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Sentenze
dei Tribunali
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TRIBUNALE DI TORINO
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Ordinanza
7/23.1.2003
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Est.
Ciccarelli
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Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 7.1.2003,
PREMESSO
- con
ricorso depositato il 1 7. 1 2.02, Evbadazehi Kate Edemakhionta (sia in proprio
sia in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minorenni
[…]) ha proposto opposizione ex art. 13 co. 8, T.U. 286/98 avverso il decreto
di espulsione n. 584/02 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Torino l'8.3.02
e notificato il 12.12.02;
la ricorrente (con memoria integrativa depositata il 3.1.03) ha esplicitato
i seguenti motivi:
a)
difetto di motivazione del decreto espulsivo in ordine alla pericolosità
sociale della straniera, mancando ogni valutazione sia in ordine alla attualità
della pericolosità (da valutarsi questa anche in rapporto alle misure
cautelari cui la sig.ra Evbadazehi era stata sottoposta dal giudice penale),
sia in ordine alla complessiva condotta di vita della stessa;
b)
il GIP presso il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3184 del 18.11.02 (di
condanna della Evbadazehi a tre anni e due mesi di reclusione) aveva altresì
disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza della espulsione a pena espiata
(prevista dall'art.15 T.U. 286/98, come modificato dalla L. 189/02); nelle more
del giudizio di appello la ricorrente era sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo
di firma e non poteva, dunque, abbandonare il territorio nazionale, con conseguente
non eseguibilità del decreto di espulsione notificatole dall'autorità
amministrativa; detto decreto quindi avrebbe dovuto essere eseguito soltanto
in un momento (molto successivo alla adozione del provvedimento) in cui la valutazione
di pericolosità sociale non sarebbe stata comunque più attuale;
con l'unico effetto (immediato e concreto) di porre la Evbadazehi in una situazione
di illegittima permanenza sul territorio nazionale (proprio perché colpita
da un decreto di espulsione), impedendole di ottenere il rinnovo del permesso
di soggiorno (con conseguente impossibilità, anche, di svolgere attività
lavorativa regolare);
c) il
decreto di espulsione non prende in alcuna considerazione la situazione personale
e familiare della ricorrente, madre - e unico genitore convivente - di tre minorenni
(due dei quali nati in Italia), sempre vissuti in Italia e privi di ogni legame
con il paese di origine della madre (Nigeria); la misura adottata viola dunque
l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con L. 848/55)
perché interferisce indebitamente nella vita privata e familiare della
ricorrente, senza essere giustificata da alcuna necessità di ordine sociale
(e comunque senza minimamente motivare in ordine alla necessaria proporzionalità
fra la grave interferenza imposta e le esigenze di sicurezza sociale tutelate
con il provvedimento espulsivo);
d)
l'amministrazione procedente aveva violato l'art. 7 L. 241/90. perché
aveva omesso di dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
alla parte interessata;
e) non
era stato chiesto e rilasciato dalla A.G. che procedeva nei confronti della
Evbadazehi il nulla osta di cui all'art.13 comma 3, TU. 286/98; tanto più
necessario perché la ricorrente si trovava sottoposta a misura cautelare
(prima custodia in carcere, poi arresti domiciliari, poi obbligo di firma) restrittiva
della libertà personale:
- in via subordinata la Evbadazehi ha chiesto la riduzione a tre anni
del divieto di reingresso in Italia, facendo presente che il decreto di espulsione
era stato adottato prima della entrata in vigore della L. 189/02 e che. quindi,
doveva ritenersi applicabile l'art.13 comma 14 nella formulazione precedente,
che consentiva al giudice di abbreviare fino a tre anni il divieto di reingresso,
tenendo conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio
dello stato;
- l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha fatto pervenire note informative
in data 30.12.02 e 4.1.03;
- alle udienze del 3.1.03 e del 7.1.03 la ricorrente è comparsa personalmente;
OSSERVA
1.
Rapporti fra la espulsione amministrativa e il procedimento penale.
1.1.
