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Attualità ANOLF
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Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale
Prot. n. 0000035 Min. Interno
Prot. n. 23/II/6/06 Min. Sol. Sociale
Circolare n. 3
Roma, 3 gennaio 2007
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Ai Sigg. Prefetti |
Loro Sedi | |
| Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Trento | Trento | |
| Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Bolzano | Bolzano | |
| Al Sig. Presidente della Regione Valle d'aosta | Aosta | |
| Ai Sigg. Questori | Loro Sedi | |
| Alle Direzioni Regionali del lavoro | Loro Sedi | |
| Alle Dir. Provinciali del lavoro - per tramite delle Dir. Regionali del lavoro | Loro Sedi | |
| Alla Provincia Autonoma di Trento | Trento | |
| Alla Provincia Autonoma di Bolzano | Bolzano | |
| Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Trieste | |
| Alla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro | Palermo | |
| e, p. c. | Al Ministero degli Affari Esteri | Roma |
| All'INPS | Roma | |
| Agli Assessorati Regionali al Lavoro | Loro Sedi |
OGGETTO: Ingresso nell'Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria. Procedure presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Di seguito alla circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 emanata dai Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, si forniscono indicazioni sulle procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato.
Ricongiungimento Famigliare
In applicazione della libera circolazione nel territorio dell'U.E. in vigore dal 1° gennaio 2007 per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario per gli stessi richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti.
Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari a favore di propri familiari si intendono archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.
L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio di nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Accesso al Lavoro Subordinato
Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, nonché per lavoro stagionale devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse.
Analogamente, le richieste di nulla osta presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi dell'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione si intendono archiviate in considerazione della particolare natura delle prestazioni lavorative che rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.
I datori
di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari
che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno, pertanto, rispettare
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando
le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali
ed assistenziali.
I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.
Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.
Si chiarisce che per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.
Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.
A partire
dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal
Governo italiano, i datori di lavoro che intendano assumere cittadini rumeni
o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori precedentemente
indicati e che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione,
devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione
- mediante spedizione postale (raccomandata A/R) - utilizzando l'apposita modulistica
(mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it)
e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata sopra descritta.
Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti di collaborazione stabiliti con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione anche a seguito della stipula del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2006, è consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l'accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.
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Il
Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
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il
Direttore Generale dell'Immigrazione
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