Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati:
Proposta di
ELEMENTI PROCEDURALI
da considerare nella
stesura del regolamento
(ex art. 1-bis, comma
3 dell'art. 32 della L. 189/02)
A) Principi e
garanzie procedurali di carattere generale
1. Protezione dei dati e contatti con
i richiedenti asilo
Garantire la
confidenzialità dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del
richiedente.
Non potranno esserci
contatti con le autorità diplomatiche/consolari dei paesi di origine (a meno che
il richiedente asilo non sia esplicitamente consenziente).
Riferimenti
F Proposta modificata di Direttiva UE
sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 22:
"1.
Gli Stati membri non rivelano le informazioni relative alle singole
domande di asilo alle autorità del paese d'origine del richiedente
asilo.
2.
Gli Stati membri emanano apposite misure affinché le informazioni
necessarie per l'esame della pratica di un richiedente asilo non siano ottenute
dalle autorità del suo paese d'origine secondo modalità che potrebbero rivelare
loro che il richiedente ha presentato una domanda di
asilo."
F Dl. Lgs. 286/98 T.U. delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero - art. 1, co. 7
F Decreto del Ministero dell'interno
415/94 "Regolamento per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 della
L. 241/90" - art. 4
Diritto del richiedente
asilo di contattare l'ACNUR e viceversa, in tutte le fasi della
procedura.
Il richiedente asilo
potrà contattare ONG (p.e. selezionate dal servizio centrale di cui al comma 4
dell'art. 1-sexies dell'art 32) e avvocati, in tutte le fasi della
procedura.
Riferimenti
F
Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata
dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR* (28a sessione) nel 1977 - para.
e/(iv) "il richiedente (… )
dovrebbe anche avere la possibilità - della quale dovrebbe essere debitamente
informato - di mettersi in contatto con un rappresentante dell'Alto Commissariato per i
Rifugiati;"
F
Proposta
modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo
(COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 21:
"1. Gli Stati membri permettono che
l'ACNUR:
a) abbia accesso ai richiedenti
asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in zone
di transito portuale o aeroportuale;
b) abbia accesso, previo consenso
del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo
svolgimento della procedura e sulle decisioni rese;
c) nell'esercizio della funzione di
controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra,
presenti pareri a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della
procedura sulle singole domande di asilo.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad
altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR nel territorio dello Stato
membro, conformemente a un accordo con quello Stato
membro."
2. Richiedenti asilo
arrivati in frontiera o nel contesto di sbarchi
Dare una
definizione del termine "richiedente asilo", p.e. come "persona che ha - in
qualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altra forma - espresso
l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o di voler
beneficiare di altre forme di protezione.
Provvedere che i
(potenziali) richiedenti asilo siano tempestivamente informati dei loro diritti e assicurare
che essi siano effettivamente messi in grado di presentare domanda di asilo e
prevedere, oltre quello dell'ACNUR, il coinvolgimento di organismi
non-governativi qualificati anche in questa prima fase della
procedura.
Prevedere - ove
necessario - l'utilizzo di interpreti qualificati.
Riferimenti
F
Conclusione n.
8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato
Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para. iv: “Il Comitato Esecutivo raccomanda (...) che (...) il richiedente dovrebbe avere
le facilitazioni necessarie, compreso l'ausilio di un valido interprete, per
presentare il proprio caso alle autorità interessate”.