E' opportuno esaminare con priorità i denunciati difetti di coordinamento
(sia in astratto. con riferimento alla disciplina dei diversi istituti, sia
soprattutto in concreto, con riguardo alle specificità del caso in esame)
tra il procedimento penale in corso nei confronti della Evbadazehi, ed il provvedimento
amministrativo di espulsione adottato nei suoi confronti (motivi sopra indicati
sub b ed e). Al riguardo si premette:
a)
il decreto di espulsione è stato adottato l'8.3.02 (prima dell'entrata
in vigore della 1. 189/02 di modifica del T.U. 286/98). ma è stato notificato
il 12.12.02 (dopo l'entrata in vigore di detta legge);
b) al momento dell'adozione del decreto la sig.ra Evbadazehi era sottoposta
(sin dal febbraio 2002) alla misura cautelare della custodia in carcere;
c) successivamente
detta misura è stata convertita in quella degli arresti domiciliari e
quindi (dal 20.11.02) in quella dell'obbligo di firma giornaliero;
d)
con sentenza del GIP di Torino in data 28.11.02 la sig.ra Evbadazehi è
stata condannata a tre anni e due mesi di reclusione; la medesima sentenza ha
applicato alla ricorrente la misura di sicurezza della espulsione a pena espiata,
ai sensi dell'art.15 T.U. 286/98 (come modificato dalla L:189/02).
1.2.
La ricorrente sostiene che "al momento di adozione del provvedimento impugnato
il pericolo di reiterazione delle condotte contestate era in radice escluso
dalla condizione di detenzione cui l'indagata era allora sottoposta; il decreto
amministrativo di espulsione avrebbe potuto essere adottato soltanto dopo la
cessazione delle misure cautelari detentive e previo il nulla dell'autorità
giudiziaria procedente. Al riguardo va anzitutto osservato che la mera opposizione
dello straniero ad una misura cautelare detentiva non esclude, di per sé,
l'esistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento espulsivo ai
sensi dell'art.13 comma 2 lett. b) T.U. 286/98. La misura cautelare infatti
ha presupposti applicativi ben diversi ed una finalità prettamente orientata
al procedimento penale in corso; essa è cioè diretta ad assicurare
la genuinità degli elementi di giudizio e a garantire l'esecuzione della
pena (che potrà essere irrogata); essa può anche fondarsi su un
giudizio di pericolosità, ma sempre orientato alle modalità e
circostanze di fatto per cui si procede. La misura di prevenzione non è
invece necessariamente correlata all'accertamento di reati e si fonda sulla
"pericolosità sociale" del soggetto. e quindi su un giudizio
prognostico nel quale possono essere utilizzati una ampia serie di elementi
(indizi, precedenti condanne, segnalazioni, tenore di vita e frequentazioni
di pregiudicati: cfr. Cass. 473/94) rivelatori della pericolosità sociale,
cioè della capacità e della propensione a delinquere. La valutazione
di pericolosità sociale che fonda la misura di prevenzione dunque non
è affatto esclusa dalla contemporanea applicazione di una misura cautelare
perché quest'ultima può essere modificata o revocata, venendone
meno gli specifici presupposti, senza che muti la "condizione personale"
(e dunque la specifica pericolosità) del soggetto che vi era sottoposto.
Le esigenze di "difesa sociale" sottese alla applicazione di una misura
di prevenzione sussistono dunque anche quando il suo destinatario sia momentaneamente
sottoposto a una misura cautelare detentiva.
1.3.
