Sentenze dei Tribunali

 

Corte d'appello di Venezia

III^ SEZIONE CIVILE


258
/2003 R. G.

 

La Corte d'Appello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta:

Dott. Franco ASILI Presidente
Dott. Dario CULOT Consigliere
Dott. Oreste CARBONE Consigliere relatore


Nel procedimento n. 258/2003 Reg. Ric., promosso con ricorso depositato in data 25 settembre 2003

da:

EZZINE Abdellah, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico di Padova, elettivamente domiciliato presso il dott. Riccardo Palma, in Venezia, piazza S. Marco 63, per mandato a margine del reclamo di questo grado

contro

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN CASABLANCA (Marocco), in persona del Console pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato in Venezia e presso la stessa pure ex lege domiciliato - non costituito -

In punto: Riforma del decreto in data 25-26 agosto 2003 del Tribunale di Padova, ex art. 30 del D. Lgs. 286/1998

ha pronunciato il seguente

Decreto

Il reclamante impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avverso il diniego di visto d'ingresso sollecitato per la propria moglie, Khadija Bourrou: diniego che risulta motivato sulla base di un generico avviso agli interessati all'ottenimento di consimili visti ed a termini del quale, l'autorità consolare sopra citata, non avrebbe, per il futuro, ulteriormente preso in considerazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti suindicati, i nulla osta rilasciati dal competente organo di pubblica sicurezza interno, da oltre sei mesi; il Tribunale padovano ha giustificato il rigetto del ricorso svolto dall'Ezzine, osservando anche che non figuravano documentati tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare sollecitato e che, in ogni caso, il prospettato rigetto operato dall'autorità consolare, non poteva ritenersi tale, integrando, invece, un semplice recepimento della determinazione, di carattere generale, destinata a tutti i potenziali interessati all'ottenimento dei visti summenzionati, affinché costoro provvedessero alla presentazione di documenti aggiornati e che, nel caso specifico, avendo il ricorrente proposto, inizialmente, richiesta di visto per ricongiungimento solo nei confronti della moglie, integrandola, in epoca successiva, con altra (verosimilmente riferita ai figli), in realtà, la valutazione adottata dal Consolato doveva interpretarsi come mero differimento della decisione definitiva, in attesa che l'Ezzine provvedesse alla proposizione di nuova istanza, concernente tutti i familiari;

il reclamante contesta le argomentazioni del giudice a quo, rilevando che le previsioni di legge non consentono margini di soggettive - ed arbitrarie - valutazioni, una volta puntualizzati i requisiti occorrenti per far luogo al rilascio del visto, ex art. 6, terzo comma, del D.P.R. 394/1999, mentre qui il diniego figura fondato solo sulla pretesa inattualità della documentazione, siccome risalente oltre il semestre anteriore, finendo per introdurre, così, elementi e condizioni ulteriori, non postulati dalla legge e basando il provvedimento negativo - con palese eccesso di potere - su di una motivazione assolutamente apparente ed inconsistente, rifacentesi ad un'eventualità del tutto astratta, in alcun modo acclarata dal diverso (e solo) organo interno competente ad esperire gli accertamenti istruttori - anche aggiuntivi - occorrenti per il nulla osta prodromico al rilascio del visto e traducendosi, in definitiva, in un'intollerabile penalizzazione dell'aspirante, cui risultano addossati i ritardi e le inefficienze della pubblica amministrazione, la quale, del resto, attraverso differenti suoi organi diplomatici, ubicati nello stesso Stato estero, ha mostrato di adottare una prassi diversa e maggiormente rispettosa della legge, non esigendo dagli interessati adempimenti ulteriori e non previsti, così che la diversa scelta attuata dal Consolato in Casablanca concreta anche un'evidente disparità di trattamento di fattispecie eguali; aggiunge, poi, il reclamante, che la valutazione circa la sua decisione di ricongiungersi, allo stato, con la sola moglie, non poteva formare oggetto di sindacato da parte del giudice padovano, del quale altrettanto gratuite e prive di fondamento risultano le divagazioni sui requisiti ex lege previsti per l'intero nucleo familiare e sulla necessità di fornire, a fronte dell'ottenimento del nulla osta, la prova della disponibilità di idoneo alloggio: la conclusione che dovrebbe ricavarsene è quella dell'ingiustificabilità di un differimento sine die della decisione sollecitata all'autorità consolare e della conseguente ammissibilità, su tali presupposti, dell'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del giudice ordinario, come sancita da ampia giurisprudenza;

