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Attualita' ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Circolare 39/2000
Roma, 14 giugno 2000
| Alle Direzioni Regionali del Lavoro | Loro Sedi | |
| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro | Loro Sedi | |
| Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A. Rip. 19 Lavoro - Uff. Lavoro - Ispett. Lavoro | Bolzano | |
| Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato al lavoro | Trento | |
| Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale del Lavoro Friuli V.G. | Trieste | |
| Alla Direzione Regionale del Lavoro Aosta | Aosta | |
| Alla Regione Siciliana - Ass.to al Lavoro Uff. Reg. Lav. - Ispett. Reg. Lavoro | Palermo | |
| Agli Assessorati Regionali e Provinciali del Lavoro | Loro Sedi | |
| e. p.c. | Al Ministero degli Affari Esteri | Roma |
| Al Ministero dell'Interno - Servizio Immigrazione | Roma |
OGGETTO: D.M. dell'8.6.2000 - Ulteriori anticipazioni flussi di ingresso per lavoro stagionale per l'anno 2000.
Al fine di corrispondere alle pressanti esigenze riguardanti i settori dell'agricoltura e alberghiero, è stata fissata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8.6.2000 una anticipazione dei flussi di ingresso pari a 20.000 unità, esclusivamente per lavoro stagionale, in aggiunta alla programmazione di cui al D.P.C.M. dell'8.2.2000 per il corrente anno.
Come di consueto, le DD.RR.LL., indicate nell'allegato prospetto devono ripartire le quote ivi assegnate tra le singole province secondo i fabbisogni riscontrati avendo cura di Consentire, attraverso una compensazione fra le varie richieste, il pieno soddisfacimento delle necessiti locali.
Si comunica, inoltre, che la quota residua pari a 3600 unità, sarà destinata a fronteggiare eventuali ulteriori richieste. Rimangono ferme le disposizioni inerenti alle procedure di assunzione già fissate con Accordo dell'8/2/2000 (che ad ogni buon conto si allega) e comunicate con circolare n. 11/2000.
Il Direttore Generale
(Daniela Carlà)
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
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Regioni
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Autorizzazioni
rilasciabili per lavoro stagionale
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| Friuli Venezia Giulia |
600
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| Trento |
4.300
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| Bolzano |
7.200
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| Veneto |
2.800
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| Liguria |
100
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| Emilia Romagna |
700
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| Marche |
150
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| Puglia |
350
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| Basilicata |
200
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| Totale |
16400
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Visto il T.U delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.L.vo 25 Luglio 1998, n. 236 e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 3 comma 4, relativo alla definizione annuale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a nonna dell'art. 20 dei suddetto decreto legislativo;
Visto il relativo Regolamento di Attuazione di cui al DP.R 31 agosto 1999 n. 394;
Visto il Documento Programmatico relativo alla politica per l'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre1998;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2000 di programmazione dei flussi di ingresso per il corrente anno, è, in particolare. l'art. 5 che prevede sulla base delle elettive richieste, la rideterminazione, con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati delle ripartizioni numeriche già stabilite nell'ambito dei complessivi n. 63.000 ingressi consentiti, qualora si verifichino significativi residui;
Tenuto conto delle richieste di manodopera straniera, soprattutto stagionale, nei settori dell'agricoltura ed alberghiero, per le quali è necessario provvedere, in aggiunta alle quote già assegnate, in base al predetto decreto di programmazione dei flussi d'ingresso per il corrente anno;
In attesa di pervenire alla emanazione della Direttiva di rideterminazione delle quote di cui sopra, nonché alla adozione di un ulteriore Decreto di integrazione della programmazione dei flussi per la restante parte dell'anno 2000;
Ritenuto che per le esigenze di manodopera straniera negli altri settori produttivi nazionali e, in particolare, nel settore sanitario e dei servizi di assistenza si provvederà con il citato Decreto di integrazione al suddetto D.P.C.M. dell'8.2.2000;
Ritenuto di dover provvedere con urgenza, conformemente alla normativa vigente, alla anticipazione di n. 20.000 ingressi per lavoro stagionale da ripartire in relazione alle esigenze rese note a livello regionale;
Decreta
Per quanto evidenziato in premessa é consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di n. 20.000 lavoratori, da ripartire secondo le successive disposizioni ministeriali.
Il Ministro