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Sentenze
dei Tribunali
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
LEGGE del 9 gennaio 2006 n. 12
Disposizioni in materia
di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti
alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti
dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medisime pronunce
ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione
delle suddette pronunce;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 5872):
Presentato dall'on. Azzolini
e altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
31 maggio 2005, con pareri delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14-21 e 28 giugno 2005;
5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre
2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 26 ottobre
2005, con il parere delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 27 ottobre 2005; 3, 8
novembre 2005 e approvato il
9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3653):
Assegnato alla 1ª commissione
(Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri
delle
commissioni 2ª e 3ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 30 novembre 2005, e approvato il 14 dicembre
2005.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
- L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri). -
1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa
intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato,
la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per
la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi
valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati
dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il
quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri
atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche
attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo
di cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove
gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri,
e ne da' comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresi', anche su proposta
dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione
alle questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunita'
di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione
delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla
propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano
la politica generale del Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine
a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione
ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso
titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano
rendere ogni qualvolta,eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza
degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici
svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e
amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di
sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati
di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in
modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate
ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie
e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente
alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce
della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti
normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo
nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce
della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita'
dei commissari del Governo.
4. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla
legge.».
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