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Attualità ANOLF
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Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - S. O. n. 240
Legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Titolo I°
Disposizioni
di carattere finanziario
Art.
1
(Risultati differenziali)
1.
Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di
euro per l'anno finanziario 2003.
2.
Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di
euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno
2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Titolo
II°
Disposizioni in materia di entrata
Capo
I°
Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale
Art.
2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti:
", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo
l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)
1.
Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo
14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo
di 3.000 euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1
è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5.
La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito
del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo
di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le
prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione
per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)
fino a 15.000 euro, 23 per cento
b)
oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c)
oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d)
oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e)
oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo
non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo
e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni)
1.
Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli
articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a
29.500 euro;
b)
235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a
36.500 euro;
c)
180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
d)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
e)
25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c)
290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a
31.000 euro;
d)
230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a
36.500 euro;
e)
180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
f)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
g)
25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4.
Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2.
All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni
annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione
di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai
fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta
sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più
favorevoli.
4. La
deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione
della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5.
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete,
per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo
non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle
spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per
atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n . 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in
tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari
o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6.
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31
dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004";
all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati
i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato
alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie,
nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
8. Dopo
il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito
il seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione
i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili
come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9.
Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente,
a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo,
la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La
revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1,
lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno
inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11.
Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12.
Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è
applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13.
Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003".
Art.
3
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche)
1.
In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione
e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli
aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per
i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b)
fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo,
le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il
20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare
al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi
erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane
e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione
di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta
o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare,
ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della
Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base
dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio
della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa.
Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,
è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte
anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è
stabilita la data di inizio delle sue attività.
Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è
emanato entro il 31 gennaio 2003.
L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31
marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione
nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento
della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto
della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa
con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il
funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi
gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2.
All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: "Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali
e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa
fra loro".
Art.
4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti
da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b)
all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 34 per cento";
c)
all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al
53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2.
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per
cento.
Art.
5
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1.
Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino
al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b)
all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino
al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2.
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2)
i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse
in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per
la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c)
al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità dei dipendenti
e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d)
il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a)
euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b)
euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e)
dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della
produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato
nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e
nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività
istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma
non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro. 4-bis.
2.
In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e
in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti
positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. ";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3.
Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è
sostituito dal seguente: "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale
i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione
per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi
nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per
i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi,
sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero
da altre disposizioni di carattere speciale".
Capo
II°
Disposizioni
in materia di concordato
Art.
6
(Concordato preventivo)
1.
E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere
i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale
sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta
che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato,
ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui
al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli
oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è
ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2.
Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate
le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano
le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Art.
7
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni
pregressi mediante autoliquidazione)
1. I
soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del
presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più
periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a)
dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta
i predetti studi;
b)
dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti parametri;
c)
della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee
sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi
con le modalità di cui alle lettere a) e b).
2.
La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento
alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli
titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle
imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte
dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi
determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia
di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del
volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3.
La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a)
che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella
medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario
di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b)
che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569
euro;
c)
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218;
d)
nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale
conoscenza.
4.
In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003
le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.
5.
Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare
la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente
di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione
automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme
determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile
al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli
interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo
di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di
10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore
imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità
oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente
non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel
periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi
da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.
7.
La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al
comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8.
La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude
la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.
E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette
perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per
i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura
di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9.
La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale
ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10.
Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione
automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le
disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo
periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento
ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il
periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società
o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi
prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del
comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11.
La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento
e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice
penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di
impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto,
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento
e dell'atto di definizione in suo possesso.
12.
La definizione automatica non è revocabile nè è soggetta
a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari,
fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per
la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici
di coerenza economica, nonché i criteri per la determinazione delle relative
maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in
ciascun periodo di imposta.
15.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per
la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento,
secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
16.
I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
Art.
8
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1.
Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la
loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate
secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere
effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei
contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo
le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta
di cui al presente comma.
2.
I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine è
scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti,
su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa.
La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle
imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto
accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della
maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3.
L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro
il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero
ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa
da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per
rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione
integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi
degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la
dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date
indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior
credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito
spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le
modalità previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute
indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la
rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.
I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati
secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi prevista.
4.
In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al
comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso
la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma
riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17
dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti
che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione
di cui al comma 3.
5.
Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità,
anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta
un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento.
Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo
quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal
presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione
ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori
ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente,
del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la
preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni
accertamento tributario e contributivo;
b)
l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese
quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui
al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle
sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227;
c)
l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
d)
l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti
in corso.
7. Per
i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal
comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano
a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero
secondo le modalità ivi previste.
8. Gli
effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti
diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9.
In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con
invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5,
in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a)
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai
fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato
entro la predetta data;
b)
alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già
avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d)
del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale
conoscenza.
11. Le
società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato
la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo,
comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione.
La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi
contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione
della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato
i redditi prodotti in forma associata.
12.
La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai
sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata
ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità
applicative del presente articolo.
Art.
9
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I
contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo,
presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica
per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini
per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre
2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti
a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo
8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi
della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità
ivi indicate.
2.
La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo
d'imposta:
a)
ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui
ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata;
se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore
a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16
per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro,
la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 13 per
cento;
b)
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi
di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del
2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa
alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi
di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5
per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3.
Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a),
deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a)
a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di
redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di
arti o professioni;
b)
ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti
arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché
per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1)
450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a
10.000 euro;
2)
900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a
100.000 euro;
3)
1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore
a 200.000 euro;
4) 1.600
euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 500.000
euro;
5)
2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000
di euro;
6)
450 euro, per ogni 500.000 euro in più.
4.
Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun
periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con
le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria
quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di
ammontare inferiore a 200 euro.
5.
In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello
di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;
c)
2.000 euro, per gli altri soggetti.
7.
Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio
è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera
b), per ciascuno dei periodi stessi.
8.
Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di
cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità,
un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per
le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo unico.
9.
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente
o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della
liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo
delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione
automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale
sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il
perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a)
la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di
ogni accertamento tributario;
b)
l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c)
l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che,
ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge
si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività, anche
detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste, ferma restando
la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività
medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti
in corso.
11.
Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di
cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo
14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile
di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attività medesime.
12.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo
di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
13.
In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di
controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata
può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi
e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare
la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate
nella medesima dichiarazione.
14.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso
di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato
alla predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica
di cui al presente articolo sia stato già avviato un procedimento penale
per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative
a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al
comma 1.
15.
Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo
riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi
che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16.
I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17.
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del
21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi
da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto
rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17
marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle
rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per
il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
18.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità
applicative del presente articolo.
Art.
10
(Proroga di termini)
1.
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli
da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Art.
11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili)
1.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici
formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate
entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento
del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato
avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2.
Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione
di sanzioni e interessi.
3.
Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è
priva di effetti.
4.
Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini
per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni,
non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi
e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003.
Art.
12
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno
1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi
di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo
iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso
per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
2.
Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999,
i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo
2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facoltà attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato
il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di
versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da
parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei
relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.
Art.
13
(Definizione dei tributi locali)
1.
Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare
delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione
dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in
tutto o in parte non adempiuti.
2.
Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per
i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni
comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine
stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli
obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri
delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità
giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché
delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale,
di tributi erariali.
4.
Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità
e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai
rispettivi statuti.
Art.
14
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
1.
Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome
collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché
le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa
posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono
specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni
di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili
o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti
imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni
del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto
prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio
competente.
2. Sulla
base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti
ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture
contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto
ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data. Le quantità e i valori così evidenziati
si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi,
con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata
la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto
di accertamento o rettifica d'ufficio.
3.
I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi
documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle
passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi
o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità
di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei
relativi fondi.
4.
I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici
di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi
da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre
2001, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002.
5.
I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo
9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi
civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel
rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data, di attività in precedenza omesse; in
tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta un'imposta
sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui
al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano
le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta
sostitutiva del 13 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi
anche della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori
valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6.
I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di
cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. L'adeguamento può essere effettuato mediante l'iscrizione
come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle
esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.
L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori
iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta successivi.
Art.
15
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione)
1.
Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso,
gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni.
La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato
avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2.
La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali
di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: a) 30 per cento delle
maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle
maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000
euro; c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati
ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3.
La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi
di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo
comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante
dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti
dalla legge.
4. La
definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato: a) per
le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando
l'aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per
l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto
e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile
alle operazioni risultanti dal verbale stesso.
5.
I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati
entro il 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente
per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro
e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro
il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima
rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto
pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo
seguite.
6. La
definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a
quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo
comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in
base agli accertamenti definitivi.
7. Il
perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della
punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale,
nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti
in corso.
8.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003
restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi
di accertamento di cui al comma 1, nonché quelli per il perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Art.
16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1.
Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del
giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza
del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di
appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma: a) di 150 euro, se
il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro; b) pari al 10 per
cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000
euro.
2.
Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo
le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi
cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato
entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati
dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle
rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c)
per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo
dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni
non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della
lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati
e dai tributi in esso indicati.
4.
Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma
2, un separato versamento ed è presentata, entro il 21 marzo 2003, una
distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5.
Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni,
le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza
di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non
pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di
pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati
al comma 2; se iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento
di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle
somme già versate.
6. Le
liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono
sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7.
Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003
i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché
quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8.
Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali
e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti
per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono
sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La
predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione
o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la
stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato
alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari,
viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato,
il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è
richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere
impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
sua notifica.
9.
In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta
la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell'ufficio.
10.
La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati
esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non
sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 5.
Art.
17
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1.
Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,
nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo
17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro
il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo
o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per
ogni annualità dovuta. Il versamento è effettuato con le modalità
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa
comunque luogo a restituzione di quanto già versato.
2.
Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità
commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici
possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché
in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno
e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute
in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia
provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente
comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente
già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui
al presente comma, al 31 mar zo 200
3. Non
si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Capo
III°
Proroghe e altre disposizioni
Art.
18
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
1.
Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi
registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per
cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale.
La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari
del veicolo.
2.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a
quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo
della tassa automobilistica è pari a 50 euro.
Art.
19
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività
produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta
in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota
è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta
in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura
del 3,75 per cento".
2.
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni
dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al
2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio
2004".
3.
Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato
fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese,
per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo
dai rischi da dissesto idrogeologico.
4.
Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al
comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003".
6.
Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
Art.
