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Attualità ANOLF
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Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Roma, 5 febbraio 2002
Prot. n. 406
Circolare n. 7/2002
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Alle Direzioni Regionali del Lavoro: - Settore Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro |
LORO SEDI | |
| Alle Direzioni Provinciali del Lavoro: - Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro | LORO SEDI | |
| Alla Provincia Autonoma di Bolzano: -Ass.to Affari Sociali e Sanità Rip. 19 -Uff Lavoro- Isp. Lavoro | BOLZANO | |
| Alla Provincia Autonoma di Trento: Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro | TRENTO | |
| Alla Agenzia Regionale del Lavoro Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale per l'Impiego | TRIESTE | |
| Alla
Regione Siciliana: Assessorato al Lavoro -Uff. Reg.le Lavoro - Ispett.
Reg.le Lavoro - |
PALERMO | |
| Alla Direzione Generale per l'Impiego Segreteria Collocamento Spettacolo | ROMA | |
| e,p.c.: | Agli Assessorati al Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome | LORO SEDI |
| Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro | ROMA | |
| Al Ministero dell'Interno Gabinetto dell'On.le Ministro | ROMA | |
| All'INPS Direzione Generale | ROMA |
OGGETTO: decreto ministeriale del 4.2.2002 concernente la determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002.
Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
l'allegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2002,
con il quale è stata fissata, per l'anno 2002, una quota massima di n.
33.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari, esclusivamente per
le esigenze di carattere stagionale, soprattutto nei settori alberghiero ed
agricolo.
Il
decreto ha previsto una ripartizione fra le Regioni e Province autonome come
da prospetto allegato, con un riferimento alle nazionalità indicate al
comma 2 (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e ai Paesi per i quali sono in vigore
con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania).
Ai
fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto
fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio
immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative
autorizzazioni.
In
conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a
partire dalla data della presente, è consentita l'acquisizione delle
domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono
presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati
dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra
specificate.
Le
domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere
corredate dalla prescritta documentazione.
Si
precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su
espressa richiesta del datore di lavoro interessato, è da considerare
valida la documentazione presentata prima dell'adozione del d.m. in oggetto.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste
Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo
la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative
stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate
alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi,
codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate
al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima
sopraindicata.
Si
precisa, infine, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio,
che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività
lavorativa.
Firmato
IL
DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni
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