sono
tenuti a presentare all'Istituzione del luogo di temporaneo soggiorno un attestato
che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtu' della legislazione
dello Stato
competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere
corrisposte, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Se l'interessato non presenta il suddetto attestato, l'istituzione del luogo
di temporaneo soggiorno si rivolge
all'istituzione competente per ottenerlo.
4. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno lo
notifica entro cinque giorni all'istituzione competente, precisando la data
del ricovero stesso e la probabile durata della degenza, nonche', al termine
di quest'ultima, la data di dimissione dall'ospedale.
Art. 9.
Trasferimento
per cure
Per beneficiare delle cure di cui all'art. 13, primo comma, lettera b) della
Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui al terzo comma dello stesso
articolo, seguendo le modalita' previste dai singoli ordinamenti interni, devono
presentare all'istituzione dello Stato in cui si recano un attestato dell'istituzione
competente che autorizzi la prestazione di dette cure. Tale attestato indica
anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono
essere erogate.
Art. 10.
Frontalieri
I lavoratori di cui all'art. 14 della Convenzione ed i loro familiari, ai sensi
del secondo comma dello stesso articolo, possono beneficiare anche delle seguenti
prestazioni:
visite specialistiche;
diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.
Art. 11.
Titolari di pensione o rendita
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 15, secondo
comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di una rendita e' tenuto
ad iscriversi, cosi' come i suoi familiari,
presso l'istituzione dello Stato di residenza, presentando un certificato attestante
il diritto a dette prestazioni per se' e per i suoi familiari, in virtu' della
legislazione dell'altro Stato
contraente.
2. L'istituzione dello Stato di residenza informa dell'avvenuta iscrizione l'istituzione
che ha rilasciato l'attestato di cui al comma precedente.
Art. 12.
Familiari residenti nell'altro Stato
1. Per l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione, l'istituzione competente,
su richiesta del lavoratore trasmette alla
corrispondente istituzione dello Stato di residenza dei suoi familiari un attestato
che riporta i nominativi degli aventi diritto ed il periodo di validita'.
2. Le istituzioni dei due Stati contraenti devono comunicarsi qualsiasi cambiamento
da cui derivi la variazione del diritto alle prestazioni.
Art. 13.
Autorizzazioni di protesi, ecc.
1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed
altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista figura in allegato,
ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, l'istituzione dello Stato di residenza
o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto
alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'istituzione
dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro sessanta
giorni a decorrere dalla data della comunicazione non perviene parere negativo
da parte dell'istituzione
competente.
2. Nel, caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza,
l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa
immediatamente l'istituzione competente.
Art. 14.
Organi competenti al rilascio di attestati
Gli attestati di cui agli articoli precedenti sono rilasciati:
a) in Italia dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio, o dal
Ministero della sanita' per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che
saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente istituzione slovena;
b) in Slovenia dalle unita' regionali competenti dell'Istituto per l'assicurazione
sanitaria della Slovenia.
Art. 15.
Rimborsi
1. Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi dell'art.
18 della Convenzione, dall'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno
dell'avente diritto, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate
da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione
che ha provveduto
ad anticiparle.
2. Le spese di cui al primo comma sono notificate nei mesi di giugno e dicembre
di ogni anno e danno luogo a rimborsi, di regola entrododici mesi successivi
e comunque entro l'anno successivo a quello di notifica. In caso di difficolta'
di riscontro contabile, entro lo stesso termine l'istituzione competente corrisponde
all'altra istituzione un acconto pari all'80% degli importi notificati. I saldi
verranno corrisposti il piu' presto possibile, non appena effettuati i riscontri
contabili.
3. Le autorita' competenti possono concordare altre modalita' di rimborso, qualora
ne ricorrano le condizioni che ne giustifichino il ricorso.
4. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui ai commi precedenti
sono gratuiti.
Capitolo II
Invalidita', vecchiaia e superstiti
Art. 16.
Modalita' di totalizzazione
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, primo comma, lettera a) della Convenzione,
la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti
modalita':
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato
contraente si aggiungono i periodi di
assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente,
anche nel caso in cui questi periodi abbiano gia' dato luogo alla concessione
di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione
compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione
una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi
sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo
quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;
c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi
di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato
contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene
conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
Art. 17.