F
Proposta
modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM
326/02 del 18.6.2002) - art 9:
"1. In relazione alle procedure di cui al
capo III (= procedure di primo grado) della presente direttiva, gli Stati membri
provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti
garanzie:
a) il richiedente asilo viene
informato della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire. Tali
informazioni vanno fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa
esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi ai doveri
descritti agli articoli 16 e 20, paragrafo 1;
b) il richiedente asilo dispone,
laddove ragionevole, dei servizi di un interprete per spiegare la propria
situazione nei colloqui con le autorità. Gli Stati membri reputano ragionevole
mettere a disposizione questi servizi quando l'autorità accertante convoca il
richiedente a un colloquio personale prima di decidere sulla domanda. In questo
e negli altri casi in cui le autorità competenti ricorrono a un interprete, i
servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi
pubblici;
c) non viene negata al
richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con altre
organizzazioni che operino per suo conto nel territorio dello Stato membro,
conformemente a un accordo con quello Stato membro;
d) la decisione dell'autorità
accertante relativa alla domanda di asilo viene notificata o comunicata al
richiedente asilo con anticipo ragionevole e secondo metodi appropriati. Se il
richiedente è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati
membri possono scegliere di notificare o comunicare la decisione a
quell'avvocato o consulente anziché al richiedente
asilo;
e) il richiedente asilo viene informato
della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole
supporre possa capire, quando non sia assistito o rappresentato da un avvocato o
altro consulente legale. Il richiedente viene contestualmente informato dei
mezzi per impugnare un'eventuale decisione
negativa.
2. Ciascuno degli adulti a carico di
cui all'articolo 5, paragrafo 4, è informato in privato della possibilità che le
autorità competenti lo convochino per informazioni sulla sua domanda d'asilo
prima che l'autorità accertante prenda una decisione al
riguardo."
3.
Trattenimento nei centri di identificazione
Considerando che il
"trattenimento" non è inteso come una forma di restrizione della libertà della
persona ai sensi dell'art. 13 Costituzione, il regolamento deve definire quale
altra forma di "trattenimento" si intende applicare.
Qualsiasi sia la forma
del trattenimento, ai richiedenti asilo ospitati nei centri di identificazione
deve essere comunque garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare
liberamente con l'esterno.
Per quanto riguarda
altri aspetti relativi alla gestione dei centri, il regolamento potrebbe
utilmente far riferimento, ad alcuni parti della cosiddetta "carta dei diritti e
dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza
temporanea" del Ministro dell'interno del 30 agosto 2000, tenendo tuttavia
presente la sostanziale differenza tra il trattenimento nei CPT di stranieri
colpiti da decreti di espulsione e quello dei richiedenti asilo nei centri di
identificazione.
Prevedere che i minori
non accompagnati non devono essere soggetti al
trattenimento.
Prevedere inoltre che il
trattenimento non sia automatico nei confronti di coloro che si presentano
spontaneamente alle autorità competenti, anche se hanno fatto ingresso
irregolare o si trovano in condizione di irregolarità,
4. Commissioni
territoriali (CT)
Le CT operano in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Predisporre che i membri
delle CT siano messi in grado di poter dedicare tempo necessario al lavoro nelle
CT ovvero che si possano occupare del lavoro nella CT - a seconda delle esigenze
- a tempo pieno.
Assicurare un adeguato
supporto amministrativo e logistico alle CT.
Assicurare la
disponibilità di un numero sufficiente di interpreti
qualificati.
Garantire una presenza
adeguata di personale femminile tra i membri delle CT.
Assicurare che i membri
delle CT e gli interpreti siano adeguatamente qualificati, formati ed aggiornati
periodicamente per svolgere il loro delicato compito.
Indicare il "manuale
sulle procedure per la determinazione dello status di
rifugiato", pubblicato dall'ACNUR
nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella
proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme
sussidiarie di protezione come principali punti di riferimento per la
valutazione delle domande di asilo.
Riferimenti
F
Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato,
adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para.
g:
"(…) Il Comitato
Esecutivo (…) chiede all'Alto Commissariato di considerare la possibilità di
pubblicare - come guida per i Governi - un manuale relativo alle procedure e
criteri per la determinazione dello status di rifugiato e di rendere note - con
il dovuto rispetto per il carattere riservato delle domande individuali e delle
situazioni particolari - decisioni significative sulla determinazione dello
status di rifugiato."
