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Sentenze
dei Tribunali
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SENTENZA TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA
N. 80266/03 NC.
Ordinanza
Il Giudice
sciogliendo
la riserva assunta;
esaminati
gli atti del procedimento n. 80266/03;
preso atto
della mancata costituzione della P.A. convenuta e della mancanza di controdeduzioni;
Premesso:
Osserva
1. Il comportamento omissivo della P.A. - Consolato Generale Italiano
di Casablanca che, dopo la valutazione positiva dei requisiti oggettivi e soggettivi
per l'ottenimento del ricongiungimento fatta dalla Questura di Padova prima
di concedere il Nulla Osta, non rilascia e non nega il visto d'ingresso alle
due congiunte del ricorrente, non un atto amministrativo (ossia un provvedimento
scritto e motivato [1] della P.A., da comunicarsi allo straniero anche
se negativo: art. 4, 2 comma, D. L.vo 286/98), nè assimilabile alla fattispecie
del silenzio di rifiuto, in assenza di una specifica disposizione di legge che
lo preveda.
2. Pur
se la legge (art. 6, u.c., D.P.R. 394/99, regolamento attuativo del T.U. sull'immigrazione)
non prevede esplicitamente un termine entro il quale le autorità consolari
debbano decidere sulla richiesta del visto, nondimeno l'inutile decorso del
tempo per provvedere ha specifica rilevanza ex legge 241/90: ne consegue che
il visto deve essere concesso o respinto entro trenta giorni dalla richiesta.
3. L'applicabilità
alla fattispecie dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare del termine
ordinario di trenta giorni ha trovato, recentemente, implicita conferma nella
previsione del comma 3 quinquies dell'art. 5 D.Lvo 286/98, comma aggiunto con
legge 30.7.2002 n. 189, art. 5, comma 1, lettera E), che prevede la comunicazione
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto
d'ingresso per ricongiungimento al Ministero dell'Interno entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione necessaria.
4. Decorso
inutilmente (ed abbondantemente) tale termine [2], si verifica una lesione
del diritto soggettivo all'unità familiare dei cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, che il diritto di rango sia costituzionale (art. 29)
sia comunitario, suscettibile di comprensione solo in presenza di preminenti
esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (artt. 1,2,3, 52 cost.)
che nella fattispecie non sono state invocate nemmeno dalla Questura che ha
invece rilasciato il nulla osta.
5. Sussiste,
dunque, nella fattispecie il potere dell'AGO di ordinare il rilascio del visto,
sostituendosi così di fatto alla P.A. rimasta ingiustificatamente inerte;
ciò ai sensi degli artt. 30, comma 6, L. 286/98 e 6, comma 20, D.P.R.
394/99.
6. Si
tratta, infatti, di atto dovuto, in presenza dei presupposti che quella P.A.
avrebbe dovuto verificare (ossia l'esistenza dei rapporti di parentela/coniugio
e convivenza, nonché l'esibizione di un valido passaporto e di un valido
titolo di viaggio [3]), tanto più che il nulla osta (rilasciato
in data 23.9.2002) stato utilizzato ai fini del rilascio del visto consolare
entro sei mesi [4] dal suo rilascio (art. 15, ultimo cpv., D.M. 12.7.2000).
7.
A tale proposito, va ricordato che con ordinanza interpretativa di rigetto in
data 17/5/2001, n. 140, la Corte Costituzionale, pronunciandosi su identica
fattispecie prevista dalla normativa previgente in tema di immigrazione (art.
28, comma 6, L. 6.3.1998, n. 40), ha affermato la legittimità dell'attribuzione
al giudice ordinario del potere di ordinare alla P.A. il rilascio del visto,
sul rilievo che non esiste un principio costituzionale che escluda la possibilità
per il legislatore ordinario, in determinati casi (rimessi alla scelta discrezionale
del legislatore), in sede di affidamento della tutela giurisdizionale dei diritti
soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione, di attribuire al giudice
ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi
dell'azione amministrativa, inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore
considera prioritari, anche se ci può comportare la necessità
da parte del giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolanti,
ma sempre riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative,
che prevedano espressamente l'esercizio di tali poteri; che anzi la norma in
discussione può inquadrarsi come esempio, ormai non del tutto isolato,
applicativo della specifica previsione dell'art. 113, 3 comma, della Costituzione,
soprattutto nella tendenza di rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale.
8.
Deve, da ultimo, precisarsi che la madre del ricorrente, pur non possedendo
attualmente tutti i requisiti previsti dall'art. 29, 1 comma, lettera c) del
D.Lgs. 286/98, dopo la modifica restrittiva apportata dall'art. 23, comma 1,
lettera a), n. 2, della L. 30.7.2002 n. 189, era in regola con la disciplina
vigente all'inizio del procedimento amministrativo azionato per il suo ingresso
in Italia, ossia al momento della domanda del nulla osta presentata dall'odierno
ricorrente alla Questura di Padova il 22.7.2002.
9.
A quella data deve farsi riferimento per stabilire qual è lo statuto
applicabile alla richiesta di ricongiungimento con il congiunto in oggetto:
una significativa conferma offerta dal provvedimento di nulla osta del Questore,
emesso il 23.9.2002 senza riferimento alcuno alla mutata disciplina, la cui
applicazione avrebbe impedito il rilascio del nulla osta.
10.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va accolto integralmente
P.Q.M.
Visti gli
artt. 737 c.p.c.; 30, comma 6, L. 286/98 e 6, comma 20, D.P.R. 394/99,
Si comunichi.
Cittadella, 28.07.2003
Il Giudice
Dott.ssa Paola Cameran
[1]
Salvi i casi in cui la legge, in deroga alla disciplina generale dettata dalla
L. 241/90, espressamente esclude un obbligo di motivazione del diniego del visto
di ingresso dovuto a motivi di sicurezza o di ordine pubblico: art. 4, 2 comma,
ultima parte, D.L.vo 286/98
[2]
Fatto del quale danno implicitamente atto ex adverso sia la missiva spedita
al legale del ricorrente sia avviso affisso presso il consolato di Casablanca
[3]
Nel silenzio di quella Autorità Consolare, questo Giudice deve attenersi
al dettato normativo del T.U. sull'Immigrazione e del regolamento di Attuazione,
e non può stabilire se sia necessario il verificarsi di ulteriori condizioni
o l'adempimento di più approfonditi controlli, che dovrebbero essere
previsti e documentati ex art. 3, 2 comma, L. 241/90
[4] Prova ne sia il fatto che la prima comunicazione sul punto, sollecitata dal legale del SAHIR, la missiva consolare 28.10.2002, attestante che l'Ufficio Visti era temporaneamente chiuso al pubblico e che erano, allo stato, in corso di trattazione le domande corredate dei nulla osta delle Questure competenti rilasciati nel 2001.
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