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Attualità ANOLF
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Pubblicato il 5/9/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 207
Ministero degli Affari Esteri
Decreto 1° settembre 2000
Ulteriori disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1999, concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini somali in Italia;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/8/1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8/8/1998 n. 184, concernente le disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permesso di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6/3/1998, n. 40;
Considerati i sviluppi in corso verso la ricostruzione di autorità di governo in Somalia e l'esigenza di riconsiderare la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini somali in Italia tenendo conto delle condizioni particolari che tale situazione transitoria comporta;
Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la somalia;
DECRETA
Art. 1
La validità dei permessi di soggiorno annuali , rilasciati a cittadini somali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/8/1998, può essere estesa ha richiesta per una durata annuale rinnovabile alla scadenza.
Art. 2
1. Per l'identificazione dei cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare può essere fatto ricorso ad elementi tratti da:
a) documenti emessi dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991;
b) documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri;
c) certificazioni provenienti da soggetti che nel quadro del processo di ricostruzione dell'autorità statale in Somalia esercitano a livello centrale o locale una effettiva capacità di organizzazione amministrativa e civile; la valutazione dell'idoneità di tali soggetti é effettuata dal Ministero degli affari esteri in funzione degli sviluppi della situazione in Somalia.
2. Sarà altresì presa in considerazione l'ulteriore documentazione ritenuta probatoria e presentata dagli interessati volta ad integrare la documentazione di cui al comma precedente.
Art. 3
I titoli di viaggio rilasciati cittadini somali dalle questure competenti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro degli affari esteri il 1° febbraio del 1999, sono validi anche per la circolazione nei paesi aderenti agli accordi Schengen.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2000
Il Ministro degli affari ester i---------Dini
Il Ministro dell'Interno ----------------Bianco
Il ministro del Tesoro -----------------Visco
Il Ministro del Lavoro -----------------Salvi
N.B. Copia salvo errori ed omissioni - consultare la Gazzetta Ufficiale.