|
Sentenze
dei Tribunali
|
SENTENZA TRIBUNALE A.R. DEL VENETO
|
Ric.
n. 1761/02
|
Sent.
n. 1621/03
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
| Umberto Zuballi | - Presidente, relatore |
| Italo Franco | - Consigliere |
| Mauro Springolo | - Consigliere |
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1761/02 proposto da Ragauskaite Renata, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
PER
l'annullamento del provvedimento emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso del 31 maggio 2002 che ha revocato la disponibilità di quota per l'espletamento di lavoro autonomo;
Visto il ricorso, notificato il 23 luglio 2002 e depositato presso la Segreteria il 1 agosto 2002 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero, depositato il 12 settembre 2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2003 - relatore il Presidente Umberto Zuballi ñ gli avvocati Tallarico per la parte ricorrente e Palatiello per il Ministero;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente,
cittadina lituana, in Italia per motivi di turismo, otteneva dalla direzione
provinciale del lavoro un'attestazione per ottenere un permesso di lavoro autonomo.
Sennonché, in data 31 maggio del 2002, la suddetta attestazione venne
revocata, sulla base di quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 23
del 2002, secondo la quale l'attestazione di disponibilità di quota per
lavoro autonomo poteva essere rilasciata solo a cittadini stranieri dal cui
permesso di soggiorno risulti una data d'ingresso in Italia antecedente al 15
marzo del 2002.
Ad avviso
della ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell'articolo
39 del dpr 394 del '99. L'unica condizione posta dalla legge Ë infatti
che la richiesta rientri nell'ambito delle quote d'ingresso per lavoro autonomo
determinate a norma dell'articolo 3 del testo unico. Nessuna disposizione consente
di differenziare le posizioni sulla base della data d'ingresso nel territorio
nazionale.
Un'interpretazione
logica e sistematica dell'articolo infatti non riesce a giustificare la presa
di posizione ministeriale, per cui la circolare risulta quindi illegittima e
contraria al testo della legge, e non andrebbe affatto applicata.
In ogni caso la ricorrente impugna altresì anche la stessa circolare,
chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione, che puntualmente controdeduce
nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.
DIRITTO
La questione
giuridica riguarda la legittimità della circolare n. 23 del 2002 del
Ministero del Lavoro, la quale, in relazione al decreto ministeriale del 12
marzo del 2002, che ha fissato in 3000 lavoratori autonomi la quota massima
per l'anno 2002, ha stabilito che le attestazioni di disponibilitàý
possono essere rilasciate unicamente a cittadini extracomunitari in possesso
di un permesso di soggiorno dal quale risulti la data d'ingresso in Italia precedente
al 15 marzo del 2002, data di pubblicazione del decreto ministeriale citato.
Tale normativa,
ad avviso di questo tribunale, contrasta con l'articolo 39 del dpr n. 394 del
1999; infatti, tale disposizione subordina il rilascio dell'autorizzazione alla
sola condizione che la richiesta rientri nell'ambito delle quote di ingresso
per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3 del testo unico. La
compressione del diritto da parte della circolare, invero, si sostanza sia in
una innovazione non prevista né esplicitamente né implicitamente
dalla legge, anche perché il rispetto delle quote costituisce il momento
fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni in materia di lavoro autonomo.
La presenza
o meno in Italia alla data di emissione del decreto che fissa le quote per l'anno
di riferimento risulta invero non rilevante, anche perché, qualora le
quote fossero esaurite, lo straniero verrebbe di necessità espulso. In
sostanza, le finalità della norma vengono raggiunte con il rispetto delle
quote, laddove il limite temporale aggiunto dalla circolare non solo risulta
limitativo rispetto al dettato della legge, ma contrasta anche con le sue finalità,
parzialmente di sanatoria delle situazioni irregolari. Considerato il noto principio
di gerarchia delle fonti, la suddetta circolare si appalesa contrastante con
la lettera e la finalità della legge per cui va annullata; di conseguenza
va annullato anche il provvedimento impugnato, che si fonda su suddetta circolare.
Per tutte le suindicate ragioni il ricorso va accolto, con annullamento sia della circolare 29 aprile 2002 n. 23 sia del provvedimento di revoca del 31 maggio 2002, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
LO ACCOGLIE,
COME DA MOTIVAZIONE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2003.
Il Presidente
- Estensore
Il Segretario
Circolare
del Ministero del Lavoro n. 23 del 2002 (annullata dallo stesso TAR)
[
inizio pagina ][ home ]
[ L'ANOLF per gli studenti ]
[ Cos'é l'ANOLF ][ Servizi
utili ]
[ Indirizzi ANOLF ][ Oltre
le Frontiere ]