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Sentenze
dei Tribunali
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Corte d'appello di Venezia
III^ SEZIONE CIVILE
258/2003
R. G.
La Corte d'Appello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
| Dott. Franco | ASILI | Presidente |
| Dott. Dario | CULOT | Consigliere |
| Dott. Oreste | CARBONE | Consigliere relatore |
Nel procedimento n. 258/2003 Reg. Ric., promosso con ricorso depositato in data
25 settembre 2003
da:
EZZINE Abdellah, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico di
Padova, elettivamente domiciliato presso il dott. Riccardo Palma, in Venezia,
piazza S. Marco 63, per mandato a margine del reclamo di questo grado
contro
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
IN CASABLANCA (Marocco), in persona del Console pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato in Venezia e presso
la stessa pure ex lege domiciliato - non costituito -
In punto: Riforma del decreto in data 25-26 agosto 2003 del Tribunale di Padova,
ex art. 30 del D. Lgs. 286/1998
ha pronunciato il seguente
Decreto
Il reclamante impugna il
provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il giudice di primo grado ha
rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avverso il diniego di visto d'ingresso
sollecitato per la propria moglie, Khadija Bourrou: diniego che risulta motivato
sulla base di un generico avviso agli interessati all'ottenimento di consimili
visti ed a termini del quale, l'autorità consolare sopra citata, non
avrebbe, per il futuro, ulteriormente preso in considerazione, ai fini dell'adozione
dei provvedimenti suindicati, i nulla osta rilasciati dal competente organo
di pubblica sicurezza interno, da oltre sei mesi; il Tribunale padovano ha giustificato
il rigetto del ricorso svolto dall'Ezzine, osservando anche che non figuravano
documentati tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare sollecitato
e che, in ogni caso, il prospettato rigetto operato dall'autorità consolare,
non poteva ritenersi tale, integrando, invece, un semplice recepimento della
determinazione, di carattere generale, destinata a tutti i potenziali interessati
all'ottenimento dei visti summenzionati, affinché costoro provvedessero
alla presentazione di documenti aggiornati e che, nel caso specifico, avendo
il ricorrente proposto, inizialmente, richiesta di visto per ricongiungimento
solo nei confronti della moglie, integrandola, in epoca successiva, con altra
(verosimilmente riferita ai figli), in realtà, la valutazione adottata
dal Consolato doveva interpretarsi come mero differimento della decisione definitiva,
in attesa che l'Ezzine provvedesse alla proposizione di nuova istanza, concernente
tutti i familiari;
il reclamante contesta le argomentazioni del giudice a quo, rilevando che le
previsioni di legge non consentono margini di soggettive - ed arbitrarie - valutazioni,
una volta puntualizzati i requisiti occorrenti per far luogo al rilascio del
visto, ex art. 6, terzo comma, del D.P.R. 394/1999, mentre qui il diniego figura
fondato solo sulla pretesa inattualità della documentazione, siccome
risalente oltre il semestre anteriore, finendo per introdurre, così,
elementi e condizioni ulteriori, non postulati dalla legge e basando il provvedimento
negativo - con palese eccesso di potere - su di una motivazione assolutamente
apparente ed inconsistente, rifacentesi ad un'eventualità del tutto astratta,
in alcun modo acclarata dal diverso (e solo) organo interno competente ad esperire
gli accertamenti istruttori - anche aggiuntivi - occorrenti per il nulla osta
prodromico al rilascio del visto e traducendosi, in definitiva, in un'intollerabile
penalizzazione dell'aspirante, cui risultano addossati i ritardi e le inefficienze
della pubblica amministrazione, la quale, del resto, attraverso differenti suoi
organi diplomatici, ubicati nello stesso Stato estero, ha mostrato di adottare
una prassi diversa e maggiormente rispettosa della legge, non esigendo dagli
interessati adempimenti ulteriori e non previsti, così che la diversa
scelta attuata dal Consolato in Casablanca concreta anche un'evidente disparità
di trattamento di fattispecie eguali; aggiunge, poi, il reclamante, che la valutazione
circa la sua decisione di ricongiungersi, allo stato, con la sola moglie, non
poteva formare oggetto di sindacato da parte del giudice padovano, del quale
altrettanto gratuite e prive di fondamento risultano le divagazioni sui requisiti
ex lege previsti per l'intero nucleo familiare e sulla necessità di fornire,
a fronte dell'ottenimento del nulla osta, la prova della disponibilità