F
Proposta di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello
status di protezione (COM 2001/510, 2001/0207-CNS)
5. Garanzie
procedurali addizionali durante l'esame in prima
istanza
- garanzia che
l’interessato, anche con l’ausilio di persona di fiducia od associazione, possa presentare memorie aggiuntive o
documentazione di supporto in ogni fase del procedimento;
- predisposizione di uno
schema di domande base per assicurare uno standard minimo di raccolta uniforme
di informazione su ciascuna domanda;
- redazione di un verbale
esaustivo e/o registrazione dell'audizione;
- indicazione dell'ora
dell'inizio e della fine dell'audizione nel verbale riletto al richiedente in
una lingua da lui conosciuta;
- in casi particolari:
previsione della possibilità di audizione da parte di un membro femminile della
CT;
- ove necessario:
previsione della possibilità di chiedere l’assistenza di uno specialista (p.e.
psicoterapeuta);
- annotazione negli atti
della CT se la decisione sia stata presa all'unanimità o a
maggioranza;
- notifica della decisione
- adeguatamente motivata - della CT in una lingua conosciuta dal richiedente
;
- diritto del richiedente
asilo di acquisire - anche tramite avvocato o soggetti portatori di interessi
diffusi - copia della documentazione che lo riguarda.
Riferimento
F
L 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - art. 3, co. 1: "Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere
motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione
alle risultanze dell’istruttoria."; art. 9: "Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento"; art. 22. co. 1: "Al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento è riconosciuto a
chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite
dalla presente legge".
6. Commissione nazionale per il
diritto d'asilo (CN)
La CN opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Per mettere la
CN in grado di svolgere i compiti previsti dall'art. 1-quinquies, comma 3, la CN
deve essere dotata di sufficienti mezzi e di adeguato personale di supporto
(p.e. esperti in diritto internazionale, diritti umani, archivisti per quanto
riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).
Le decisioni riguardanti
le attività della CN, nonché quelle sulla cessazione e la revoca dello status di
rifugiato, sono prese nelle riunioni nelle quali partecipano almeno la
maggioranza dei componenti.
Prevedere il
coinvolgimento istituzionale dell'ACNUR nell'attività di formazione e di
aggiornamento, sia dei membri delle CT che degli
interpreti.
Nel contesto
delle decisioni sulla cessazione o la revoca dello status di rifugiato
l'interessato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente dalla CN;
inoltre la CN può altresì disporre d'ufficio l'audizione del richiedente (con le
garanzie di cui ai paragrafi 5 e
6).
Indicare il "manuale
sulle procedure per la determinazione dello status di
rifugiato", pubblicato dall'ACNUR
nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella
proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme
sussidiarie di protezione come principali punti di riferimento per l'attività di
indirizzo, previsto dall comma 2 dell'art. 1 quinqies, nonché per le decisioni
sulla cessazione e revoca dello status di rifugiato.
Verranno redatti
rapporti periodici sul lavoro delle CT e della stessa CN, contenenti, tra
l'altro, indicazioni statistiche.
7. Protezione umanitaria
Nella
definizione dello status da attribuire a coloro per i quali la CT abbia deciso
che esistano i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n.286/98,
equiparare, per quanto possibile, lo status di protezione umanitaria a quella
dei rifugiati, in particolare rispetto agli atti amministrativi ed al
ricongiungimento familiare.
Il regolamento
potrebbe sanzionare l'attuale prassi amministrativa, prevedendo però misure atte
ad evitare i ritardi e i periodi di incertezza durante l'eventuale attesa della
decisione sul rinnovo.
- rilascio di un permesso di
soggiorno valido per un anno, esteso al lavoro e allo
studio.
- rinnovo da parte della
Questura in casi "palesi" di continuo bisogno di protezione (onde evitare un
inutile sovraccarico di lavoro per Questure e CT) e rinnovo di casi dubbi dietro
parere favorevole da parte della CT che ha deciso in prima
istanza.
- possibilità per il
beneficiario della protezione umanitaria di presentare alla CT i motivi per il
continuato bisogno di protezione umanitaria per iscritto o tramite nuova
audizione davanti alla CT competente;
- specificare che il
possesso di un passaporto nazionale non è una condizione per il rilascio e il rinnovo del
permesso;
- prevedere possibilità
del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri.
