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Attualità ANOLF
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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
n. 300.C/2002/2068/P/12.214.3.4./1^Div.
Roma, 16 ottobre 2002
| Alle Questure della Repubblica | Loro Sedi |
| Alle zone di Polizia di Frontiera | Loro Sedi |
OGGETTO: Regolarizzazione ex D.P.C.M. 16.10.98.
L'articolo 33 della L.189/02
e l'articolo 1 del D.L.195/02, convertito con 188 modificazioni in L.222/02,
prevedono la possibilità, rispettivamente, di emersione e di legalizzazione
dei rapporti di lavoro irregolari dei cittadini extracomunitari presenti prima
del 10 giugno 2002 sul territorio nazionale.
Destinatari delle norme
sono anche i lavoratori stranieri che avevano presentato istanza di regolarizzazione
ai sensi del D.P.C.M. 16/10/98 e che non ne hanno beneficiato per motivi vari.
Quest'ultimi sono tuttora
in possesso della ricevuta della domanda a suo tempo presentata e che, come
noto, ha costituito titolo utile per il temporaneo soggiorno in Italia.
Tuttavia, tenuto conto che
la nuova procedura connessa con l'emersione e la legalizzazione prevede come
data utile di presentazione delle istanze l'11 novembre 2002, la ricevuta della
domanda relativa alla regolarizzazione ai sensi del citato D.P.C.M. 16710/1998
non costituisce più titolo valido dal successivo 12 novembre 2002, sia
per il soggiorno che, ovviamente, per l'attraversamento regolare delle frontiere.
Pertanto, a decorrere da tale data cessa di avere efficacia la predetta ricevuta e i possessori, non accompagnati da altri titoli, devono essere considerati in posizione irregolare sul territorio e soggetti quindi ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
Il Capo della Polizia
Pansa
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