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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale N. 238 del 10 Ottobre 2002
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2002
Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3244).
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo
2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato
di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso
di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 di "Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e asilo";
Tenuto conto che le strutture esistenti non risultano più sufficienti
a garantire la prima accoglienza, l'accertamento, l'identificazione, l'assistenza
e la permanenza temporanea degli stranieri giunti irregolarmente in Italia;
Ravvisata la necessità di porre in essere, in termini di assoluta
urgenza, misure idonee per affrontare la grave situazione determinatasi
a seguito dell'improvviso incremento dell'afflusso di cittadini stranieri
irregolari in Italia;
Considerato quindi che occorre adottare con la massima urgenza tutte le
iniziative di carattere straordinario per il superamento dello stato di
emergenza;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il
capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti
territorialmente competenti, adotta tutte le misure necessarie per allestire
le strutture destinate alla gestione della emergenza ed indicate ai successivi
commi 2 e 4, provvedendo anche all'esecuzione di tutte le opere accessorie
indispensabili per la loro funzionalità.
2. Per l'allestimento dei centri di identificazione e primo soccorso, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed i competenti uffici del Ministero della difesa possono essere
chiamati a concorrere per tutti gli interventi che si rendano necessari
per l'assolvimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché
per la fornitura, anche mediante nuove acquisizioni, di idonee attrezzature
e di beni mobili, garantendone la movimentazione, il trasporto, il posizionamento
ed il loro eventuale recupero.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono altresì essere attuati
per l'ampliamento ed il miglioramento dei centri di identificazione e primo
soccorso già in attività sul territorio nazionale ivi compresi
quelli, non statali, utilizzati dagli uffici territoriali del Governo a
seguito di apposite convenzioni.
4. Per l'ampliamento delle disponibilità ricettive dei centri di
permanenza temporanea e assistenza previsti dall'art. 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il capo del Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno, direttamente o avvalendosi
della collaborazione dei prefetti, adotta tutti gli interventi necessari
provvedendo, ove possibile, alla realizzazione di nuove strutture. A tali
fini e' autorizzata la deroga alla procedura di individuazione e costituzione
prevista dal comma l dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
5. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno e' altresì autorizzato, nella gestione
dell'emergenza, ad effettuare interventi, anche di carattere strutturale,
per il risanamento, riadattamento ed allestimento di locali da adibire a
strutture di supporto al coordinamento, alla comunicazione e alla informatizzazione
nonché all'acquisto o noleggio di automezzi.
Art. 2.
1. Per
l'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sono autorizzate
le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:
a) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art.
20;
b) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli
5 e 7;
c) decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art.
42;
d) regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 8, 9, 10, ultimo comma,
27, 28, 68, 69, 70 e 71;
e) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 6 e 11;
f) regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
g) decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9, 27,
28 e 29;
h) legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 6, comma 5, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 32 e 34;
i) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni,
articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;
l) decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
Art. 3.
1. Per
la gestione dei centri di identificazione e primo soccorso e per quelli
di permanenza temporanea ed assistenza, i prefetti possono avvalersi della
collaborazione di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni umanitarie
e del privato sociale.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194 sono estese, limitatamente al periodo di vigenza
dello stato di emergenza, alle organizzazioni di volontariato ed associazioni
umanitarie e del privato sociale, chiamate a fornire la propria collaborazione
per le attività di cui alla presente ordinanza.
Art. 4.
1. Il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e' autorizzato
ad assicurare il servizio di interpretariato utilizzando personale estraneo
alla pubblica amministrazione nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per
le attività di pubblica sicurezza finalizzate al rintraccio di stranieri
in condizioni di irregolarità.
2. Agli interpreti di cui al comma 1, qualora venga loro richiesto di operare
al di fuori del proprio luogo di residenza, può essere corrisposta,
oltre all'ordinario compenso orario, una indennità "a chiamata"
di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa.
Art. 5.
1. Agli interpreti, con incarico professionale, conferito dai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, oltre l'ordinario compensoorario, può essere corrisposta una indennità "a chiamata" di interpretariato pari a 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa, qualora venga loro richiesto di operare al di fuori del proprio luogo di residenza.
Art. 6.
1. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, e' individuato, nel limite massimo di cento unità, il personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, da autorizzare ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e comunque per un massimo di 70 ore mensili. La corresponsione di detta retribuzione accessoria avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale, e per tutta la durata dello stato di emergenza.
Art. 7.
1.
Per garantire l'assistenza ai soggetti che hanno presentato domanda di asilo
ai sensi della normativa vigente, successivamente al periodo in cui la stessa
e' assicurata nelle strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque,
nei casi in cui detta accoglienza non si renda possibile in quei centri,
nonché per assicurare una successiva limitata accoglienza agli stranieri
con permesso umanitario e ai rifugiati successivamente al rilascio del relativo
permesso di soggiorno, e' finanziata, limitatamente alla durata dello stato
di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la prosecuzione della
attività già in essere nell'ambito del Programma nazionale
asilo, gestito dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati, altresì,
alla promozione ed alla effettuazione, attraverso l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni, di rimpatri volontari di stranieri, cui non e' stata
concessa alcuna forma di protezione.
Art. 8.
1. Alle
spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico
dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente integrati
con le risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall'art. 38 della
legge n. 189 del 30 luglio 2002.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
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