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Attualità ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Prot. n. 3610
CIRCOLARE N. 52/2002
Roma, 25 ottobre 2002
| Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro |
Bolzano
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| Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro |
Trento
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| Regione Autonoma Friuli V.G. - Agenzia Regionale per l’Impiego |
Trieste
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| Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro - Uff. Reg.le Lavoro - Ispett. Reg.le Lavoro |
Palermo
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| e, p.c. | Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome |
Loro
Sedi
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| Ministero degli Affari Esteri - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione |
Roma
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| Ministero della Salute – Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie - |
Roma
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| INPS – Direzione Generale |
Roma
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Oggetto: 1) Integrazione alla circolare
n.50 del 20 settembre 2002. 2) Art. 22 L. 189/2002.
1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la
circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l’applicazione nel settore
agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone,
considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto
previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità
per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002 – 10 settembre
2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto
alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima
di almeno 10 giornate.
2) Relativamente all’art. 22 della legge n. 189/2002, che ha aggiunto
alle tipologie dei casi particolari, già previsti dall’art. 27, comma
1 D.Lgs. 286/1998, la categoria degli infermieri professionali, da assumersi
con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private
(lett. r-bis), al di fuori delle quote stabilite con i flussi di ingresso, restando,
comunque, in vigore le norme generali che disciplinano le autorizzazioni di
cui all’art. 27 sopracitato e poichè la fattispecie di autorizzazioni
per infermieri professionali è già stata disciplinata da diverse
circolari, si dispone che, nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione
della legge 189/2002, le Direzioni Provinciali del Lavoro possano continuare
a rilasciare le autorizzazioni ex art. 27 di cui sopra. Nel ribadire che le
predette disposizioni riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello
specifico titolo necessario per la qualificazione di “professionale” e che gli
unici soggetti legittimati ad assumere, tramite la specifica procedura, sono
le strutture sanitarie, sia pubbliche che private si ritiene, inoltre, possibile
la richiesta di assunzione da parte di una società di lavoro interinale,
previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria
pubblica o privata, mentre la cooperativa sociale, per la forma giuridica, non
può qualificarsi soggetto legittimato alla presentazione della richiesta
autorizzativa in argomento, a meno che la cooperativa stessa non gestisca direttamente
la struttura sanitaria.
Si
precisa, inoltre, a parziale modifica della circolare n. 3 del 21 gennaio 2002
e per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, che il rilascio,
da parte di codeste sedi provinciali, delle autorizzazioni al lavoro per gli
infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo conseguito
all’estero secondo le modalità previste, può avvenire a prescindere
dalla acquisizione da parte della Direzione stessa della copia conforme del
decreto dal Ministero della Salute, essendo sufficiente la copia conforme del
decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura sanitaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni
IP/circ.agricol.