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Attualità ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Prot.
n.3786
CIRCOLARE N.59/2002
Roma, 6 Dicembre 2002
| Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro |
Loro
Sedi
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| Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro |
Bolzano
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| Provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro |
Trento
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| Regione Autonoma Friuli V.G. - Agenzia Regionale per l'Impiego |
Trieste
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| Regione Siciliana - Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro - Ispett. Reg.le Lavoro |
Palermo
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| e, p.c. | Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome |
Loro
Sedi
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| Ministero degli Affari Esteri - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro |
Roma
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| Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione |
Roma
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| INPS–Direzione Generale |
Roma
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OGGETTO:
D.P.C.M. del 15.10.2002 – Decreto di programmazione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2002.
Nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico 2001/2003, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, è stato emanato
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 268 del 15.11.2002.
Il D.P.C.M., che si allega (allegato 1), definisce la quota globale massima
di stranieri non appartenenti all'U.E. da ammettere nel territorio dello Stato,
ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale
e per lavoro autonomo.
LAVORO AUTONOMO ( art. 1)
L'art. 1 prevede una quota massima di 2.000 ingressi per lavoro autonomo per
le seguenti categorie professionali:
· ricercatori,
· imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia
nazionale,
· liberi professionisti,
· collaboratori coordinati e continuativi,
· soci ed amministratori di Società non cooperative,
· artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale,
ingaggiati da Enti pubblici e privati.
Nella quota prevista non sono ammesse conversioni del permesso di soggiorno
per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Dai predetti ingressi sono esclusi, in quanto destinatari di quote riservate,
i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco,
Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.
LAVORO SUBORDINATO (artt. 2- 4- 5)
L'art. 2 prevede una quota massima di 500 ingressi per lavoro subordinato altamente
qualificato, per cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti
alla categoria dei dirigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma
1 lettera a) del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e con esclusione, in quanto destinatari
di quote riservate, dei cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina,
Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.
L'art. 4 prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato
anche stagionale, interessante i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartita:
- 3.000 cittadini albanesi
- 2.000 cittadini tunisini
- 2.000 cittadini marocchini
- 1.000 cittadini egiziani
- 500 cittadini nigeriani
- 500 cittadini moldavi
- 1.000 cittadini srilankesi
Con la presente Circolare si provvede a dare immediata attuazione al sopra citato
articolo 4, mediante la previsione di specifiche quote regionali (allegato 2)
che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni dichiarati dalle Regioni
e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia, in modo inversamente proporzionale,
dei tassi di disoccupazione che caratterizzano ogni Regione .
L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 4.000 ingressi esclusivamente
per lavoro stagionale, senza limitazioni di nazionalità, che vengono
ripartiti, con la presente, tra le Regioni e le Province autonome come da prospetto
allegato (allegato 3), tenuto conto delle richieste delle organizzazioni sindacali
datoriali e dei prestatori di lavoro, delle Regioni e degli enti locali.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate negli
allegati 2 e 3 fra le singole Province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire
l'avvio immediato dei lavoratori interessati, tramite il rilascio dei relativi
nulla osta al lavoro ex artt. 22 e 24 del D. Lvo. 286/98.
LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA RESIDENTI IN ARGENTINA (art.3)
L'art. 3 prevede una quota massima di 4.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana
residenti in Argentina, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche
professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane in Argentina.
L' origine italiana è intesa con riferimento ad almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza.
__________________
In merito alle casistiche individuate, si forniscono le seguenti disposizioni,
per quanto di competenza di questo Ministero, ai sensi delle disposizioni transitorie
ex art. 34, comma 1 della Legge 30.7.2002, n. 189 come modificato dall'art.
2, comma 9/septies della Legge 9.10.2002, n.222 di conversione del decreto-legge
9.9.2002, n.195.