Riferimento
F
La prassi amministrativa generalmente adottata nel passato era di rilasciare ai
richiedenti asilo non riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma
"raccomandati" dalla stessa Commissione Centrale per una protezione umanitaria,
un permesso di soggiorno ex-art. 5,6 del D.Lgs. 286/90, con autorizzazione a
lavorare/studio, valido per un anno, rinnovabile. Recentemente il rinnovo viene
subordinato ad un parere favorevole da parte della Commissione Centrale che
quindi valuta nuovamente caso per caso. Purtroppo, in questo contesto si sono
spesso verificato dei ritardi che hanno lasciato le persone senza un permesso di
soggiorno valido per un certo periodo di tempo che peraltro cosi hanno perso (o
rischiavano di perdere) il lavoro.
8. Riesame della domanda
respinti da parte della "CT integrata"
Specificare che
il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura
semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni
(a meno che non abbia rinunciato esplicitamente e per iscritto rinunciato alla
facoltà di presentare richiesta di riesame).
Garantire
adeguata informazione al richiedente asilo sulla possibilità di chiedere il
riesame e/o fare ricorso; adeguata
assistenza legale (p.e. tramite consulenze legali, anche attraverso personale
qualificato di organismi non-governativi riguardante il riesame e effettiva
possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio per il
ricorso).
Prevedere che
nel contesto del riesame si procede ad una nuova audizione del
richiedente, se
richiesto almeno da un membro della CT integrata.
Indicare in forma
esplicita che la richiesta di riesame è compatibile con la presentazione, anche
contestuale, del ricorso.
9. Ricorso nella procedura
semplificata: Autorizzazione a rimanere da parte del
Prefetto
Adeguare, almeno nella
sostanza, la normativa italiano al testo della Proposta di Direttiva UE sulle
procedure di asilo, definendo i criteri per il rifiuto dell'autorizzazione a
rimanere sul T.N. da parte del prefetto, previsto dal comma 6 dell'art. 1-ter
dell'art. 32. Stabilire quindi - in analogia alla procedura accelerata, prevista
da detta proposta di Direttiva - che il prefetto potrà rigettare la richiesta di
sospensione del provvedimento di allontanamento solo nei seguenti
casi:
-
domanda inammissibile ai sensi dell’art. 1, co. 4 Legge
39/1990;
-
decisione negativa già adottata dal giudice competente per il ricorso
avverso un precedente provvedimento di espulsione, e assenza di elementi nuovi
(sul richiedente e sul suo paese);
-
domanda ripetuta senza adduzione di alcun elemento che motivi una nuova
decisione positiva;
-
esistenza di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
Stato.
Riferimenti
F Proposta
modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM
326/02 del 18.6.2002) - art 40: "Procedimenti di
verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura
accelerata
1. Gli Stati membri stabiliscono per legge
i casi in cui i richiedenti asilo che propongono ricorso avverso una decisione
presa con procedura accelerata, ovvero ne chiedono la verifica, non devono
essere autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito
del ricorso o della verifica.
2. In questi casi, gli Stati membri
provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del
richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale,
può rimanere nel territorio dello Stato membro.
3. Non può esservi espulsione fintanto che
il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono derogare nei seguenti
casi:
a) la domanda di asilo è considerata
inammissibile ai sensi dell'articolo 25;
b) il giudice ha già respinto una
domanda del richiedente asilo diretta a rimanere nel territorio dello Stato
membro ed è stato deciso che, dal respingimento della domanda, non è stato
addotto nessun elemento sostanziale nuovo in relazione alla situazione personale
del richiedente o del suo paese d'origine;
c) non si procederà a un ulteriore
esame della domanda ripetuta in conformità con il capo II, come previsto
all'articolo 33;
d) è stato deciso che per motivi di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere
alla frontiera, né nelle zone di transito portuale o aeroportuale, né nel
territorio dello Stato membro interessato.