20
(Emersione di attività detenute all'estero)
1. Le
disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio
e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003,
fatte salve le disposizioni che seguono:
a)
la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il
versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente
esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo
12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il
tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività
finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito
entro il 15 gennaio 2003;
c)
il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente
alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione,
la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità
per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti
le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli
anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati
non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano
dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e)
la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate
percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione
riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso
sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata
la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed
è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in
cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per
i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre
2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali
nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre
2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato
degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano
indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta
2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
2.
All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i trasferimenti
dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale
semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente
a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal
seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo
le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma
1".
4.
Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal
seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti
verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati
o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo
7, comma 1".
5.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal
seguente: "1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi,
nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti
tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie
o causali e possono esserne variati gli importi".
6.
La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non
ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti
le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art.
21
(Disposizioni in materia di accise)
1. Le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate,
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2.
Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le
disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
4.
Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
5.
Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6.
Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre
2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia
di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7.
Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote
delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion",
nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti,
entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
9.
I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10.
I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per
il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali
per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività
di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di
imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Il
comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente: "1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto".
12. Le
disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13.
All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di
lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno
2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno
2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14.
Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della
legge 1º dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero
11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
Art.
22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
1.
Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto
dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime
di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa
con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla
base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità
degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità
al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei
congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi
e congegni per il gioco lecito.
2.
L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente: "Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).
1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi
e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta
di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi
e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo,
i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni
sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto
testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono
la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche
in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì
che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche
solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio
o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata.
I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto
della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento
e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun
apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari
degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni
apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del
nulla osta e la scheda sono altresì consegnate,
insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro ulteriore cessione.
2. I
gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati
dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo
comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno,
in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3.
Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare
di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare
al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni
stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro
dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle
caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione
dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì
a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità
di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa
fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al
congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
4.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi
e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine,
con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato
di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita
la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni
apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda
esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai
cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia
del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme
agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5.
I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati
dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo
comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio
o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi
del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6.
Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di
cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7.
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria
effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle
sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche
temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno,
risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero
progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità,
è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore,
relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è
ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi
e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". 3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 110.
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c)
quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non
distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare
in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita
può essere superiore a 50 centesimi di euro.
8.
L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato
ai minori di anni 18.
9.
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo,
chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici
o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli
apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi
da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono
essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con
l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi
e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto
dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque
procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre,
essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro
degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se
l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in
caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente,
con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
11.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo
di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria".
4. L'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:"Articolo
14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento).
1.
Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate
sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è
effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo
il 1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio
2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme
di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In
tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003
degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti
e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo.
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo,
gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari
e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro
del relativo titolo.
2.
Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma
4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito,
ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo
di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3.
Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti
la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data
del 1º gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli
successivi:
a)
di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
b)
di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma
7 dell'articolo 110;
c)
di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7
dell'articolo 110.
4. Entro
il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco
lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari
individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi". 5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10.
Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è
consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto
delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale
vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività
diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso
finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle
di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le
pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi
inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11.
Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma
8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le
società di capitali.
12.
Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore,
previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple
libere con più di due eventi.
13.
L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno
degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento
delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14.
Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto,
al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto
della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita
se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le
misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo
33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre
possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili
esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti,
sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina
vigente.
16.
I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione
dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante
al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura
della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la riduzione,
in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta
unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa,
per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).
17.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
TITOLO
III°
Disposizioni
in materia di spesa
Capo
I°
Spese
delle amministrazioni pubbliche
Art.
23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
1.
Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali
delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri
per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi
natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione
per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi
intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente.
La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2.
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative
agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto
alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti
di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli
indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative
autorizzazioni di spesa.
3.
Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo
riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura
non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e
patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo
di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.
4.
Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei conti.
Art.
24
(Acquisto di beni e servizi)
1.
Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi
disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette,
con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della
normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore
a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di
progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c)
le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
3.
Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni
considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti
pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano
i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire
l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento
di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157.
4.
I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare
le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che
ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5.
Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata,
le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali
e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6.
Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il
monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni
quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse
di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente
ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime,
le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria sugli appalti pubblici.
7.
Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura
di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del
1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I
servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria
di settore.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme
di principio e di coordinamento.
Art.
25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1.
Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione
di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile
a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2.
Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle
somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi
o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione
di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni
si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in
ogni caso intendersi come franchigia.
3.
Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni
a pagamento.
4. Gli
importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima
applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può
essere inferiore a 12 euro.
Art.
26
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1.
Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione
dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità
di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario,
la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2.
Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo
il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a)
definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le
aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni,
e ne verifica l'attuazione;
b) approva,
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi
aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c)
valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di
grande valenza strategica rispetto alle direttive
di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d)
individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione
tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone
le modalità di realizzazione;
e)
valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica
da parte delle singole amministrazioni;
f)
stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano
le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto
dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g)
individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e per le isole minori;
h)
promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.
3.
Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione
e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d)
operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e)
garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della
certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo
di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso
di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6.
Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per
la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art.
27
(Progetto "PC ai giovani")
1. Nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito
un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono
le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il
Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici
e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione
degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a
tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
2. Il
comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
Art.
28
(Acquisizione di informazioni)
1.
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni
utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi
dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti
enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2.
Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al
collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze
può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato
o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero
dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al
fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo
104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti,
tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale.
4.
Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali
che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento
prive della codificazione di cui al comma 5.
5.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce,
con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6.
Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati,
le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno,
nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità
e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei
conti".
