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Attualità ANOLF
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Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002
Decreto del 21 marzo 2002
Determinazione dei Paesi meno avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2002/2003.
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Vista
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39,
comma 5;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ed, in particolare,
l'art. 46;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile2001 "Disposizioni
per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"
ed, in particolare l'art. 13, comma 5;
Vista
la nota in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero degli affari esteri
- Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo suggerisce, per una maggiore
corrispondenza con le finalità della normativa e con i bisogni di studenti
provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati, di integrare l'elenco dei
Paesi a "basso sviluppo umano" così come definito in base agli
indicatori statistici elaborati per il 2001 dall'United Nations Development
Program, con quello determinato in ambito Nazioni Unite dei Paesi meno avanzati
caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art.
1.
1. Ai fini
della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione
applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato in premesse, agli studenti
dei seguenti Paesi:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo Repubblica democratica del, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao Peoples Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.
Art.
2.
Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.
Il presente
decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21
marzo 2002
Il Ministro:
Moratti