rileva la Corte che il reclamo deve stimarsi fondato, dal momento che, a fronte del positivo accertamento operato in ordine alla sussistenza dei requisiti occorrenti per il rilascio del nulla osta, ad opera della competente Questura, la determinazione delle autorità governative, non meglio specificata e sulla base della quale il Consolato italiano in Casablanca ha opinato, dal 9.5.2003, di "…non prendere più in considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle Questure italiane da oltre 6 mesi, in quanto è possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio", sembra introdurre - in assenza di qualsiasi specifico riscontro circa un'intenzionale posticipazione, da parte dell'interessato, della presentazione della documentazione ottenuta dall'autorità di pubblica sicurezza - un generalizzato onere di aggiornamento della medesima, assolutamente non previsto dalla legge e la cui necessità, in astratto prospettabile, può peraltro trovare alternativa ed almeno altrettanto probabile spiegazione nei ritardi e nelle lentezze che contraddistinguono, anche in questo settore e per motivi talora giustificabili, l'attività della pubblica amministrazione: ora, nella vicenda che occupa, rilasciato il nulla osta dal Questore di Padova, in data 5 giugno 2002, sulla scorta della domanda dell'interessato del 27 marzo precedente, deve sottolinearsi, in via assorbente, che la determinazione adottata dall'organo consolare appare del tutto carente e generica, non solo e non tanto nell'indicazione delle fonti dalle quali tale necessità di attualizzazione deriverebbe, ma anche per quanto attiene alla possibilità di riferire all'Ezzine (si può - solo - ipotizzare, in relazione alla disciplina posta dal decreto interministeriale 12 luglio 2000, ma il richiamo a mutamenti solo eventuali della situazione del richiedente non pare legittimare neppure tale opzione), la ricorrenza di tale pretesa situazione ostativa al ricongiungimento sollecitato e rispetto al quale, una volta appurata la sussistenza dei requisiti normativi già sancita dal Questore, la configurabilità, in capo al richiedente di un diritto soggettivo non si palesa contestabile; i corollari che ne discendono vanno individuati, da un canto, nella possibilità, per il giudice ordinario, di esercitare i poteri officiosi, eccezionali e sostitutivi, previsti dalla legge in subiecta materia e dall'altro, nell'insostenibilità di un'interpretazione indebitamente riduttiva, qual è quella propugnata dal giudice di primo grado, a termini della quale la determinazione della p.a. si tradurrebbe in semplice differimento della decisione sulla domanda proposta dall'Ezzine, trascurando di considerare che, anche in assenza di un esplicito termine, nella disciplina applicabile ratione temporis, resta pur sempre invocabile la generale previsione della legge n. 241 del 1990, come indirettamente fatto palese anche dalle prescrizioni della l. 189 del 2002, nelle more sopravvenuta;

conseguentemente il reclamo dev'essere accolto, sulla scorta anche delle puntualizzazioni rese dal giudice delle leggi (v. Corte Costituzionale, 29.11.2000 - 17.5.2001 n. 140) e va ordinato al Consolato competente il rilascio del visto d'ingresso in favore del coniuge dell'Ezzine;

le spese seguono la soccombenza e si determinano, per il primo grado, in totali euro 1.980,22, di cui euro 520,20 per diritti ed euro 1.280,00 per onorari; per quello d'appello, in totali euro 2.331,03, di cui euro 669,12 per diritti ed euro 1.450,00 per onorari, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

In riforma del reclamato decreto del 25/26 agosto 2003, del tribunale di Padova, n. 2841/03 Cron., dispone il rilascio del visto d'ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare, in favore di Khadija BOURROU, nata a Casablanca (Marocco), il 6.11.1969, quale coniuge di Abdellah EZZINE.

Condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere all'Ezzine le spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in totali euro 1.980,22 e, per quello d'appello, in complessivi euro 2.331,03 e da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.

Venezia, 10 novembre 2003

Il Presidente


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