Sotto un diverso profilo la ricorrente sostiene che il decreto di espulsione
non avrebbe potuto essere adottato senza il nulla osta dell'Autorità
giudiziaria che procedeva nei suoi confronti; anche perché nella specie
era stata adottata la misura cautelare della custodia in carcere. Sul punto
occorre ricordare che il provvedimento di espulsione è stato adottato
l'8.3.02; a quella data l'art.13 comma 3 T.U. 286/98 testualmente prevedeva:
"l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza il giudice rilascia nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'art. 391, comma
5, c.p.p. Se tale misura non è applicata o è cessata; il questore
può adottare la misura di cui all'art. 14 comma 1." Nel sistema
precedente alla novella, dunque, l'art. 13 comma 3 non sanciva un obbligo del
Prefetto di richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria; rilevato
infatti che la norma prevedeva che l'autorità giudiziaria, qualora trattasse
un procedimento penale cui era sottoposto uno straniero, rilasciasse - autonomamente,
e non su richiesta - il nulla osta, salva la sussistenza di inderogabili esigenze
processuali, ben può affermarsi che la mancanza di provvedimento interdittivo
alla espulsione equivalesse ad un "nulla osta tacito". Nel caso di
applicazione della misura cautelare detentiva invece il nulla osta (tacito o
no) doveva essere rilasciato al momento della sua cessazione. In ogni caso,
comunque, il nulla osta dell'autorità giudiziaria non era funzionale
alle esigenze di difesa dello straniero nel procedimento penale; queste esigenze
venivano infatti adeguatamente salvaguardate dall'art. 17 del T.U. che consentiva
(ed ancor oggi consente) allo straniero di rientrare in Italia per partecipare
al giudizio o per compiere singoli atti per i quali è necessaria la sua
presenza (così anche Cass. 14853/00). Deve quindi escludersi che lo straniero
potesse - sotto il vigore dell'abrogata normativa -~ far valere la mancanza
di nulla osta come autonomo profilo di nullità del decreto di espulsione
emesso nei suoi confronti.
Dopo la modifica dell'art. 13 comma 3 ad opera della L. 189/02 il nulla osta
non condiziona più l'adozione del provvedimento espulsivo, ma solo la
sua esecuzione; al suo rilascio, cui l'A.G. deve provvedere entro 15 giorni
dalla richiesta (intendendosi, in difetto, concesso), ostano soltanto:
- lo stato di custodia cautelare in carcere in cui si trovi lo straniero;
- l'esistenza di inderogabili esigenze processuali, valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato
o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona
offesa.
La misura cautelare della custodia in carcere condiziona dunque soltanto la
esecuzione del provvedimento di espulsione; pertanto, nella presente sede di
opposizione avverso il decreto di espulsione, non è possibile - quand'anche
si ritenesse già applicabile la nuova normativa - far valere la mancata
richiesta del nulla osta; salvo naturalmente l'obbligo per il questore di richiederlo
prima di dare esecuzione alla espulsione al fine di consentire all'A.G. procedente
di valutare l'esistenza di esigenze processuali ostative (sul punto si dirà
tra breve).
1.4.
Con un ulteriore complesso motivo di gravame la sig.ra Evbadazehi contesta la
legittimità del decreto di espulsione. La ricorrente muove:
- dal precetto costituzionale (art. 27 comma 20) della necessaria finalità
anche rieducativa della pena;
- dall'esistenza di una sentenza di primo grado che l'ha condannata a
tre anni e due mesi di reclusione e le ha applicato altresì la misura
di sicurezza della espulsione a pena espiata.
AFFERMA
QUINDI:
a) che
"l'adozione nei suoi confronti del decreto di espulsione prefettizio si
pone in insanabile contrasto con il precetto costituzionale in quanto sostanzialmente
impedisce alla condannata di condurre. in attesa del giudizio di appello, una
vita onesta e laboriosa, costringendola ad una condizione di irregolarità";
b)
che ove il decreto prefettizio di espulsione fosse suscettibile di immediata
esecuzione ciò comporterebbe una vanificazione della pretesa punitiva
dello stato; ove, invece, esso potesse essere eseguito soltanto a pena espiata,
ciò consentirebbe l'espulsione di un soggetto in un momento in cui il
presupposto della pericolosità sociale, posto alla base della misura
amministrativa, non sarebbe più attuale proprio per il decorso di tempo
dal momento in cui la misura era stata assunta.