di idoneo alloggio: la conclusione che dovrebbe ricavarsene è quella
dell'ingiustificabilità di un differimento sine die della decisione sollecitata
all'autorità consolare e della conseguente ammissibilità, su tali
presupposti, dell'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del giudice ordinario,
come sancita da ampia giurisprudenza;
rileva la Corte che il reclamo
deve stimarsi fondato, dal momento che, a fronte del positivo accertamento operato
in ordine alla sussistenza dei requisiti occorrenti per il rilascio del nulla
osta, ad opera della competente Questura, la determinazione delle autorità
governative, non meglio specificata e sulla base della quale il Consolato italiano
in Casablanca ha opinato, dal 9.5.2003, di "…non prendere più in
considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle
Questure italiane da oltre 6 mesi, in quanto è possibile che siano venute
meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio", sembra introdurre
- in assenza di qualsiasi specifico riscontro circa un'intenzionale posticipazione,
da parte dell'interessato, della presentazione della documentazione ottenuta
dall'autorità di pubblica sicurezza - un generalizzato onere di aggiornamento
della medesima, assolutamente non previsto dalla legge e la cui necessità,
in astratto prospettabile, può peraltro trovare alternativa ed almeno
altrettanto probabile spiegazione nei ritardi e nelle lentezze che contraddistinguono,
anche in questo settore e per motivi talora giustificabili, l'attività
della pubblica amministrazione: ora, nella vicenda che occupa, rilasciato il
nulla osta dal Questore di Padova, in data 5 giugno 2002, sulla scorta della
domanda dell'interessato del 27 marzo precedente, deve sottolinearsi, in via
assorbente, che la determinazione adottata dall'organo consolare appare del
tutto carente e generica, non solo e non tanto nell'indicazione delle fonti
dalle quali tale necessità di attualizzazione deriverebbe, ma anche per
quanto attiene alla possibilità di riferire all'Ezzine (si può
- solo - ipotizzare, in relazione alla disciplina posta dal decreto interministeriale
12 luglio 2000, ma il richiamo a mutamenti solo eventuali della situazione del
richiedente non pare legittimare neppure tale opzione), la ricorrenza di tale
pretesa situazione ostativa al ricongiungimento sollecitato e rispetto al quale,
una volta appurata la sussistenza dei requisiti normativi già sancita
dal Questore, la configurabilità, in capo al richiedente di un diritto
soggettivo non si palesa contestabile; i corollari che ne discendono vanno individuati,
da un canto, nella possibilità, per il giudice ordinario, di esercitare
i poteri officiosi, eccezionali e sostitutivi, previsti dalla legge in subiecta
materia e dall'altro, nell'insostenibilità di un'interpretazione indebitamente
riduttiva, qual è quella propugnata dal giudice di primo grado, a termini
della quale la determinazione della p.a. si tradurrebbe in semplice differimento
della decisione sulla domanda proposta dall'Ezzine, trascurando di considerare
che, anche in assenza di un esplicito termine, nella disciplina applicabile
ratione temporis, resta pur sempre invocabile la generale previsione della legge
n. 241 del 1990, come indirettamente fatto palese anche dalle prescrizioni della
l. 189 del 2002, nelle more sopravvenuta;
conseguentemente il reclamo
dev'essere accolto, sulla scorta anche delle puntualizzazioni rese dal giudice
delle leggi (v. Corte Costituzionale, 29.11.2000 - 17.5.2001 n. 140) e va ordinato
al Consolato competente il rilascio del visto d'ingresso in favore del coniuge
dell'Ezzine;
le spese seguono la soccombenza
e si determinano, per il primo grado, in totali euro 1.980,22, di cui euro 520,20
per diritti ed euro 1.280,00 per onorari; per quello d'appello, in totali euro
2.331,03, di cui euro 669,12 per diritti ed euro 1.450,00 per onorari, con distrazione
a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In riforma del reclamato
decreto del 25/26 agosto 2003, del tribunale di Padova, n. 2841/03 Cron., dispone
il rilascio del visto d'ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare,
in favore di Khadija BOURROU, nata a Casablanca (Marocco), il 6.11.1969, quale
coniuge di Abdellah EZZINE.
Condanna l'Amministrazione
convenuta a rifondere all'Ezzine le spese di giudizio, liquidate, per il primo
grado, in totali euro 1.980,22 e, per quello d'appello, in complessivi euro
2.331,03 e da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Venezia, 10 novembre 2003
Il Presidente
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