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Attualità ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Prot.
n. 294/16
Circolare n. 3/2003
Roma, 12 febbraio 2003
| Alle Direzioni Regionali del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro |
Bolzano
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| Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro |
Trento
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| Regione Autonoma Friuli V.G. - Agenzia Regionale per l'Impiego |
Trieste
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| Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro - Ispett. Reg.le Lavoro |
Palermo
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| e, p.c. | Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome |
Loro
Sedi
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| Ministero degli Affari Esteri - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| INPS - Direzione Generale |
Roma
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OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente:
2)
programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2003.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003
sono stati pubblicati gli allegati decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).
1) Il D.P.C.M. recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso
per l'anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della
presentazione delle istanze - avanzate da parte dei datori di lavoro interessati
- di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale,
di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonché delle
richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art.
1 dello stesso D.P.C.M.
Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue.
La disposizione
esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni
del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno
per lavoro autonomo.
Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta
ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata
alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n.
3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota
regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità
con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia.
I rispettivi
Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione
provinciale.
2) Il D.P.C.M. recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi
per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale,
ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.
Le quote
di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
-
cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia,
Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia,
Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini
provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali
sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;
-
cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione
in materia migratoria che, secondo la specificazione già contenuta nel
citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto;
-
tutti i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno
2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno
soltanto dei due anni.
Ai fini
dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni
Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra
le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato
dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformità
a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data
di pubblicazione nella G.U. del D.P.C.M., è consentita l'acquisizione
delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro
devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente
le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari
che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno
nell'anno 2001 e 2002.
Le domande
da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate
dalla prescritta documentazione.
Per la esatta
rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono
applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale
nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali
in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima,
pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi
devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo
lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
Si ricorda,
come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto
di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.
Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio dei dati relativi
alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo
le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002
Proroga
dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2002.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto,
in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma
2, della legge 30 luglio2002, n. 189;
Visto
il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato,emanato, a norma dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data
30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente perle categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;
Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina è stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno già provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia;
Ritenuto
che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti
di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003. Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Registrato
alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
1, foglio n. 133
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002
Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio
dello Stato per l'anno 2003.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto
il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato,emanato, a norma dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data
30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;
Visto
il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002
e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio
2002, 12 marzo 2002, 22 maggio2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente
79.500ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;
Tenuto
conto che alcuni settori produttivi nazionali, qualituristico-alberghiero e
agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato a carattere stagionale,a decorrere da gennaio 2003;
Tenuto
conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003
formulate dalle regioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo,
per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unità, ripartita
tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte
integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.
3.
Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in corso d'anno, può con proprio secretori determinare la distribuzione
delle quote tra le regioni e province autonome.
Il Presidente: Berlusconi
Registrato
alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.
1, foglio n. 134
Allegato 2.1
|
Regioni
|
Quota
|
|
Valle d'Aosta |
15
|
| Piemonte |
3.500
|
| Lombardia |
1.800
|
| Trento |
12.000
|
| Bolzano |
15.700
|
| Veneto |
7.690
|
| Friuli Venezia Giulia |
2.700
|
| Liguria |
230
|
| Emilia Romagna |
7.400
|
| Toscana |
2.000
|
| Umbria |
1.000
|
| Marche |
1.030
|
| Lazio |
635
|
| Abruzzo |
1.600
|
| Molise |
300
|
| Campania |
500
|
| Puglia |
1.600
|
| Basilicata |
50
|
| Calabria |
50
|
| Sicilia |
100
|
| Sardegna |
100
|
|
Totale
|
60.000
|
|
Limiti
massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale
rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. del 15/10/2002 .
|
||||||||
|
Regioni
|
Albanesi
|
Tunisini
|
Marocchini
|
Egiziani
|
Srilankesi
|
Nigeriani
|
Moldavi
|
Totale
|
| Val d'Aosta |
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
9
|
| Piemonte |
275
|
211
|
213
|
108
|
108
|
52
|
53
|
1.020
|
| Lombardia |
265
|
225
|
199
|
100
|
127
|
53
|
51
|
1.020
|
| Trento |
148
|
109
|
109
|
50
|
54
|
33
|
32
|
535
|
| Bolzano |
154
|
135
|
113
|
56
|
80
|
28
|
28
|
594
|
| Veneto |
345
|
318
|
318
|
143
|
157
|
80
|
80
|
1.441
|
| Friuli V.G. |
268
|
27
|
112
|
60
|
1
|
12
|
20
|
500
|
| Liguria |
45
|
32
|
32
|
21
|
18
|
9
|
9
|
166
|
| Emilia R. |
240
|
181
|
181
|
90
|
90
|
45
|
45
|
872
|
| Toscana |
173
|
138
|
129
|
64
|
63
|
32
|
32
|
631
|
| Umbria |
151
|
111
|
111
|
56
|
56
|
27
|
28
|
540
|
| Marche |
140
|
130
|
114
|
57
|
57
|
28
|
28
|
554
|
| Lazio |
175
|
127
|
112
|
61
|
64
|
31
|
30
|
600
|
| Molise |
30
|
20
|
20
|
10
|
10
|
5
|
5
|
100
|
| Abruzzo |
118
|
100
|
96
|
45
|
49
|
26
|
26
|
460
|
| Campania |
48
|
25
|
24
|
12
|
12
|
7
|
6
|
134
|
| Puglia |
277
|
20
|
20
|
12
|
12
|
8
|
8
|
357
|
| Basilicata |
21
|
14
|
14
|
7
|
7
|
4
|
3
|
70
|
| Calabria |
33
|
25
|
20
|
10
|
6
|
5
|
3
|
102
|
| Sicilia |
63
|
32
|
42
|
27
|
19
|
9
|
8
|
200
|
| Sardegna |
29
|
19
|
19
|
10
|
9
|
5
|
4
|
95
|
|
Totale
|
3.000
|
2.000
|
2.000
|
1.000
|
1.000
|
500
|
500
|
10.000
|