F
Conclusione n° 30 sul
Problema delle Domande Manifestamente Infondate o Abusive dello Status di
Rifugiato o di Asilo, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (34a sessione)
nel 1983 - par. e/iii: “Il
Comitato Esecutivo,....raccomanda che:... in caso di rifiuto della sua domanda,
il richiedente dovrebbe avere la possibilità di fare riesaminare la decisione
negativa prima di essere respinto alla frontiera o espulso dal
territorio”.
10. Effetto sospensivo del ricorso in caso di
procedura ordinaria
L’art. 1 quater, co. 5
della Legge 189/2002 disciplina il ricorso avverso il diniego di riconoscimento
per i casi di procedura ordinaria, con un rimando all’art. 1 ter, co. 6 della
stessa legge che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il
ricorso non ha un effetto sospensivo automatico. E’ necessario un chiarimento
esplicito che indichi che nel contesto della procedura ordinaria, il ricorso ha
effetto sospensivo automatico.
Riferimenti
F
Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Risoluzione del Consiglio
dell’UE del 20 giugno 1995 sulle Garanzie Minime per le Procedure d’Asilo -
par. 14:
“Il Parlamento
Europeo, (....) chiede che il principio dell’effetto sospensivo dell’appello
possa essere limitato solo nei casi di una domanda di asilo respinta perché
palesemente infondata; il richiedente asilo sarà espulso soltanto se ha già
avuto la possibilità di chiedere il ripristino dell’effetto sospensivo del suo
appello”.
F
Raccomandazione N°
(98) 13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul Diritto dei
Richiedenti Asilo Respinti ad un Ricorso Effettivo contro le Decisioni di
Espulsione, nel contesto dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà Fondamentali - par. 1 e 2:
“Il Comitato dei
Ministri, (...), raccomanda (....) che: 1) un ricorso effettivo innanzi ad una
autorità nazionale sia previsto per ogni richiedente asilo la cui domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato sia respinta e che sia soggetto ad
espulsione verso un paese nel quale potrebbe essere esposto al rischio di essere
sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti. 2) (...) Un
ricorso innanzi una autorità nazionale è considerato effettivo allorché: (...)
2.3) il ricorso sia accessibile da parte di ogni richiedente asilo respinto;
2.4) l’esecuzione dell’ordine di espulsione sia sospesa sino a che non sia stata
adottata una decisione...”.
F
Articolo 13 della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali, adottata il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio
d’Europa
“Ogni persona, i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un
ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione
sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali.”
N.B.: L’art. 13 è stato interpretato dalla
Commissione e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come una garanzia di
primaria importanza quando vi sia il rischio di un rinvio in un paese ove il
soggetto possa essere esposto ad un trattamento contrario al dettato dell’art.3
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali
(Ref. Chahal v. United Kingdom 70/1995/576/662).
B) Garanzie
procedurali addizionali per minori (accompagnati e
non)
1. Considerazioni preliminari
l’intera procedura di asilo, dall’ammissione al
territorio alla chiusura del procedimento di determinazione dello status di
rifugiato, deve essere regolata in maniera tale da conformarsi al principio
secondo il quale trovandosi i minori in una situazione di estrema vulnerabilità,
è necessario prevedere speciali ed immediate misure di
tutela;
nell’ambito della categoria su esposta, particolare attenzione va poi riservata ai minori non accompagnati.
F Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre
1948 - art. N. 25n.2,comma 1:''La maternità e l' infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza (…)"
F Comitato Esecutivo dell’ACNUR, Conclusione
N. 47/1987: "il Comitato
sottolinea la speciale situazione dei minori non accompagnati e dei bambini
separati dai propri genitori, che sono affidati ad altre famiglie, includendo le
loro necessità per quanto attiene alla determinazione del loro status, misure
per il loro sostegno fisico ed emotivo e impegno nella ricerca di genitori e
parenti (…)"
2.