E' opportuno
muovere dalla considerazione che, nel sistema della L. 286/98, soprattutto dopo
le modifiche apportate con la L. 189/02, la coesistenza fra un provvedimento
amministrativo di espulsione ed un procedimento penale in corso di svolgimento
è del tutto fisiologica (cfr. art.13 commi 3 e seguenti, art. 14 commi
5-ter e seguenti). Il "conflitto" fra le esigenze dello stato di applicare
la sanzione penale e di dare esecuzione alla espulsione viene, in linea di massima,
risolto dal legislatore accordando prevalenza alla prima; la disciplina dettata
dall'art.13 comma 3 per il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente
costituisce un chiaro indice della "preferenza" accordata all'interesse
dello stato di presidiare le proprie frontiere rispetto a quello di esercitare
la potestà punitiva: la possibilità di rifiutare il nulla osta
è ancorata non all'esigenza punitiva, ma a quella di accertamento (della
responsabilità di concorrenti o imputati per reati connessi). Si noti
che anche nel caso in cui la responsabilità penale è stata accertata
e la sanzione applicata, l'interesse ad espellere lo straniero può essere
prevalente rispetto a quello di punirlo; è quanto emerge dal nuovo art.16
del T.U. che prevede la espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione. Ora, non pare che, in termini generali, questa "scelta legislativa"
confligga con norme costituzionali, concretandosi in una opzione (non tanto
fra diversi valori e principi, quanto) fra più modi possibili di accordare
tutela ad un medesimo valore costituzionalmente rilevante (quello della difesa
sociale). Sotto diverso profilo non può ritenersi che la espulsione amministrativa
di cui qui si discute sia in contrasto con il principio della finalità
rieducativa della pena, né in astratto, né nella fattispecie.
Premesso. in termini generali, che la finalità rieducativa è soltanto
una delle finalità proprie della pena (a cui sono propri anche intenti
generalpreventivi e specialpreventivi), si osserva che il provvedimento di espulsione
impedisce in radice che la pena venga espiata e che, quindi, possa svolgere
la sua funzione rieducativa; come si è detto lo Stato preferisce espellere
lo straniero piuttosto che (punendolo) rieducarlo.
Non si può
dunque lamentare la illegittimità costituzionale di un provvedimento
che non va ad incidere sulle modalità di espiazione della pena, ma la
elimina in radice (e. prima che la pena sia stata comminata, elimina addirittura
la necessità di accertare il fatto di reato).
In definitiva,
la legittimità del decreto di espulsione qui impugnato sussiste nonostante
la applicazione alla sig.ra Evbadazehi (peraltro in epoca successiva a detto
decreto) di misure cautelari e la sua condanna (non definitiva ed anch'essa
successiva al decreto) a pena detentiva (allo stato non ancora applicata). Resta
comunque ferma la necessità per il Questore di chiedere, prima dell'esecuzione
dell'espulsione, il nulla osta all'Autorità giudiziaria che sta procedendo
nei confronti della ricorrente.
2. La
pericolosità della ricorrente e i limiti alla applicazione della espulsione
derivanti dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo.
La sig.ra Evbadazehi sostiene che il decreto di espulsione non avrebbe adeguatamente
motivato in punto all'esistenza di una attuale pericolosità sociale della
ricorrente, difettando ogni indagine sulla sua condotta e tenore di vita attuali.
Inoltre il provvedimento espulsivo integrerebbe una interferenza di una pubblica
autorità nella vita privata e familiare della ricorrente, tanto più
illegittima - in base ai parametri di cui all'art.8 della Convenzione europea
per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -
in quanto non "necessaria" in una "società democratica"
e non "proporzionata al fine legittimo da perseguire".
Una premessa
è opportuna a fini di chiarezza. L'art.8 comma 2 della Convenzione prevede
che "non può aversi interferenza di una autorità pubblica
nell'esercizio di questo diritto [al rispetto della vita privata e familiare]
a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura
che, in una società democratica è necessaria per' la sicurezza
nazionale, la sicurezza pubblica per la difesa dell'ordine e la prevenzione
dei reati, per la protezione della salute o della morale". Ora, è
indiscutibile che la finalità del provvedimento di espulsione qui censurato
sia proprio quella di salvaguardare la sicurezza pubblica e di prevenire la
commissione dei reati: dunque, in astratto, rientra in pieno nelle deroghe contemplate
dall'art.8 comma 2. Si tratta però di verificare se, in concreto, i presupposti
siano realmente sussistenti, se cioè la misura applicata sia davvero
necessaria per salvaguardare l'ordine pubblico e prevenire la commissione di
reati. E una simile valutazione si risolve, ancora una volta, in quella circa
la pericolosità sociale della ricorrente, da indagarsi "ad ampio
spettro", tenuto conto della sua condotta pregressa, del suo stato attuale
e del suo inserimento, della probabilità che, in futuro, essa metta in
pericolo quelle esigenze a salvaguardia delle quali è stata emessa la
misura espulsiva.