7.
Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
29
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
1. Ai fini
della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione
a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità
e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità,
con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2.
Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto
di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione
programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3.
Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario
di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari
a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e)
le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario
di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi
del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d)
le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti
con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per
lo svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il
secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è
soppresso.
9.
Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole
da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono
soppresse.
10.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il
disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno
2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato
del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d)
le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni
di crediti.
12.
Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia
e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può
essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo
finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione
definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel
7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al
fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno,
sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti
possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche
universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei
necessari controlli.
14.
Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112.
15.
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante
dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali
deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non
possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì,
tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per
l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo
a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli
obiettivi.
16.
Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio
dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo
non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero
dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti
del collegio inadempiente.
17. Le
province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti
a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata
per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo
annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio
dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese
successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale
e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà
comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento
del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando
non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti
entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo
nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano
le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio
sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci.
Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono
trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia
e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese
correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo,
i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo
provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano
entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
Art.
30
(Disposizioni varie per le regioni)
1.
Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa
di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di
parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli
confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e
delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con
il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo
6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso
bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse
è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica,
ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del
2001 è abrogato.
3.
All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le
parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla
base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003,
sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente: "Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.
2.
Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli
2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare
la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni
a statuto ordinario".
5.
Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro,
non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta
a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583
milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione
tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.
In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui
al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale
per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno,
è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali
pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è
autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo
è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti
che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento
del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
7.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
avviata con la regione Valle d'Aosta-Valle 'Aoste in apposita sede tecnica la
procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima,
per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo
Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8.
Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo
101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di
euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere
dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9.
Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia
Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi
al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle
formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma
9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali
della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno
2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
10. All'articolo
49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti:
"otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11.
Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo
101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già
assunti dalla regione.
12.
Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la
regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo
di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti
dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse
connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni
1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002,
nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli
anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno
sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari
a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni
2004 e 2005.
13.
La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento
per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi
dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14.
Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro
finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono
alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure
previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1.
15.
Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese
diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione,
i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto
la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo
di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita
al momento di commissione della violazione.
Art.
31
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1.
I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base
di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente
attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere
a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma
164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di
euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle
unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane
ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è
destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è
distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle
risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità
locale.
3.
Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali,
salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte
secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno
21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4.
Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5.
Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di
25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni
di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6.
Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità
montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato
di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti
per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000,
n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui
agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;
c)
l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale
ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente
alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per
l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF
di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è
istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella
misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio
dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano
le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.
9. Al
comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province"
e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle
seguenti: ", province e comuni".
10. A
decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui
all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo
restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo
degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente
nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento
dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b)
per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle
stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base
degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno.
Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
13.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 12.
14.
Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero
dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti
nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti,
a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione
al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente,
di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni,
ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti
a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione
in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della
determinazione definitiva dell'importo da recuperare.
15.
In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione,
come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga
formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate
le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per
il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale
sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette
disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di
dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
16. In
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini
per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che
scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente
alle annualità d'imposta 1998 e successive.
17.
All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato
dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4)
e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione
da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti".
18.
L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai
consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali
ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19.
Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici
giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del
Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza.
Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche
dati.
20.
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile,
ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità
idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21.
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro anni".
22.
Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze
dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità
di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Art.
32
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1.
Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.
In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei
conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine
di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti
del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20
del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai
soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire
i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi
di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni
o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la
loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4.
Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono
attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000
abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione
residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino
a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel
primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"159.114.224,77 euro".
Capo
II°
Oneri
di Personale
Art.
33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)
1.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003,
di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001,
le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'anno 2003".
2.
Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di
208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti
economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle
apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni
di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate
e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma
4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari
della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della
carri era diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma
4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori
somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno
2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non
saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia
con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale
valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo
dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato,
delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione
di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3.
Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
4.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti
per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo
e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione
della produttività.
5.
Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici
non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni
di ricerca".
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività
svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aero-navigante
e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede
elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di
sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia,
le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000
da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione
integrativa, rispettivamente ai profili del settore aero-navigante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso con tratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore
in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo
pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di
barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti
portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A
decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico
di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali
psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse
all'espletamento delle attività stesse.
Art.
34
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c)
di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
2.
In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato
il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate
non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti
alla data del 29 settembre 2002.
3.
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma
1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai
posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali
alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento,
di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137,
già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti
di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale
del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4.
Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché
quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate
per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
5.
In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità,
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro.
A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
6.
Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al
soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni
culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29
settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro
e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più
immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente
da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità
del fondo di cui al comma 5.
7.
Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle
predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali,
per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite
del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma
nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente
comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75
per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso
per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della
dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva
di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000
euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato
in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al
comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8.
In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è
autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un
contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore
a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma
2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto,
a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni
di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è
ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.
9. All'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni,
dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ".
10.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale
della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali
e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali,
nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 11.
11.
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri
e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni,
fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione
alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali
del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire
e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni,
entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano
un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del
personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità
interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno
2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato
prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse
al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui
onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è
altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle
attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire
le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
14.
E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore
dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti
di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15.
Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio
1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16.
E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore
dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono
escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione,
le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di
stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche
stabilite dalle regioni.