LAVORO SUBORDINATO (TEMPO INDETERMINATO – DETERMINATO – STAGIONALE)
§ 1. Presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro per nuovi ingressi,
ai sensi degli artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Le domande potranno essere presentate, facoltativamente, da parte dei datori
di lavoro interessati, presso le Direzioni Provinciali del lavoro della provincia
di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avrà luogo la prestazione lavorativa, come individuate dall'art.
22, comma 2 del T.U. (si rinvia a quanto precisato nel successivo § 2.5),
anche per posta (farà fede la data del timbro postale in partenza), entro
il 31 dicembre 2002 sugli allegati fac-simili di richiesta nominativa di nulla
osta al lavoro (Allegato 4 – lavoro subordinato; Allegato 5 – lavoro domestico).
Tutte le istanze eventualmente presentate nel corrente anno, antecedentemente
alla data di pubblicazione sulla G.U. del predetto DPCM, non costituiscono ordine
di precedenza e per assumere validità a fini procedimentali, dovranno
essere riproposte dal datore di lavoro dalla predetta data di pubblicazione,
integrate dalla documentazione prevista al successivo § 1.1. lettere d)
ed e).
Le istanze presentate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del
DPCM in G.U. e la data della presente circolare sono da ritenersi accoglibili.
§ 1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI NULLA-OSTA AL LAVORO DEVE CONTENERE
Premesso che la domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in
cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in
una richiesta numerica per una o più persone iscritte nelle liste di
cui all'art. 21, comma 5 del T.U., la stessa deve contenere la proposta di stipula
di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale
(Allegato 6), con orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20
ore settimanali e comunque garantendo, per il rapporto di lavoro domestico,
una retribuzione mensile non inferiore ad Euro 439,00, in analogia a quanto
disposto dalla Circolare n. 50 del 20.09.2002, in applicazione delle Leggi 189/2002
e 222/2002 .
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali, come individuati dal
combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., come modificato, e 30,
comma 2 del D.P.R. 394 del 31.8.1999:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore/lavoratrice
straniero/a che si intende assumere e nel caso di richiesta numerica il numero
dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti
e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo, riportato
anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
f) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato alla trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno)
agli uffici consolari tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, deve essere
compilata la richiesta in calce alla domanda, precisandone l'ubicazione.
§ 1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegato quanto segue, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 22, comma 2 del T.U., e 30, commi 2 e 3 del DPR n. 394/99:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o certificato
dalla stessa rilasciato, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98;
b) idonea documentazione atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni
in materia;
d) proposta di contratto di soggiorno (Allegato 6), con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
§ 2. ISTRUTTORIA
Premesso che il termine massimo del procedimento è di 40 giorni dalla
data di ricezione della domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
al rilascio del nulla osta (v. § 2.5), le istanze pervenute dovranno essere
evase secondo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di definire quelle
complete e di immediata istruzione e quelle incomplete da integrare. In tale
ultimo caso l'inizio del procedimento decorrerà a far data dalla ricezione
della predetta integrazione .
§ 2.1 RAPPORTI CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO
L'art. 22, comma 4 del T.U. prevede che le richieste nominative ovvero numeriche
vengano comunicate al Centro per l'Impiego competente (in relazione alla provincia
di residenza del datore di lavoro, domicilio – da intendersi anche quale luogo
dove si svolge l'attività lavorativa - o sede legale dell'impresa), ai
fini della diffusione sul territorio nazionale, per via telematica, delle domande
pervenute.
Le Direzioni provinciali del lavoro, dovranno, pertanto, assumere gli opportuni
contatti con i competenti Assessorati al lavoro per concordare le modalità
più funzionali e tempestive di trasmissione delle comunicazioni in argomento
(a mezzo fax, per via telematica, ecc).
§ 2.2 RAPPORTI CON LA QUESTURA
Analogamente medesimi contatti dovranno essere assunti con le locali Questure
ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Questore.