Minori
giunti in frontiera o nel contesto di sbarchi
I minori, hanno diritto ad essere tra i primi
destinatari di misure di protezione ed assistenza;
In ogni caso il minore deve essere consultato, con
modalità adeguate alla sua età, prima che qualsiasi decisione che lo riguardi
venga assunta. Il minore, accompagnato o meno straniero deve sempre essere
adeguatamente informato e, nel caso ne manifesti l'intenzione, messo in grado di
esercitare il proprio diritto di chiedere asilo attraverso, tra l’altro,
l’ausilio di personale specializzato;
a. Identificazione: nel caso in cui i minori
siano accompagnati da genitori o parenti è necessario verificare immediatamente
i legami parentali attraverso documenti identificativi o, in mancanza, tramite
una verifica delle dichiarazioni dei minori stessi e dei loro genitori o
parenti. Nel caso si tratti di minori non accompagnati, la loro presenza va
tempestivamente comunicata sia alla autorità giudiziaria, che ne dispone
d’urgenza la collocazione in sede idonea e provvede alla nomina di un tutore, che al
Comitato per i Minori Stranieri (cfr art. 1/5, L. 39/90);
Nel caso vi sia dubbio circa l’età del minore i
metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del
minore ed in caso di persistenza dell’incertezza va garantito il beneficio del
dubbio;
b. Richiesta d’asilo: la nomina del tutore
non deve in alcun modo ritardare la procedura di richiesta di asilo. La volontà
di chiedere asilo viene, pertanto, registrata immediatamente dall’autorità di
pubblica sicurezza mentre la compilazione dell’apposito formulario e delle
memorie avverrà con l’assistenza del tutore e di un interprete.
c. Il tutore di un richiedente asilo deve ricevere
adeguata informazione in materia di asilo - anche in collaborazione con l'ACNUR
- cosi' da assistere efficacemente
gli interessi del minore richiedente asilo in tutte le fasi della procedura
d’asilo;
d. Considerata la particolare situazione del
minore, la sua volontà di chiedere asilo deve essere rispettata anche nel caso
non sia maturata e/o espressa immediatamente. In tal caso la conseguente domanda
di asilo va comunque ricevuta dalle autorità preposte e va avviata
tempestivamente la procedura d’asilo;
e. Il personale di frontiera (polizia, interpreti,
assistenti sociali) deve ricevere
apposita formazione ed aggiornamento sulle modalità di tutela del benessere dei
minori;
Riferimenti
F Comitato Esecutivo dell’ACNUR, Conclusione
N. 47: "il Comitato
ribadisce il principio universalmente riconosciuto secondo il quale I bambini
devono essere tra i primi a ricevere protezione ed
assistenza".
F
Convenzione sui
diritti del Fanciullo del 1989 (Legge N. 176/91), art. 3 (3): ''Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità
dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme
stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e
della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale
nonché l’esistenza di un adeguato controllo.''
F Art. 12:
1. ''Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione
tenendo conto della età e del grado di maturità. 2.A tal fine, si darà in
particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria od amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale.''
F Art. 13n.1:''Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di
divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere,
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica o con ogni altro mezzo a scelta
del fanciullo.''
F Proposta di Direttiva UE recante norme minime
relative all'accoglienza
dei richiedenti asilo negli Stati membri :
art. 24/1: ''Il prevalente interesse del minore deve costituire
un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle
disposizioni della presente direttiva concernenti I minori''.
art. 25/1: ''Gli
Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel
piu' breve tempo possibile un tutore, il quale deve curare che,
nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del
minore siano debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva.Le
Autorita' competenti in materia di assistenza sociale effettuano peridiche
verifiche''.
25/3:'' Gli Stati membri devono adoperarsi per
rintracciare quanto prima I familiari del minore non accompagnato, se cio' e'
nel prevalente interesse del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la
vita o l'integrita' del minore o
dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel Paese di
origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione di informazioni relative a
queste persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere il pericolo
la loro sicurezza''.
25/4:'' Le persone che lavorano con i minori non
accompagnati devono ricevere una specifica formazione in merito alle particolari
esigenze dei medesimi.''