18.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno
2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31
dicembre 2003.
19. I
Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali
e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre
2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo
9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
20.
I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane
e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma
9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre
2003.
21.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche
in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare
i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle
pubbliche amministrazioni.
22.
Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti
previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità,
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti
a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni.
Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione ";
b)
al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
24.
Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
già differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";
b)
il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. In coerenza con la programmazione
del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che
si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso
di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Art.
35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina
e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma
in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma
trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a
determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento,
di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più
scuole.
2.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri
e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori
scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva
del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta
riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3.
Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza
degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione
del pasto nelle mense scolastiche.
4.
Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte
I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso
le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo
o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da
effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente
ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo
massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo
o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale
già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al
collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7.
Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono
destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di
posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di
cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Fermo
restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione
del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse
annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale
del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58
milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo
conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9.
Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi
di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione
dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore
scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale
stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire
anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza.
La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto
e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione
delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di
posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione
dei contratti.
Art.
36
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo
della vita)
1.
Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità,
dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti
ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli
emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei,
per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche
funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei
relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione
e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico
del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo
32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di
cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124,
ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995,
n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996,
n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Art.
37
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
1.
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito
dal seguente: "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente
una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che
sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle
più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è
inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto
della retribuzione ".
Capo
III°
Interventi
in materia di previdenza sociale
Art.
38
(Gestioni previdenziali)
1.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003: a) in 426,75
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS); b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I
medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento
di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle
somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4.
All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito della
percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per
cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della
famiglia".
5.
I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria
per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale
dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione
societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione
aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette
aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del
Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione
figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria,
di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel
Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6.
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe
tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari
di prestazioni che risiedono all'estero.
7.
Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto
conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo
3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995
è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1º gennaio 2003.
8. Il
comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come
modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo
25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1º gennaio 2003".
9.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale
prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani
residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di
cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni,
deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38,
un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché
di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale
da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia
con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo
della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto,
da eman are entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui
all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima
procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione
sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non può, in ogni
caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili
per tredici mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili
con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere
di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il
predetto incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici
mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del
requisito di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1,
della presente legge si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere
inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati
i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora,
viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente
rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
10.
E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati
alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti
o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11.
E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati
alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti
o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per
i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni,
diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità
libiche a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato
delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985,
n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
Art.
39
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1.
Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali
a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti
previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della
sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo
conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della
normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi
pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003,
799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
2.
Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma
3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
3.
E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro
per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo
18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione
degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.
4.
Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta
nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati,
comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo
mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo
del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
5.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta
nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti
ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per
la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti
dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali
(ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
8.
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati
in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente,
il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui
al comma 1 del predetto articolo.
9.
L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di
indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da
sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio
in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione
non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
40
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale
come accompagnatori dei ciechi civili)
1.
Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari
del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono
essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi
civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2.
Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono
un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento
per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata
dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi
professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per
coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento
è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennità
di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata
legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti
istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte
di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità
usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5.
Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4
sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art.
41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti
di solidarieta)
1.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva
spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego
di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze può disporre,
entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti
da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,
nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta
del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di
nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul
predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai
lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante
l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori
socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perchè predispongano piani
di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con
azioni di politica attiva del lavoro.
2. All'articolo
1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo
le parole: "nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002"
sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel
limite di 20 milioni di euro.
4.
All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo
modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione
è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569
per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5.
Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio
finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6.
L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può
proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate,
nel limite di 91 milioni di euro.
7. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali
operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore
alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata
ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.
8. All'onere
derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per
l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno
2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
9.
Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività
produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario
di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può
essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi,
ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali
non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10.
Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi
di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana
si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al
10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità
produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo
dei predetti periodi massimi.
11.
Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi
ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
12.
Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di
64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004.
All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art.
42
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito
con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture
e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi
e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto.
La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.
Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma
1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività
e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono
all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni
pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto
riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il
regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato,
nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare,
per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione
è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti
alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando,
nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di
pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere
dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile,
le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza
si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le
fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa
vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al
fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni,
è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da
quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI,
in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati
dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla
unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
5.
Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso
è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso
l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito,
sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6.
Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è
integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa
della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti
i dirigenti di aziende industriali.
7.
E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della
somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione
dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 4
10.
Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare
complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza
contabile.
Art.
43
(Norme in materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c)
la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione,
relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti
per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per
il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2.
L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente: "Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale,
su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio
delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport,
sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altreì, integrata
o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ".
3.
Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i
compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo
3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di
cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di
replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito
per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane
esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche
per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere
non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i
periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
Art.
44
(Abolizione
del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)
1.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva
pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58
anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2.
Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati
di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti
trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono
accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere
dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione
lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento
minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il
numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma
dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità.
Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate
al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più
vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione
di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data
del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma
1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003.
Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta
pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto
di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora
essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è
considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita.
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento
provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
3.
Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione,
che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo
e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta
in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi
interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione
relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente
ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno
sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere
la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto
che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di
gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e
si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4.
Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo
modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato
può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento
di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza,
applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa
alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente
al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo,
su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda
erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione
del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di
cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento
viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata
di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
5. Dalla
data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica,
ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di
trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali
da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative
sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione
ai sensi del comma 3.