La Corte
europea dei diritti dell'uomo ha da tempo elaborato una serie di principi per
verificare se, in concreto. una misura amministrativa (che interferisca nella
vita privata e familiare) possa dirsi "necessaria in una società
democratica"; prima fra tutte viene costantemente richiama l'esigenza di
un "giusto equilibrio" fra gli interessi coinvolti: quello dello Stato
a proteggere l'ordine pubblico e prevenire la commissione di reati, e quello
del privato a veder rispettata propria sfera personale e familiare (arret Boultif
c. Suisse del 2.8.01). La Corte espressamente afferma di non sottovalutare l'interesse
degli Stati ad assicurare l'ordine pubblico, in particolare nell'esercizio del
loro diritto di controllare - in virtù di un principio internazionale
comunemente riconosciuto - l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli
stranieri (arret Mostaquim c. Belgique del 18.2.91); chiarisce però che
le decisioni degli Stati in questa materia, in quanto colpiscono un diritto
protetto dall'art.8 del Trattato. devono essere "giustificate da un bisogno
sociale imperioso" e devono essere "proporzionate all'importanza dell'interesse
perseguito" (arrets Dalia c. France del 19.2.98 e Methemi c. France del
26.9.97). Per chiarire come questi criteri debbano essere "riempiti di
contenuto" la Corte espressamente afferma che devono essere presi in considerazione
i seguenti elementi: la natura e la gravità dell'infrazione commessa,
la durata del soggiorno dello straniero nel paese da cui sta per essere espulso,
la condotta dello straniero dopo la commissione del reato, la nazionalità
delle persone interessate dall'espulsione. la situazione familiare del ricorrente
(considerata sotto tutti gli aspetti, ivi compresa la consapevolezza da parte
dei suoi congiunti, circa il reato commesso). l'esistenza di figli e la loro
età, la gravità delle difficoltà che l'espulsione comporterà
per lo straniero ed i suoi familiari (arret Boultif c. Suisse del 2.8.01).
Si tratta
dunque di valutare non soltanto se la persona espulsa sia "pericolosa"
secondo la accezione fatta propria dell'art.1 della L. 1423/56 (richiamato dall'art.13
comma 2 lettera c del T.U. 286/98), ma anche se questa "pericolosità"
sia tale da giustificare nei suoi confronti la misura della espulsione.
Premesso
che il decreto di espulsione non contiene alcuna valutazione degli elementi
sopra specificati e non consente di cogliere se e su quali basi l'autorità
amministrativa abbia effettuato l'indispensabile giudizio di comparazione di
cui si è detto, è compito di questo giudice - nel verificare la
legittimità del decreto di espulsione impugnato - accertare se possa
dirsi esistente la pericolosità sociale della sig.ra Evbadazehi e se
essa sia tale da giustificare il suo allontanamento dal territorio nazionale.
Facendo dunque applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie
si osserva quanto segue.