F Proposta di Direttiva UE recante norme
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sullo status di protezione -
art. 28/6:''Gli Stati membri provvedono affinché' le persone
che assistono i minori non accompagnati ricevano un'idonea formazione in
riferimento alle loro esigenze.''
F Proposta modificata di Direttiva UE sulle
norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art.15 (3):'' Gli Stati membri che effettuano visite mediche per
accertare l'eta' del minore non accompagnato provvedono
affinche':
a) il minore non accompagnato sia
informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che e'
ragionevole supporre possa capire, della possibilita' che si ricorra a visita
medica per accertarne l'eta';(...)
F Risoluzione del Consiglio dell'UE sui minori
non accompagnati, cittadini di Paesi terzi: art.4/3 lett.b):''(...)A tal fine gli Stati membri possono sottoporre
il minore -con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o
di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione dell'eta'
effettuata da personale medico qualificato.''
2.
Trattenimento
a. I minori richiedenti asilo non devono essere
sottoposti a misure che ne limitino la libertà, salvo il caso abbiano commesso
reato per i quali e' prevista pena detentiva. In ogni caso il trattenimento -
misura sempre eccezionale comminabile, pertanto, soltanto in casi estremi - non
deve avvenire in strutture in cui risiedano anche adulti;
b. Nel caso di minori accompagnati, i cui genitori
o parenti stretti siano sottoposti a trattenimento, al fine di tutelare il
principio di unità familiare è necessario prevedere strutture, ove il minore
seppure trattenuto non veda lesa la sua dignità e negata adeguata tutela
(materiale, psicofisica e legale);
Riferimenti
F Convenzione sui Diritti del
Fanciullo, art. 37Lett.
b): ''nessun
fanciullo sia privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto,
la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere
la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato della libertà sia trattato
con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua famiglia (...); d)'' I fanciulli privati della libertà abbiano diritto
ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra
assistenza adeguata (…)''.
3.
Modalità di
accoglienza ed adeguata informazione prima dell'audizione
a. Il minore non accompagnato deve ricevere
tempestiva accoglienza in una struttura idonea nel rispetto del suo diritto alla
salute, all’istruzione etc come previsto, tra l'altro, dal recente orientamento dell'Unione
Europea.;
Riferimenti
F Convenzione sui diritti del
Fanciullo, - art. 22n.1:
''Gli Stati parti
adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo
status di rifugiato, oppure è considerato rifugiato ai sensi delle regole e
delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti. n2: A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme
giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l’Organizzazione delle N.U., per proteggere ed
aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione
(…)"
F Proposta di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 15 1. (Garanzie minime per I minori non accompagnati):'' In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie: a) quanto prima possibile deve essere assegnato loro un rappresentante che li rappresenti e/o assista in relazione all'esame della domanda di asilo ;b) il rappresentante deve avere la possibilità di aiutarli a preparasi al colloquio personale. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande e formulare osservazioni. 2. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11, 12 tale colloquio sia condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori ;b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato sia presa da un funzionario qualificato in relazione ai particolari bisogni dei minori.''
4.
Audizione
da parte della CT e procedura adottata
a. principio di unità familiare:
Fatta salva la possibilità per
un minore accompagnato di essere titolare di validi motivi - per ottenere lo
status di rifugiato o la protezione umanitaria - indipendenti e diversi da quelli
presentati dai genitori e/o parenti, il minore i cui genitori o familiari da cui
dipende hanno ottenuto lo status di rifugiato sono automaticamente riconosciuti
rifugiati.
b. anche i minori accompagnati, che hanno
manifestato l'intenzione di chiedere asilo, devono poter essere ammessi ad una
audizione individuale ad opera della CT in quanto, tra l’altro, possibili latore
di una domanda autonoma ed indipendente da quella dei
genitori;
c. L’intervista deve avvenire alla presenza del
tutore o di personale dal tutore delegato;
d. L’intervista del minore deve svolgersi
attraverso modalità che tengano in considerazione la minore età del
richiedente;
e. I membri della CT e gli interpreti devono
ricevere adeguata formazione, tra l’altro, sulle particolari tecniche necessarie
per intervistare un minore e
rispettarne salute e dignità;
f.