6.
In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi
delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla
riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota
di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono
incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori
2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore
secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta
gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato
al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati;
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità
di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli
enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al
presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Art.
45
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
1. In
sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti
nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore
all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori
diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti
agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente,
di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche
il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore
a novanta giorni. E' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo,
con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali è
possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le
modalità di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette
modalità di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite
in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore
a 10 milioni di euro per l'anno 2003.
Art.
46
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri
del lavoro)
1.
Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato
dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni
legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi,
comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni.
Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con
propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1
per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando
prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono
diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno
delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare
per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.
3.
Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni
e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite
per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali
delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le
modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni
di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia,
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In
caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti,
i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
6. Per
far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione
dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine
di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica
con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani
non autosufficienti, è conferito alla federazione medesima, per il triennio
2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art.
47
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
1.
Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo
aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni
di euro per l'anno 2003".
Art.
48
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di promuovere,
in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite
in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle
imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere
istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura,
del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo
denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita
sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere
costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure
come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I
fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative
sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate
affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione
dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità
alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi
e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità
dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì
la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità
o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può
disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi.
Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per l a formazione continua" con il compito di elaborare
proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche
in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio
è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale
per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio
si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete
alcun compenso nè rimborso spese per l'attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.";
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli
1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali";
c)
il comma 7 è abrogato;
d)
il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da
destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato
al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.";
f)
il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono:
a)
per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b)
per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito
della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma
ed al comma 10".
2. I
fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi
alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dal presente articolo.
Art.
49
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex
Jugoslavia)
1.
I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati
rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso
alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni
rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite
le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione
può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui
diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità
estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da
effettuare entro il 31 dicembre 2003.
2. Le
economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico
fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni
in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex
Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.
Art.
50
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è
sostituito dal seguente: "1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo
per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in
possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai
requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, è
riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante
in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda
di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate
allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare
dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta
domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari
non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui
al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1º gennaio 2003, il trattamento
provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina
medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, è inserito il seguente: "1-bis. I lavoratori rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui
al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza,
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano
i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo
12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già
maturato detti requisiti anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine
di decadenza del 28 febbraio 2003.
Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia
di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per
facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003,
mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare
un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione,
superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata
nell'ambito del Fondo.
4. I
lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili
e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per
l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività
lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa,
ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata
del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003,
detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con
la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La
domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità
con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività
che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.
L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998,
che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è concesso con le modalità
previste per l'assegno anticipato.
5.
All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente
agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente
agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono
attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno
2002.
6.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949
milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni
per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per
l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
7. Le
istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in
base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
Art.
51
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A
decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli
sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici
alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva.
2.
L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti
in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai
quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
Capo
IV°
Interventi
nel settore sanitario
Art.
55
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure
termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti
individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità
28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per
cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa
per un importo di 50 euro.
2.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo
4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura
dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo
8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3.
Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il
Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la
compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000,
n. 323.
4.
Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi
anche i seguenti:
a)
l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e
5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa
verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b)
l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni
che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità
nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c)
l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del
significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento,
presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa,
con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana,
in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche
e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità
organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario
e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente
al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie,
per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate
complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione,
da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati
raggiunti;
d)
l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica
dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio
economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende
ospedaliere autonome.
5.
Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, è abrogato.
6.
Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o superiore a lire 200.000"
sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94
e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita
al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche
e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti
di fatturato, di cui al presente comma".
7.
Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei
medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001,
n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8.
La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto
del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella
misura massima del 20 per cento.
9.
Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al
comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini
e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il
codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione
della carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento.
12.
Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2,
della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008.
13.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute,
per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto
il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe
dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato
2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno
dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte
del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i)
variazione del produttore.
16. Il
richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto
pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità
22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni
dalla data di notifica.
17.
Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma
1 dell'articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39.
18.
Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto
a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione
della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di
Roma.
19.
Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante
finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005
e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura
massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno
2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono
al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi
espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
20. A
decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato
all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è
elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due
anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21.
Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica
(CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale
di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie
utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, ";
c)
nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli istituti"
sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate annualmente le categorie
degli istituti" e le parole: "e la misura massima dello stesso"
sono soppresse.
23.
La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio
di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,
medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio
di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";
c)
al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo
della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
il caso di autofinanziamento".
25.
Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri
e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi
nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal
1º luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il processo
di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui
alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
26.
Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui
l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto
programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.27.
L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito
dal seguente: "9. E' Istiuita la struttura tecnica interregionale per la
disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale,
è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento
di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto
previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo
30 marz o 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".
Art.
53
(Medici con titolo di specializzazione)
1.
Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto,
ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Art.
54
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal
1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti
dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2.
Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal
Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni
e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3.
La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni
stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati
richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
55
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico)
1. All'articolo
5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilità finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei
bilanci regionali".
Art.
56
(Fondo per progetti di ricerca)
1.
E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di
rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e
all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla
ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle
finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto
sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse,
assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti
che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo
e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle
risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai fondi strutturali.
Art.
57
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1.
Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici,
organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire
e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti
in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2.
La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del
Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta
dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta
da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono,
inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale
della valutazione dei medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della
salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore
di laboratorio.
3.