a)
La ricorrente vive in Italia da circa 16 anni, essendovi entrata per la prima
volta nel marzo 1987 (cfr. permesso di soggiorno doc. 16); la sua posizione
è stata pressochè sempre regolare, avendo beneficiato di successivi
rinnovi del permesso di soggiorno fino al10.12.01;
b) la
sig.ra Evbadazehi ha svolto attività lavorativa regolare sin dal 1991:
prima come dipendente (come risulta dal libretto di lavoro, doc. 10), poi come
imprenditore (come risulta dal certificato CCIAA doc. 11);
c)
fino alla sentenza di condanna del novembre 2002 la Evbadazehi non risulta aver
commesso reati, né aver tenuto comportamenti rilevanti ai fini dell'applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/56: unica eccezione: una
"denuncia" per detenzione e spendita di monete false, risalente al
2001, della quale non è dato conoscere le effettive conseguenze penali
(se vi sia stato procedimento penale e condanna); si tratta comunque di fatto
che, per la sua 'unicità", non consente in alcun modo di inferire
che la ricorrente tragga (anche solo in parte) il proprio sostentamento da questa
attività;
d)
la sig.ra Evbadazehi è madre di tre figli, tutti minorenni, due dei quali
nati in Italia (e sempre vissuti qui), l'altro nato in Nigeria, ma vissuto in
Italia dall'età di un anno (cfr. certificato di famiglia doc. 5);
e)
tutti e tre i figli frequentano scuole italiane e svolgono in Italia attività
sportive (doc. 6. 7, 8); possono pertanto dirsi pienamente inseriti nel tessuto
sociale italiano;
f)
analoga valutazione di pieno inserimento va fatta per la ricorrente: non soltanto
in relazione alla attività lavorativa per lungo tempo svolta (di cui
si è già detto), ma anche per lo svolgimento di attività
di rilevante valore sociale; la sigg.ra Evbadazehi ha infatti seguito (dal marzo
al giugno 2001) un corso - gestito dall'ente Enaip in convenzione con la Regione
Piemonte - per l'apprendimento delle "tecniche di sostegno alla persona"
ed ha successivamente lavorato per la Cooperativa sociale Punto Service;
g)
i figli minorenni non risultano avere altri parenti stretti in Italia, poiché
il padre Edoridion Kingsley risiede in Nigeria (doc. 17, 18).
A fronte
di questa situazione personale e familiare della ricorrente, occorre considerare
che la stessa è stata condannata (con sentenza non definitiva e ad oggi
appellata) a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione, reato che desta senz'altro un particolare
e allarme sociale. Si tratta tuttavia di un episodio che - per quanto grave
- è il solo in oltre 15 anni di soggiorno in Italia. La necessità
per lo Stato di "difendersi", in questo caso, con la espulsione dello
straniero non pare né rispondente ad una necessità sociale imperiosa.
né proporzionata rispetto ai diritti (di cui all'art.8 citato) che devono
essere salvaguardati. Sotto il primo profilo infatti la "neutralizzazione"
dello straniero (e dunque la finalità "specialpreventiva" perseguita
attraverso la espulsione) viene adeguatamente realizzata attraverso la sottoposizione
alle sanzioni penali detentive cui è stato condannato.
Sotto il
secondo profilo la misura appare eccessiva, e dunque "non proporzionata"
sia perché tende a recidere completamente il legame con il paese in cui
lo straniero ha vissuto (perfettamente integrandosi) per circa 15 anni; sia
perché coinvolge nella sua "radicalità" l'intera famiglia
dello straniero, composta da tre figli minori, che sarebbero di fatto costretti
(per fatti che non possono essere in alcun modo a loro imputati) a lasciare
il paese in cui hanno sempre vissuto e a trasferirsi (a seguito della madre)
in un paese (la Nigeria) con il quale non hanno il benché minimo legame
e che offrirebbe loro possibilità di sviluppo e crescita (intese nell'ampio
senso di cui agli artt. 3 e 4 Cost.) ben inferiori rispetto a quelle di cui
hanno sino ad oggi goduto in Italia.
Si ritiene.
conclusivamente che il grado di pericolosità concretamente manifestato
dalla sig.ra Evbadazehi con tutta la sua condotta di vita in Italia (ivi compresa
la commissione del reato per cui è stata condannata) non sia tale da
esigere - quale necessaria misura "di tutela della collettività"
- la sua espulsione dallo Stato; e si valuta altresì, rispetto a tale
pericolosità, eccessiva e non proporzionata la predetta misura dell'espulsione,
in considerazione del complessivo grado di ingerenza che questa misura avrebbe
nella sfera privata e familiare della persona espulsa.
Alla luce di queste considerazioni il decreto di espulsione deve essere annullato.
La peculiarità della questione trattata costituisce giusta causa per
l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
annulla
il decreto di espulsione n. 584/02 emesso nei confronti di Evbadazehi Kate Edemakhionta
dal Prefetto di Torino l'8.3.02 e notificato il 12.12.02; compensa le spese
di giudizio.
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