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Sentenze dei Tribunali
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TRIBUNALE DI PADOVA
PADOVA - UN CLAMOROSO "STOP" È STATO IMPOSTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE BOSSI-FINI.
Come era
successo nei mesi scorsi ad altri giudici, la nuova legge sull'immigrazione
è stata nuovamente dichiarata incostituzionale, e quindi inapplicabile.
Ieri mattina
il giudice padovano Sonia Bello non ha giudicato due immigrati clandestini,
che erano stati accompagnati davanti a lei per la convalida dell'arresto e il
conseguente processo per direttissima, come prevedeva la prassi.
Il reato
di ingresso clandestino in Italia prevede, infatti, l'arresto da sei mesi ad
un anno, l'immediata scarcerazione dopo il processo e l'espulsione dell'immigrato.
O, in alternativa,
l'accompagnamento in un Centro di permanenza temporaneo.
Se verrà nuovamente trovato in Italia scatterà nei suoi confronti
un altro provvedimento restrittivo, con una condanna più pesante.
Ieri mattina
i due immigrati sono comparsi davanti al giudice Sonia Bello accompagnati dal
pm Paolo Luca, che chiedeva la convalida degli arresti per violazione dell'ordine
del questore.
E' in questa
fase che è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale
della norma sancita dall'articolo 14 del Testo unico sull'Immigrazione.
E il giudizio
è stato sospeso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.
In questo periodo, paradossalmente, i due extracomunitari godranno di una sorta di impunità, nel senso che non potranno essere espulsi, in quanto mancherebbe il nullaosta da parte del giudice Bello, che ha rimesso gli atti processuali alla suprema corte motivando la decisione con il fatto che la normativa è in aperto contrasto con cinque articoli della Costituzione.
Innanzitutto
gli articoli 2 e 3, che tutelano l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarità
politica, economica e sociale. Ritiene, infatti, che il reato, di mera natura
contravvenzionale, vada esclusivamente a colpire lo straniero irregolare, dando
vita ad un quadro repressivo che non si concilia con i principi della solidarità.
Verrebbe
poi violato l'articolo 13, che tutela la libertà personale, in quanto
la normativa non rientrerebbe in quei casi eccezionali di urgenza e necessità
che impongono l'arresto in flagranza, ai quali soltanto è subordinata
la limitazione della libertà personale dell'individuo.
Il giudice
sostiene infine che siano violati anche gli articoli 97 e 111, che riguardano
l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'ordinamento della magistratura,
affermando che l'arresto obbligatorio, con conseguente giudizio per direttissima
entro 48 ore, produce conseguenze drammatiche sul regolare funzionamento degli
uffici giudiziari.
I giudici,
infatti, sarebbero costretti a restare in udienza a ritmo continuo, con conseguente
inevitabile rallentamento della trattazione dei processi ordinari.
(4 marzo
2003)
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