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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale N. 213 del 11 Settembre 2002
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 settembre 2002
Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
(Ordinanza n. 3242).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,n. 398;
Visto il decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale
è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza
nel territorio nazionale per fronteggiare un eccezionale afflusso di cittadini
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Considerato che
occorre con ogni urgenza ovviare a difficoltà di natura prettamente
operativa della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
Ravvisata la necessità,
quindi, di porre in atto misure idonee per affrontare la situazione di emergenza
conseguente alla costante affluenza di cittadini stranieri irregolari in Italia,
rispetto a cui appare strumentale anche la definizione di apposite procedure
volte a conseguire il risultato dell'emersione del lavoro irregolare;
Acquisita l'intesa
del Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove e coordina le attività
dei prefetti e degli altri soggetti pubblici e privati volte a fronteggiare
la situazione di emergenza conseguente al continuo e massiccio afflusso di
cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il predetto Dipartimento
si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo.
Art. 2.
1. Al fine di accelerare
le procedure connesse alla valutazione delle istanze di asilo degli stranieri
giunti irregolarmente in Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, puo' effettuare le audizioni anche in ambito locale.
2. La Commissione centrale puo' operare, per il periodo di emergenza
con la maggioranza dei componenti.
Art. 3.
1. Per far fronte
ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di
emersione del lavoro irregolare, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare,
tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo
di trecento unita', prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento delle
operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.
2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della società
di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 65.
3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al
presente articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
Art. 4.
1. Alle spese relative
all'attuazione all'art. 3 della presente ordinanza, nel limite massimo di
Euro 1.948.317,00, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B.
2.2.3.3. dello stato di previsone del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'anno finanziario 2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
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