La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati
una sola volta.
4. La
Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali
e stranieri.
5.
Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei
dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici
e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003
e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
Art.
58
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1.
Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati
con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto
un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche
che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca
e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica
anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia
sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento
in Europa.
2.
Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è
sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti
criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la
spesa farmaceutica:
a) volume
annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b)
rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto
alla media degli investimenti del triennio precedente;
c)
livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e)
numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del
personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni
precedenti;
f)
incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio
nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei
criteri di cui al presente comma e l'entità massima del "premio
di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento
del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3.
I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art.
59
(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)
1.
Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate
nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti,
anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro
che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente
o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie
neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili
dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Capo
V°
Finanziamenti
degli investimenti
Art.
60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1.
Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente
agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in
fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato
di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato
i n merito alle singole misure di incentivazione.
2.
Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate
in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento,
con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati,
includenti quelli sulla relativa localizzazione.
3.
Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito
Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità
assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area
e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti
da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché
quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale,
di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti
le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo.
A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività
produttive.
4.
Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della
quota percentuale di cui al precedente periodo.
5.
Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento
degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
6.
Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività
produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo
2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero
delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando
le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare
con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento
delle attività previste dalle stesse convenzioni.
Art.
61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1.
A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge
30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo,
con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003,
di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.
2.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b)
per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia
complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla
base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4.
Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5.
Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di
dare immediata applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo
72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Al
fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico
della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a
tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto,
di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì
elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su
quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7.
Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo
del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9.
Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate
dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri
statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali
e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento
di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie
è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle
aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
10.
Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal
Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti
dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento
delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/ 1999, e una quota
pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché
alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11.
All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma
1, è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dal finanziamento
i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria
delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.".
12.
All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma
3, è inserito il seguente: "3-bis. La società di cui al comma
1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze
ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con
i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette
operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi
di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi
suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE".
13.
Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni
in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai
sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti
nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale,
in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.
L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio
di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale,
nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione
di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione
e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi
dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia
delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione
del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto
al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
Art.
62
(Incentivi agli investimenti)
1.
Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia
di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché
di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione
i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma
di crediti di imposta:
a)
i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla
data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza
dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione
degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie
degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti
interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti,
le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da
utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati
sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine
per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti
di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi
del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione
dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra
lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a
250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei
crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante
dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima
della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito
per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b)
i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia
delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera
a), sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita
fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno
2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c)
a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di
imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili
alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensità
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla
deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il
contributo spetta nella misura della intensità fissata per tali aree
dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente
lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta
secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti di 30
milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo
precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea;
d)
i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla
lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire
il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella
medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento
non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli
altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza
non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388
del 2000;
e)
le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare
investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le indicazioni
di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come
modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate
con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
f)
le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere
d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi,
secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno
nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In
ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento,
è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello
nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento,
nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno
successivo;
g)
qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza,
ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per
ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto
al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici
mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;
h)
l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate
per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione
al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello
stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2003 al 2006;
i)
i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio
in cui sono effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare
dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità
di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato
nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
2.
E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
3.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
"pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno
2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno
2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250
milioni di euro per l'anno 2005.
5.
I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno
dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30
settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta
derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante
da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.
6.
In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto
stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste
dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462.
7.
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253;
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.
Art.
63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c)
per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le
disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare
quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni
che determinano incremento della base occupazionale.
2.
Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere
attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti
comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo
periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a
tali date, in caso di incapienza.
3.
Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo
e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare
al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva
contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,
emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione,
l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi
del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente
possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato
espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai
sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni
successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati
nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle
istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998,
n. 311.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione
dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano
i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725
milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178.
Art.
64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1.
A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62,
comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui
sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza
del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo
provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche
sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura
di gestione.
2.
Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni
e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi
pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art.
65
(Operazioni sui titoli di Stato)
1.
Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con
effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari
valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia. Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati
con apposita convenzione.
2. A
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita
conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio è
integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma
1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3.
A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia può
utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione
dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti
alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è
pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione
che residua dopo il concambio.
4.
E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.
Art.
66
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1.
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare
e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione
regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione
del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti
di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese
le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti
aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2.
I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative
di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al
fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese
agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio
2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art.
67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1.
La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni,
concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10
milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218.
2.
I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi
compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati
dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1.
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare
l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo,
causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità
di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo
di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera
b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni,
a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione
e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite
dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli
importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei
programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d)
l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute
per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo
trasferito ai sensi del comma 2.
4.
All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera
a), è inserita la seguente: "a-bis) interventi strutturali e di
sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti
ovini: 2,5 milioni di euro;".
Art.
69
(Misure
in materia agricola)
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del
17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi
di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità
europee".
2.
Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di
Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonché ai
sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunità europee".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali,
nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora
istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti
il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta
dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che
si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle domande".
4.
Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85
milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004" è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal
1º gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive
modificazioni".
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero
presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente
decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere
dal 1º gennaio di ogni anno".
6.
Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro
prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è
prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato
di due anni".
8.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio
2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003
è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze
connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio,
del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995.
9.
Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore
bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni
di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145,
comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di
euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18
maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10.
Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di
quella zootecnica"; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse
le parole: "esclusa quella zootecnica".
11.
