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Attualità ANOLF
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Immigrazione
Circolare n. 16/2005
Roma, 22 aprile 2005
| Alle Direzioni Regionali del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp. Lavoro |
Bolzano
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| Alla Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro |
Trento
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| Alla Regione Autonoma Friuli V.G. - Servizio per il lavoro |
Trieste
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| Alla Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro - Uff. Reg.le Lavoro - Ispett. Reg.le Lavoro |
Palermo
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| e, p.c. | Agli Assessorati Regionali al lavoro |
Loro
Sedi
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| Ministero degli Affari Esteri: Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M.- Uff. VI ° - Centro Visti |
Roma
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| Al Ministero dell’Interno: Gabinetto del Ministro - Dip. della Pubblica Sicurezza - Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direz. C.le per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo |
Roma
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| All'INPS - Direzione Generale |
Roma
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OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.04.2005, n. 3426: "Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005".
I. Contenuto
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri: le quote di ingresso
Si comunica che in data 22.04.2005 è stata emanata l'allegata Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426, recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002,
7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005".
La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una
quota di 20.000 lavoratori stranieri extracomunitari stagionali da ammettere
nel territorio dello Stato.
La quota di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali riguarda:
- cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;
-
cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
II. Richieste di autorizzazione al lavoro
Per le modalità d'applicazione dell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426 si fa presente che la
quota di lavoratori stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale
per motivi di lavoro subordinato stagionale si riferisce alle domande di autorizzazione
al lavoro stagionale presentate a partire dal 3 febbraio 2005 alle Direzioni
Provinciali del Lavoro con le modalità di presentazione indicate nelle
precedenti circolari.
Le domande
di autorizzazione al lavoro stagionale, anche se presentate prima dell'adozione
dell'Ordinanza, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro possono
essere utilmente collocate nelle graduatorie ed accolte, in quanto il perfezionamento
del contratto può avvenire successivamente all'ingresso del lavoratore
sul territorio nazionale.
Ne consegue
che vanno prese in considerazione le domande giacenti presso le DPL e rimaste
inevase per mancanza di quote disponibili e le nuove domande presentate alle
DPL successivamente all'emanazione dell'Ordinanza con le modalità di
presentazione indicate nelle precedenti circolari.
III. Distribuzione della quota di ingressi per lavoro stagionale
Ai fini dell'immediata attuazione dell'Ordinanza, tenuto conto dei fabbisogni
individuati sulla base delle domande pervenute alle singole DPL, è stata
effettuata come da prospetto (Allegato 1) la distribuzione
tra le Regioni e le Province Autonome della quota di ingressi per lavoro stagionale.
Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, per consentire l'immediato rilascio delle relative autorizzazioni.
La quota complessiva di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali distribuita alle DRL è nella misura di 16.000 unità. La restante parte, pari a 4.000 unità, viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio per far fronte ad eventuali successive esigenze.
IV. Ulteriori indicazioni operative
Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione, gli Uffici dovranno continuare ad avvalersi dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari (S.I.L.E.N.).
Il Direttore Generale
firmato:
G. M. Silveri
Allegato 1
Ripartizione della quota dei lavoratori extracomunitari stagionali alle Direzioni Regionali del Lavoro
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Regione
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Quota
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Valle d'Aosta |
20
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| Piemonte |
1.200
|
| Lombardia |
200
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| Provincia Autonoma di Trento |
500
|
| Provincia Autonoma di Bolzano |
600
|
| Veneto |
1.850
|
| Friuli Venezia Giulia |
250
|
| Liguria |
100
|
| Emilia Romagna |
5.550
|
| Toscana |
900
|
| Umbria |
150
|
| Marche |
250
|
| Lazio |
200
|
| Abruzzo |
1.100
|
| Molise |
50
|
| Campania |
1.600
|
| Puglia |
1.000
|
| Basilicata |
70
|
| Calabria |
200
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| Sicilia |
150
|
| Sardegna |
60
|
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TOTALE
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16.000
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