Nei casi in cui il
contenuto della domanda o altri fattori lo facciano ritenere opportuno, i minori
di sesso femminile dovrebbero essere intervistati da personale
femminile;
g. La decisione infine adottata deve prendere in
considerazione anche le peculiari forme di persecuzioni cui posso essere
soggetti i richiedenti minorenni proprio a causa della loro minore
età;
h. La fondatezza del timore di persecuzione deve
tener conto della peculiare sensibilità e vulnerabilità del
minore.
F Convenzione sul Diritti del Fanciullo
articoli 3 e 12 già citati
(cfr. supra);
F Proposta di Direttiva UE recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto dello status di protezione - art.
7:
Nel valutare il
timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno
grave ed ingiusto, gli Stati membri prendono in considerazione almeno I seguenti
elementi: (…) (d) la situazione individuale e le circostanze personali del
richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'eta', lo
stato di salute e gli handicap, al fine di
valutare la gravita' della persecuzione o del danno. Qualora la
persecuzione assuma una forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno
dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione,
ai sensi della Convenzione di Ginevra, puo' essere inflitta sotto forma di
violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente connesse
all'appartenenza ad uno dei due sessi;
art. 12: Nel valutare se il timore fondato di
persecuzioni sia basato su motivi di
(…) appartenenza ad un determinato gruppo sociale (…) si deve tener
conto, quanto meno, dei seguenti elementi: (d) il termine determinato gruppo
sociale indica sia un insieme di
persone definibili in base a talune caratteristiche fondamentali, quali le
tendenze sessuali, l'eta', ed il sesso (…)
F Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo – art. 16 (3): ''La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato''.
F Convenzione sui diritti del
Fanciullo - art. 9n 1:
''Gli Stati parti vigilano
affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà
a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo
(...).''
5.
Attività'
di formazione svolta dalla Commissione Nazionale
La Commissione Nazionale tra i suoi compiti di indirizzo
ed orientamento, nell’ambito, tra l’altro, della formazione ed aggiornamento del
personale delle CT (componenti ed interpreti), deve includere sessioni relative
a tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza
internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di
terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori , notizie
aggiornate su paesi di origine coinvolti nella persecuzione di minori. Tali
attività saranno svolte in collaborazione con l’ACNUR.
6.
Riesame
Nel caso in cui il minore richieda un riesame della
decisione al minore e’ sempre
garantita una seconda audizione.
7.
Ricongiungimento familiare
Nel caso di minore non accompagnato per il quale e'
stata ravvisata l'esigenza di protezione internazionale in ossequio, tra
l'altro, al piu' recente orientamento comunitario, deve essere autorizzato
l'ingresso ed il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare agli
ascendenti diretti e di primo grado. Nel caso in cui il minore non abbia
ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli si deve autorizzare
l'ingresso ed il soggiorno del suo tutore legale o di altri
familiari.
Riferimenti
F Proposta di Direttiva UE relativa al diritto
al ricongiungimento familiare, art. 10 (3): ''Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, gli
Stati membri:
a)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai
fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado,
senza applicare le condizioni previste all'art.4, par.2, lettera
a);
b)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai
fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari,
quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile
ritrovarli.''
ACNUR, Roma 11 novembre
2002
* Il Comitato Esecutivo (ExCom) dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite fu creato con una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Novembre 1957. Il Comitato Esecutivo attualmente è composto da 61 Stati, tra cui anche l'Italia. Esso esamina e approva i programmi ACNUR di assistenza e i rispettivi budget e si esprime su vari aspetti riguardanti la protezione dei rifugiati. Di particolare interesse sono le sue Conclusioni e Raccomandazioni che rappresentano un'autorevole riferimento per l'interpretazione aggiornata dei principi della protezione internazionale e per il consolidamento di prassi adeguate.