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Attualità ANOLF
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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. n.02007513-15100329
Circolare n. 28
Roma, 23 dicembre 2002
| Ai Sigg. Prefetti della Repubblica |
Loro
Sedi
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| Al Commissario del Governo per la provincia di Trento |
Trento
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| Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano |
Bolzano
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| Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta |
Aosta
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| Al Commissario dello stato per la regione Sicilia |
Palermo
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| Al Rappresentante del Governo per la regione Sardegna |
Cagliari
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| Al Gabinetto del Sig. Ministro |
Sede
|
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| Al Dipartimento della P.S. | Sede | |
| Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione | Sede | |
| Al Ministero degli Affari Esteri | Roma | |
| Al Ministero per gli italiani nel mondo | Roma | |
| e, p.c. | All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia | Roma |
| All'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe | Castel S. Pietro Terme | |
| Alla DE.A. - Demografici Associati - Amministrazione Comunale - | Cascina (PI) |
OGGETTO:
iscrizione
anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento
della cittadinanza italiana.
E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il differente
comportamento tenuto dagli Uffici demografici comunali in merito alla iscrizione
anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di
un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia
la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".
Pertanto,
dopo un approfondito esame della problematica si ritiene di dover impartire
la seguente disposizione, ai fine di garantire la parità di trattamento
dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando
le procedure previste.
E pertanto, ribadendo l'orientamento già espresso in altre occasioni, si ritiene che si debba procedere all'iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.
D'altra
parte dal contesto generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento
di attuazione dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge
che gli stranieri in possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere
iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata
dei permesso stesso, come si evince dall'art. 6, c. 7 del citato d.Lgs n. 286/1998.
Ai Signori
Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il contenuto della presente
circolare.
Il Direttore Centrale
(Ciclosi)
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