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Attualità ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Pubblicato sulla G.U. n. 172 del 24 Luglio 2002
Roma, 16 luglio 2002
OGGETTO:
Decreto
16 luglio 2002 - Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima
di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto
il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto
il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri
nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del
Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 maggio 2001, n. 112, supplemento n. 119;
Visti
i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del
15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso
di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;
Tenuto
conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 è stato
previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari
riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti
dai Paesi di cui all'art. 1 comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002,
altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
Tenuto
conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori
stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture,
delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali
e dei prestatori di lavoro;
Ritenuto
pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per l'anno
2002;
Decreta:
Art.
1.
1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 10.000 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
Art.
2.
1.
Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui
all'art. 1 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari
provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio
2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.
Il Ministro: Maroni
Allegato
|
Regione
|
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|
Abruzzo |
100
|
| Campania |
500
|
| Emilia Romagna |
2.500
|
| Friuli-Venezia-Giulia |
200
|
| Lazio |
200
|
| Piemonte |
600
|
| Puglia |
950
|
| Toscana |
500
|
| Trento |
1.300
|
| Umbria |
100
|
| Valle d'Aosta |
50
|
| Veneto |
3.000
|
| Totale |
10.000
|