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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2004
Decreto del 1 ottobre 2004
Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;
Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, per i quali la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie delle singole regioni mostra una maggiore esigenza rispetto al numero dei posti definito con il richiamato decreto 8 luglio 2004;
Visto che l'obiettivo che si intende raggiungere d'intesa con il Ministero della salute è quello di soddisfare, per ogni singola figura professionale, le esigenze a livello nazionale con riferimento alle effettive necessità delle singole regioni;
Vista la nota in data 19 luglio 2004 con la quale sono stati invitati gli atenei che insistono su un determinato territorio in cui risulta un maggiore fabbisogno professionale a valutare, ove possibile, l'aumento della propria offerta formativa;
Vista la risposta fornita nel merito da alcune università interessate;
Sentito il Ministero della salute;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni dei citati corsi di laurea per l'anno accademico 2004-2005;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
classe SNT/1 - corso di laurea in infermieristica: da 12.656 a 12.936;
classe SNT/2 - corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva da 308 a 312;
classe SNT/3 - corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia: da 1.188 a 1.218;
classe SNT/4 - corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi cli lavoro da 834 a 854.
2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:
- Università di Bologna da 521 a 571;
- Università di Cagliari da 30 a 70;
- Università di Ferrara da 285 a 305;
- Università di Firenze da 340 a 450;
- Università "La Sapienza" di Roma - I Facoltà da 1.222 a 1.252;
- Università di Sassari da 60 a 90;
corso di laurea in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, afferente alla classe SNT/2:
- Università "La Sapienza" di Roma - I Facoltà da 66 a 70;
corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3:
- Università di Ferrara da 30 a 40;
- Università di Firenze da 35 a 55;
corso di laurea in tecniche della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, afferente alla classe SNT/4:
- Università di Padova da 50 a 70.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2004
Il Ministro:
Moratti