Formulari ed altre procedure per la totalizzazione
1. I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni,
ai sensi dell'art. 19 della Convenzione,
devono presentare domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato
contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione
cui la domanda viene presentata.
2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente
di uno Stato contraente, in conformita' al precedente comma, e' considerata
come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3. Le istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati
relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando
formulari bilingui concordati.
L'istituzione competente conferma l'autenticita' dei dati riportati nei predetti
formulari, che non richiedono l'invio di documenti originali.
4. L'istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente,
invia all'istituzione dell'altro Stato contraente anche un formulario di collegamento
bilingue concordato, che contiene, i dati relativi ai periodi di assicurazione
compiuti in base alla legislazione che essa applica, e se del caso anche i dati
sui periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati
contraenti hanno stipulato convenzioni di sicurezza
sociale.
L'istituzione
che riceve i formulari invia a sua volta all'istituzione competente dell'altro
Stato contraente il formulario
di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.
5. Alla conclusione delle procedure, le istituzioni competenti si comunicano
reciprocamente le relative decisioni.
Capitolo III
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 18.
Prestazioni in natura
Ai fini dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 7 del presente Accordo.
Art. 19.
Autorizzazione di protesi, ecc.
Ai fini dell'art. 24 della Convenzione, si applica l'art. 13 del presente
Accordo.
Art. 20.
Prestazioni in denaro
1. Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione, sono corrisposte ai
lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'istituzione dello
Stato competente.
2.
Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'istituzione
del luogo di soggiorno o residenza, dopo aver accertato l'inabilita' al lavoro,
informa immediatamente l'istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilita'.
3. In caso di prolungamento dell'inabilita' al lavoro, l'istituzione dello Stato
di residenza o soggiorno informa
immediatamente l'istituzione competente del prevedibile prolungamento dell'inabilita'.
Art. 21.
Malattie professionali
1. Nei casi previsti dall'art. 25, primo comma della Convenzione, il lavoratore
puo' presentare la domanda per prestazioni sia all'istituzione dello Stato dove
da ultimo e' stato esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro
Stato contraente.
2. L'istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata
che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nel territorio dell'altro Stato contraente
un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'istituzione
dell'altro Stato contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano,
infamandone il lavoratore.
3. L'istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se prendendo in considerazione
i soli periodi di attivita' morbigena svolti sul proprio territorio, constata
che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa
applica:
a) trasmette tempestivamente all'istituzione dell'altro Stato la domanda ed
i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonche'
copia della decisione di rigetto;
b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto,
i mezzi e i termini del ricorso e la data di
trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.
Art. 22.
Aggravamento malattie professionali
In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'art.
25, secondo comma della Convenzione, il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione
dello Stato contraente al quale chiede ulteriori prestazioni ogni informazione
relativa alla malattia professionale gia' indennizzata.
Art. 23.
Valutazione infortuni sul lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, il lavoratore e'
tenuto a fornire all'istituzione dello Stato nel quale si e' verificato l'ultimo
infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in
precedenza, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, qualunque sia
il grado di invalidita' derivatone.
2. L'istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, e' tenuta
a fornire all'altra istituzione, su richiesta di
quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
Art. 24.
Accertamenti medici
L'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno del lavoratore, che abbia
provveduto ad accertamenti medici ai sensi
dell'art. 28 della Convenzione, trasmette all'istituzione competente le relazioni
contenenti gli elementi necessari a chiarire, le condizioni anatomiche e funzionali
del lavoratore, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati
dall'infortunio o dalla malattia professionale, senza indicare il grado di inabilita'
lavorativa.
Art. 25.
Rimborsi
1. Gli oneri per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 23 della Convenzione,
nonche' quelli per gli esami medici e delle perizie di cui all'art. 28 della
Convenzione, sostenuti dall'istituzione dello Stato di nuova residenza o soggiorno
del lavoratore, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsati da quest'ultima
per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' dell'istituzione che
vi ha provveduto.
2. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente
sono gratuiti.
Capitolo IV
Disoccupazione
Art. 26.
