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Attualità ANOLF
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Ministero della Giustizia
D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 115 (1).
Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni (2).
(1) Pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva n.89/48/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.
1. Alle condizioni
stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia
i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti
una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato
subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento
è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio
in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente
a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui
al precedente comma.
3. I titoli
sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente
ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di
tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università
o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello
di formazione.
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.
Art 2. Professioni.
1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività
per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi,
tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata
al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui
al comma 3 dell'art. 1;
b) i rapporti
di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato,
da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
c) le attività
esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato
a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui
al comma 3 dell'art. 1;
d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
Art 3. Formazioni
professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.
1. Il cittadino
comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche
nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese
di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato
al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario
che il richiedente:
a) sia in possesso
di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata
la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato
a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
2. L'esercizio
professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
3. Il requisito
di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il
richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza
ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità
europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
Art 4. Titoli
professionali assimilati.
1. Sono ammessi
al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a
parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui
all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli
predetti.
2. I titoli
ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita
nella Comunità europea.
Art 5. Composizione
e durata della formazione professionale.
1. La formazione
professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai
requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può
consistere:
a) nello svolgimento
con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
b) in un tirocinio
professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un
esame;
c) in un periodo
di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista
qualificato.
2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.
Art 6. Misure
compensative.
1. Il riconoscimento
è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio
di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una
prova attitudinale:
a) se la formazione
professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale
prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione
cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).
2. Il riconoscimento
è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le
professioni di procuratore legale (2/a), di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprietà industriale.
3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata
la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva
opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere
individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4,
altri casi
di obbligatorietà della prova attitudinale.
4. Nei casi
in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica
il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.
(2/a) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.
Art 7. Tirocinio
di adattamento.
Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente
alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento,
svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio
può essere accompagnato da una formazione complementare.
3. Il tirocinio
è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
Art 8. Prova
attitudinale.
1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali
e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione,
tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista
qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie
su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza
essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
Art 9. Disposizioni
applicative delle misure compensative.
1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.
Art 10. Requisiti
formali dei titoli.
1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Art 11. Competenze
per il riconoscimento.
1. Sulle domande
di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero
titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato A del presente decreto. L'allegato può essere modificato
o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari
settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro
per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero
della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale
ricercatore universitario;
e) il Ministero
della pubblica istruzione per il personale docente delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie
e gli istituti superiori per le industrie artistiche;
f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.
Art 12. Procedura
di riconoscimento.
1. La domanda
di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata
della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti
indicati all'art. 10.
2. La domanda
deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione
alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della
documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie
integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano
i rappresentanti:
a) degli altri
Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero
degli affari esteri;
d) del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento
per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria
professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università
designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
5. Sul riconoscimento
provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro
mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del
precedente comma 3.
6. Nei casi
di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento
o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma
dell'art. 15.
7. I decreti
di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.
Art 13. Effetti
del riconoscimento.
1. Il decreto
di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione
e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente
ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche
professionali.
2. Resta salvo
il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico
impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48,
55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti
e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi
a parità di condizioni con i cittadini italiani.
4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.
Art 14. Uso
del titolo professionale e del titolo di studio.
1. I cittadini
di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio
di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del
corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far
uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella
lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla
sede
dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
Art 15. Esecuzione
delle misure compensative.
1. Gli adempimenti
relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono
alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza
degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:
a) il Ministro
per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di
pubblico impiego e il Ministro della
pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11;
b) il Ministero
della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.
Art 16. Prova
dei requisiti non professionali.
1. Nei casi
in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti
di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento,
di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento
ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti
rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza,
che attestano il
possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti
di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese
di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato
da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo
professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o,
se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso
del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana
costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con
il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza;
se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità
competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni
vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.
Art 17. Certificazioni
per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.
1. Ai fini
del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante
all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui
agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri
competenti a norma dell'art. 11.
2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equi valenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
Art 18. Relazione
alla Commissione delle Comunità europee.
1. Al fine
di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione
del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici
necessari.
2. Il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:
a) di coordinatore
nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.
Art 19. Materie
non regolate.
1. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive
della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento
di diplomi.
Allegato A
| Professione | Ministero vigilante |
| Attuario | Ministero di grazia e giustizia |
| Avvocato |
Id.
|
| Procuratore |
Id.
|
| Commercialista |
Id.
|
| Biologo |
Id.
|
| Chimico |
Id.
|
| Agronomo e forestale |
Id.
|
| Geologo |
Id.
|
| Ingegnere |
Id.
|
| Agente di cambio |
Id.
|
| Psicologo |
Id.
|
| Consulente del lavoro |
Id.
|
| Ragioniere e perito commerciale (3) |
Id.
|
| Consulente proprietà industriale | Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
| Tecnico sanitario di radiologia medica | Ministero della sanità |
| Docenti di scuole e istituti statali d'istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche | Ministero della pubblica istruzione |
| Esperto in materia di pianificazione | Ministero dei lavori pubblici |
(3) Professione inserita dall'art. 1, D.M. 22 aprile 1993 (Gazz. Uff. 4 maggio 1993, n. 102).
DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE STRANIERO (EXTRA-COMUNITARIO).
Art. 39 e 49
del D.P.R. 394/99 (Regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione).
Istanze presentate dall'Italia - (per i cittadini italiani, e per le istanze
inoltrate dall'estero ex art.39, non sarà naturalmente necessario presentare
il permesso di soggiorno di cui al punto 1).
La domanda deve essere inoltrata direttamente a questo Ministero, anche tramite procuratore.
Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:
1) permesso
di soggiorno;
2) certificato
di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è
comunque necessaria come documento di identità);
3) certificato,
diploma o altri titoli di studio;
4) certificato
comprovante il percorso formativo (inclusi gli esami sostenuti) rilasciato dall'Istituzione
che ha curato la formazione;
5) - nel caso
in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine, certificato rilasciato
dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il
richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di
origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se
tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio
alla professione;
- nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata, il richiedente
dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale,
con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta.
Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività
dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.
6) dichiarazione
di valore "in loco", rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico
consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui
si chiede il riconoscimento, che attesti:
a) natura giuridica
e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
b) contenuto
(indirizzo formativo);
c) completezza
e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente
nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio
previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
d) il valore
del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente
a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione
deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata
o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi
competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio
della professione;
7) certificato
penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza
giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità
competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale
in data non anteriore a tre mesi; nel caso in cui il richiedente sia iscritto
ad un ordine professionale, dichiarazione che non è stato sottoposto
in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare;
non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito
la cittadinanza italiana; in questo caso, dovrà essere presentato un
certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire
dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa.
8) attestato/i
relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il
più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall'
ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio
della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con
adeguata certificazione fiscale.
9) due marche
da bollo da Lire 20.000.
FORMALITA'
RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE
I titoli di
studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la
certificazione di cui al punto 7, devono essere presentati in copia autentica
di originale che risulti già legalizzato a cura della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il
documento (ai sensi dell'art.17 della L. 15/1968), salvi i casi di esonero previsti
da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si
presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille"
a cura della competente autorità locale. L'apposizione di tale timbro
esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di
cui sopra.
Le copie dei
documenti possono essere autenticate da una competente autorità italiana,
oppure dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.
Tutti i documenti
devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.
La traduzione
deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia a cura della
competente autorità giudiziaria, oppure dalla autorità diplomatica
o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'autorità
consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).
Per informazioni
è possibile rivolgersi al reparto internazionale dell'Ufficio VII - Direzione
Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni:
Dott.ssa Emanuela
Ronzitti - Sig.ra Stefania Napoleoni - Dott.ssa Franca Mancini
Tel. 06-68852314 - Fax 06-68897350
(art.49 D.P.R.
394/1999)
Al Ministero
della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili
e Libere Professioni - Ufficio VII
Via Arenula 71
00186 Roma
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a il ___________________________
a _____________________________ cittadino/a_______________________
residente in (1) _____________________________________________________________________________________
in possesso del titolo professionale di __________________________________________________________________
rilasciato da _______________________________________________________________________________________
a compimento di un corso di studi di __________________________ anni, comprendente le materie sostenute presso
l'Università/l'Istituto
__________________________________ con sede in ____________________________________
ed iscritto (2) nell'albo professionale di __________________________________
dal ___________________________
domanda
ai sensi e
per gli effetti dell' art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento del proprio
titolo professionale di __________
ai fini dell'iscrizione/esercizio
della professione di _________________________________________________________
Data e Firma
1. Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico in Italia.
2. Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza.
ISTANZA
PER LA DICHIARAZIONE CHE NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL TITOLO
ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
(TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO)
(istanza presentata dall'estero per conseguire il visto di ingresso)
(art.39/49 D.P.R. 394/1999)
Al Ministero
della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili
e Libere Professioni - Ufficio VII
Via Arenula 71
00186 Roma
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a il ___________________________
a _____________________________ cittadino/a_______________________
residente in (1) _____________________________________________________________________________________
in possesso del titolo professionale di __________________________________________________________________
rilasciato da _______________________________________________________________________________________
a compimento di un corso di studi di __________________________ anni, comprendente le materie sostenute presso
l'Università/l'Istituto
__________________________________ con sede in ____________________________________
ed iscritto (2) nell'albo professionale di __________________________________
dal ___________________________
domanda
ai sensi e
per gli effetti dell' art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento del proprio
titolo professionale di __________
ai fini dell'iscrizione/esercizio
della professione di _________________________________________________________
Data e Firma
1. Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico in Italia.
2. Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza.
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