Poiché la norma non ha individuato termini specifici per l'espressione
del parere del Questore, assume particolare rilevanza concordare, in sede locale,
modalità e tempi affinché un'eccessiva dilatazione dei tempi non
sia di nocumento al rispetto dei termini complessivi, ancorché ordinatori
e non perentori del procedimento .
Al fine di contenere al massimo i tempi di evasione delle richieste, è
opportuno che la richiesta del parere del Questore e la comunicazione al Centro
per l'Impiego siano trasmesse tempestivamente.
§ 2.3 RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ricevuta la domanda del datore di lavoro, successivamente alla ricezione della
certificazione negativa da parte del Centro per l'Impiego, ovvero nell'ipotesi
che la ricerca effettuata dal C.P.I. dia esito positivo, ma il datore di lavoro
insista per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, ovvero dell'inutile decorso
del termine previsto dalla legge di venti giorni senza che il C.P.I. abbia fornito
riscontro, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno segnalare i dati anagrafici
del lavoratore straniero, nel caso di rilascio di nulla osta, alle competenti
Agenzie delle Entrate, ai fini dell'assegnazione del codice fiscale da comunicare
(ove possibile in via telematica) agli uffici consolari.
§ 2.4 PROPOSTA CONTRATTO DI SOGGIORNO
Le Direzioni Provinciali del Lavoro procederanno alla verifica di corrispondenza
tra le condizioni offerte e quanto disposto dai CCNL di settore, con particolare
riferimento alle qualifiche, profili professionali, livelli di inquadramento,
tabelle salariali ed orario di lavoro.
Per le proposte di contratto di soggiorno, relative al lavoro domestico, si
ritiene equo, quale tetto minimo retributivo, quello già individuato
nell'ambito della procedura di emersione di cui alla Legge 189/2002, pari ad
Euro 439,00, anche con il concorso di più datori di lavoro.
In tal caso le domande devono pervenire in un'unica soluzione.
Per quanto attiene alla retribuzione mensile nel lavoro domestico, in particolare
per i lavoratori "non conviventi", attesa l'indicazione di una soglia
minima pari ad Euro 439,00 per l'individuazione di equa retribuzione, nel riferimento
all'orario di lavoro effettivamente svolto, si fa espresso richiamo alla specifica
tabella allegata alla circolare n. 50 del 20 settembre 2002 (regolarizzazione
cittadini extracomunitari).
§ 2. 5 NULLA OSTA AL LAVORO
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 394/99 ed in
attesa del nuovo Regolamento di attuazione, il nulla osta al lavoro sarà
rilasciato dalla Direzione Provinciale competente per il luogo della prestazione
lavorativa. A tal fine verrà impegnata una quota nella disponibilità
della DPL stessa .
Per il rilascio dei suindicati Nulla Osta sono stati predisposti gli allegati
fac-simili (Allegato 7 - lavoro subordinato e Allegato 8 - lavoro domestico)
.
Nel caso in cui il datore di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art.
22, comma 2 del T.U., di cui al § 1., presenti la richiesta di nulla osta
alla DPL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'impresa e la
sede stessa sia ubicata in una provincia diversa da quella ove lo straniero
svolgerà la prestazione lavorativa, sarà cura della DPL ricevente
l'istanza trasmettere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 241/90,
con ogni tempestività, l'istanza stessa alla DPL competente al rilascio
del nulla osta, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro.
§ 3. STIPULA CONTRATTO DI SOGGIORNO
L'art. 22, comma 6 del T.U., prevede che lo straniero, una volta ottenuto il
visto d'ingresso da parte degli uffici consolari, entro 8 giorni dall'ingresso,
debba recarsi presso la DPL che ha rilasciato il nulla osta (vedasi disposizioni
transitorie) per la firma del contratto di soggiorno, che sarà fatto
pervenire in copia anche al datore di lavoro a cura della DPL.
§ 4. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerà dal giorno
della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro
per l'Impiego.
