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Attualita' ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Circolare n.11/2000
| Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche del Lavoro | Loro Sedi |
| Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Ispezione del Lavoro | Loro Sedi |
| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro | Loro Sedi |
| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro | Loro Sedi |
| Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.- Rip.ne 19 Lav.- Uff. Lav. - lspett. Lavoro | Bolzano |
| Alla Provincia Autonoma cli Trento Assessorato al lavoro | Trento |
| Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale del Lavoro | Trieste |
| Alla Direzione Regionale del Lavoro del Friuli V.G. | Trieste |
| Alla regione Siciliana - Ass.to al lavoro Uff. Reg. Lav- lspett. Reg. Lavoro. | Palermo |
OGGETTO: anticipazioni flussi di ingresso per lavoro stagionale anno 2000.
In attesa che vengano definite le procedure per l'emanazione del Decreto di programmazione dei flussi migratori per l'anno 2000 di cui all'art. 3 del D.L.vo 286/98 si ritiene di consentire una anticipazione degli ingressi dall'estero di lavoratori non appartenenti all'unione Europea,fra cui Albanesi, Tunisini e Marocchini, esclusivamente per lavoro stagionale al fine di corrispondere alle esigenze di carattere stagionale segnalate dai vari settori dell'economia.
Tale percentuale viene ripartita tra le Regioni come da prospetto allegato, tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale già segnalato da codesti Uffici.
Come di consueto, le Direzioni Regionali del Lavoro interessate - Settore politiche del Lavoro - provvederanno ad assegnare le quote a ciascuna sede Provinciale del Lavoro, secondo le riconosciute esigenze, al fine di consentire, nel pieno rispetto della legislazione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e delle consuetudini, l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
A tale riguardo si comunica che e stato stipulato tra il Ministero del lavoro e le parti sociali un Accordo quadro sul lavoro stagionale, finalizzato ad assicurare l'attuazione della nuova disciplina sull'immigrazione, sulla base del quale potranno essere stipulate convenzioni regionali, secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 del T.U. 286/98.
Il predetto accordo fissa alcuni criteri di base in merito all'ingresso dall'estero di lavoratori stagionali non appartenenti all'unione Europea, al fine di favorire una efficace programmazione di flussi stagionali, corrispondente ai reali fabbisogni del mercato del lavoro.
Al fine di attuare una semplificazione amministrativa delle procedure,- è stato inoltre concordato che per l'anno 2000, il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa, considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l'inizio del lavoro stagionale.
In relazione a quanto sopra, il contratto di lavoro potrà essere presentato unitamente alla richiesta dell'autorizzazione al lavoro con la sola sottoscrizione del datore di lavoro e potrà essere successivamente perfezionato al momento dell'assunzione con la sottoscrizione del lavoratore entro il predetto termine.
Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore di lavoro produrre gli originali della documentazione richiesta o la autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.
La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla camera di commercio (anche ai fini dell'art. 90 D.P.R 252/98) ed il possesso del requisiti richiesti dall'art. 30 di che trattasi, riguardanti l'applicazione del Contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa.
Tale capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente.
Si resta
in attesa di assicurazione di adempimento.
Il
Sottosegretario
di Stato
Claudio Caron
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Regioni
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Limiti
da ripartire per lavoro stagionale in ragione del 50% per gli Albanesi
e del 25% per i Marocchini e del 25% per i Tunisini
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autorizzazioni
rilasciabili per lavoro subordinato stagionalead altre nazionalità
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| Valle d'Aosta |
1
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2
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| Piemonte |
50
|
203
|
| Lombardia |
6
|
22
|
| Trento |
450
|
1800
|
| Bolzano |
675
|
2824
|
| Veneto |
225
|
902
|
| Friuli V. G. |
48
|
190
|
| Liguria |
5
|
18
|
| Emilia Romagna |
104
|
417
|
| Toscana |
100
|
407
|
| Umbria |
9
|
36
|
| Marche |
12
|
49
|
| Lazio |
3
|
10
|
| Molise |
23
|
90
|
| Abruzzo |
6
|
26
|
| Campania |
15
|
59
|
| Puglia |
220
|
759
|
| Basilicata |
3
|
10
|
| Calabria |
9
|
35
|
| Sicilia |
33
|
131
|
| sardegna |
3
|
10
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| Totale Italia |
2000
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8000
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