All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo
le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere
a) e b)".
12.
Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo
per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
13.
Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è
esteso" è inserita la seguente: "esclusivamente".
14.
Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico
con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della
politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della
pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15.
In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie
per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo
comma 14.
16.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo
67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano
i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni".
18.
All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione " sono inserite
le seguenti: "e di indennizzo".
Art.
70
(Fondo rotativo per la progettualita)
1. I
commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a)
"54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti
il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle
esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale,
dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti
dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione
alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio
ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi
inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette
a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno
il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché
per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro
il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
non localizzate nelle predette aree depresse";
b)
"56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i
limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti
del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base
delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il
dieci per cento del costo presunto dell'opera. 56-bis. Nello stabilire le modalità
di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a
4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
b)
provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità
dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";
c)
"57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio
di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause,
le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura
rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo".
2.
Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3.
Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del
Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni,
da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere emanato".
4.
Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del
Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni,
da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere emanato".
Art.
71
(Fondo
rotativo per le opere pubbliche)
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è
istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito
il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il
Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato
dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con
proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.
Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b)
concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il
Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta
garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione
o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo
equilibrio economico-finanziario.
5.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni,
modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi
rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della
decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato
per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6.
Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo
di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata,
in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto
delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione
strategica di preminente interesse nazionale.
Art.
72
(Fondi rotativi per le imprese)
1.
Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi
cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio
dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno
stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c)
il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3.
Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali
di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede
con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.
Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi
comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni
di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento.
Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi
alle disposizioni di cui al presente articolo.
5.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in
conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività
produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma,
e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli
effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione
temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui
alla citata legge n. 488 del 1992.
Art.
73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con
delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività
produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche
in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da
quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del
1989, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato
o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta
del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi
settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2.
Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti
nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai
sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero
delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è
finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti,
nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso
ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3.
Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero
delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato
di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4.
L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione
da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art.
74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
1.
Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione
e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e
medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c)
gli indici di criminalità locali.
Art.
75
(Interventi ferroviari)
1.
Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione
di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione
della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacità
", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie
per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali
secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico
dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito
nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento
economico del "Sistema alta velocita/alta capacità".
2.
Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa
alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacità",
il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti
contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario
per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto
degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso
del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce
il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della
nuova concessione.
3. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse
di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione
della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione
e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacità".
4.
I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocita/alta
capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti
concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo
debito.
5.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare
l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso
l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo
48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente: "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro,
desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale,
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato
entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data della sua emanazione".
Art.
76
(Interventi stradali)
1. All'articolo
7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS
in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società
per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del
capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce
gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS
Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività
di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile.
1-ter.
Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio
decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare
dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello
stesso. 1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del
valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis
e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter.
E' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali
alle attività della stessa società e già trasferite in
proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo
è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale
e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti
l'eventuale ristrutturazione societaria";
b)
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS
Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143";
c)
al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d)
al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni
sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Agli atti ed operazioni
connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75";
f)
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I mutui e i prestiti
in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità per l'ammortamento del debito".
2. Per
il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo
19, comma 1, lettera i), della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzata
la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.
Art.
77
(Interventi ambientali)
1.
Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione
per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico,
mediante la stipula di apposite convenzioni.
2.
Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo,
il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al
versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile
1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3.
Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività
industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato
I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione
nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo
stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione
di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli
oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati
in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a
carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le
predette spese.
6.
Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla
lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di
1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7.
All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti
i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione
e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni
dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta
del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi,
calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine
di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento
delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione
delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo
dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi
dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1º
gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003".
Art.
78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1.
La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale
pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art.
79
(Limiti di impegno)
1.
Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati
nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Capo
VI°
Altri
interventi
Art.
80
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
c)
all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I crediti
di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".
2.
Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività
produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione
di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi
in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini
della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi
o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita
degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno
o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è
effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al
fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione
e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli
enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere
del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle
condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità
all'eventuale cessione.
6.
Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività,
di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi
che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere
la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione
per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli
1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7.
Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo
1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati
in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda
di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora
tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte
precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo
periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto
nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per
la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti
tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri,
la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è
autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito
il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento
di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e
2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia
di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione
di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di
1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede
nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato
9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile
dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno
2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della
Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi
precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente
legge.
9.
Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio
antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization)
è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10.
All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della
legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne dà comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite
le seguenti: "nonché all'INAIL".
11.
All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio
2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono
inserite le seguenti "e all'INAIL".
12.
All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "è data facoltà all'INAIL di
accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento";
b)
le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria"
sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale
tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più
ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione
universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale
non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
14.
Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio
2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno
luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i
relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per
le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente
in un periodo pluriennale.
15.
Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova
capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli
stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003,
di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi
in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni
fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.
Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di
euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni
rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di
cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti
come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.
18.
Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative
al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto
dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato
ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le
quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004.
Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni
sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19.
Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per
la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del
medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
b)
all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto",
"quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12,
13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".
21.
Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari
di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito
un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto
piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte
delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
22.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949,
n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle
d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione
nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e
di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata,
a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui
al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente.
23.
Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento del pedaggio
di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento
dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario
del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
24.
Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare
annualmente.
25.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso
è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa
ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno
del Parco.
26.
All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli erogati
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
27.
Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana
all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero,
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28.
Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi
previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità
ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione
civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le