§ 5. GESTIONE DELLE QUOTE ASSEGNATE
Nell'ipotesi in cui la ricerca effettuata dal Centro per l'Impiego dia esito
positivo, per l'adesione di un lavoratore nazionale o comunitario in possesso
dei requisiti contenuti nella richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo,
entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle domande
acquisite da parte del C.P.I., dovrà comunicare alla Direzione Provinciale
del Lavoro e per conoscenza al predetto C.P.I. se intende, invece, insistere
nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore extracomunitario, altrimenti
la Direzione Provinciale archivia senz'altro la pratica, rendendo, così,
disponibile la quota impegnata.
Con lo scadere dell'anno solare, le quote non utilizzate per carenza di richieste,
non possono essere usufruite ai fini del rilascio di nulla osta relativi a domande
presentate nell'anno solare seguente.
Tuttavia le quote non utilizzate dalle D.P.L. a seguito del mancato ingresso
dello straniero entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, possono
essere impiegate al fine del soddisfacimento di istanze presentante entro il
31.12.2002.
§ 6. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 14, CO.5 DPR 394/99)
Al fine di permettere ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno
in corso di validità per motivi di studio o formazione, di convertirlo,
prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,
le Direzioni Provinciali rilasceranno le "attestazioni di disponibilità"
a seguito di presentazione di un'istanza che risulterà in concorso con
le richieste di nulla osta per lavoro subordinato assegnate, ai sensi degli
artt. 2 e 4 del DPCM.
§ 7. STATISTICHE
Al fine di consentire un costante monitoraggio delle quote, le Direzioni Provinciali
del Lavoro, trasmetteranno i dati alle rispettive Direzioni Regionali del Lavoro
che li comunicheranno a questa Direzione Generale – Servizio Problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie al fax n. 06 3675 5891 – e-mail
eangelucci@minwelfare.it:
- mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutti i nulla osta rilasciati
dalle Direzioni Provinciali del lavoro distinte per nazionalità secondo
l'allegato prospetto (Allegato 9 - Mod. N.O./ST);
- ogni settimana le comunicazioni inviate ai Centri per l'Impiego (v. §2.1),
nonchè i dati relativi ai nulla osta rilasciati per lavoro subordinato
altamente qualificato, distinti per nazionalità, compresi quelli rilasciati
a seguito di conversione del permesso di soggiorno secondo l'allegato prospetto
(Allegato 9 - MOD. N.O./ST).
Si sottolinea che si provvederà a febbraio e ad aprile del 2003 a verificare
l'ammontare dei residui delle quote assegnate a ciascuna Direzione Regionale
del Lavoro, per una successiva eventuale nuova ripartizione, nell'ambito della
quota massima già prevista rispettivamente negli artt. 4 e 5 del presente
Decreto, sempre al fine del soddisfacimento delle istanze presentate entro il
31.12.2002.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale di lavoratori
stagionali assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito
con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero
svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi
con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo
massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta
le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. Infine, si richiama la necessità
di attuare la procedura "SI.LES." per le richieste di nulla osta al
lavoro stagionale pervenute dai datori di lavoro.
Si raccomanda la precisione e la puntualità nel comunicare allo scrivente
il numero dei nulla-osta al lavoro rilasciati.
IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni
IP/circ.flussi 02
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Allegati
modelli richieste Nulla-Osta al lavoro, proposta contratto di soggiorno, quote
lavoratori stagionali (formato .doc)
Allegato 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (G.U. n.
269 del 15.11.2002)
Allegato 2) Limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002
Allegato 3) Ripartizione delle quote dei lavoratori stagionali
Allegato 4) RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, così come modificati dalla Legge 189/02 (Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.
Allegato 5) RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE 189/02 (Impiego nel settore dei servizi domestici)
Allegato
6) Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del
T.U.
n. 286 del 1998 e successive modifiche)
Allegato 7) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22, 24 del T.U. n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge 189/2002
Allegato
8) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del T.U. n. 286 del
1998 così come modificato dalla legge 189/2002