Procedure
1. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art.
31, comma primo della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione
competente, oltre a tutti i dati richiesti dalla legislazione che essa applica,
anche un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti
quale lavoratore subordinato sotto la legislazione dell'altro Stato contraente,
rilasciato dall'istituzione competente, in materia di disoccupazione, di tale
ultimo Stato.
2. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 31,
quarto comma della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione
dello Stato contraente in cui si reca a cercare lavoro, un attestato con il
quale l'istituzione competente dello Stato di provenienza certifica:
il mantenimento del diritto alle prestazioni;
l'importo della prestazione da corrispondere;
il periodo massimo di mantenimento del diritto;
i fatti che possano modificare il diritto alle prestazioni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato di cui trattasi,
sara' cura dell'istituzione dello Stato contraente in cui esso si e' recato
a cercare lavoro, richiederlo all'istituzione competente dell'altro Stato.
4. L'istituzione dello Stato in cui il disoccupato si e' recato procede al controllo,
come se si trattasse di un disoccupato
beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica.
5. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 31, quarto comma
della Convenzione e' rimborsato dall'istituzionecompetente all'istituzione che
ha anticipato dette prestazioni, quale risulta dalla contabilita' di quest'ultima
istituzione.
Capitolo V
Prestazioni familiari
Art. 27.
Familiari residenti nell'altro Stato
Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'art. 33 della Convenzione,
il lavoratore e' tenuto a presentare
all'istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo
ai familiari che risiedono nell'altro Stato contraente. Ilcertificato deve essere
rinnovato ogni anno ed il lavoratore e' tenuto ad informare l'istituzione competente
di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare
il diritto alle prestazioni.
Art. 28.
Procedure anticumulo
1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtu' delle disposizioni
previste dall'art. 34 della Convenzione,
l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari
e in cui viene svolta un'attivita' lavorativa che da' diritto alle prestazioni
familiari, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte
le notizie necessarie.
2. Per attivita' lavorativa s'intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi
familiari.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art.
29.
Collaborazione
1. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 37 della Convenzione,
l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione
del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.
2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione
di prestazioni di invalidita' a carico
dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato
risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che
le ha effettuate. Se tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse
dell'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, questa si limita a trasmettere
all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti,
senza chiedere alcun rimborso.
4. Il rimborso delle spese mediche di cui al comma 2 e' calcolato in base alle
tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici.
Questa istituzione presenta a tal fine una distinta delle spese sostenute.
Art. 30.
Tasso di cambio
Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, primo comma della Convenzione, l'anno
al quale si riferisce il cambio medio ufficiale e' quello della notifica del
conto. I corsi di cambio da utilizzare sono:
per l'Italia quelli pubblicati dall'Ufficio italiano cambi;
per la Slovenia quelli pubblicati dalla Banca di Slovenia.
Art. 31.
Documentazione
I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri
atti necessari all'applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo
tra le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega, dalle
istituzioni competenti.
Art. 32.
Pagamenti diretti ai beneficiari
1. Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti
nel territorio dell'altro Stato contraente, se
ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato, al tasso di cambio in
vigore il giorno del pagamento.
2. Le prestazioni sono versate agli aventi diritto senza alcuna deduzione per
spese postali o bancarie.
Art. 33.
Ex zona B
Ai fini dell'applicazione dell'art. 45, terzo comma della Convenzione, le istituzioni
competenti di ciascuno Stato contraente si avvalgono dei dati necessari, forniti
dalle istituzioni competenti dell'altro Stato.
Art. 34.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Lubiana, l'11 settembre 2001, in due originali, in lingua italiana e
in lingua slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Allegato
ELENCO DELLE PROTESI, DEI PRESIDI AUSLIARI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA
DI GRANDE IMPORTANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI 13, PRIMO COMMA E 19.
1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici
in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori
ed attrezzi.
2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale
(non ortopedica).
3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
4. Impronte (riproduzione delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate
per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai precedenti punti.
5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da ingrandimento e occhiali a
cannocchiale.
6. Apparecchi acustici.
7. Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavita' orale.
8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi
meccanici di circolazione.
9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.
10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali,
elioterapici e talassoterapici.
11. Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.