Permessi di soggiorno nel periodo di emergenza COVID 19 Decreto Legge n.9/2020 del 2/03/20 e Decreto Legge n. 18/2020 del 17/03/20.
25 Marzo 2020
L'art. 9 DL 9/2020 stabilisce le sospensioni per 30 giorni (a partire dal 2 marzo 2020) di tutti i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che riguardano, anche i permessi di soggiorno. Fissando, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza (entrati in esenzione del visto) pertanto, fino al 31 marzo 2020 (salvo proroghe) non si potrà chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ma tale non comporterà alcuna sanzione o procedimento di espulsione. È, invece, possibile chiedere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, tramite PEC o presentandosi agli uffici immigrazione.
Il Ministero dell'interno con circolare 0020359 del 9 marzo 2020 ha disposto la chiusura degli Uffici immigrazione delle questure, la quale, restano aperti per la accoglimento delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni nei casi in cui queste ultime siano eseguibili nell'attuale situazione di emergenza da COVID-19.
DECRETO LEGGE n. 18/2020 del 17 marzo 2020
L'art. 103 DL 18/2020 stabilisce che:
a) Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020. Dunque, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 DL n. 9/2020, il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e comincia a decorrere da detto giorno.
L'art. 103, stabilisce, inoltre che:
b) "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
Pertanto, lo straniero non può recarsi in questura né alle poste per chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso fino al 31 marzo (salvo proroga della chiusura degli Uffici immigrazione, conseguente al DL n. 18/2020), ma è chiarito che il permesso di soggiorno, che sia in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva validità fino al 15 giugno .
L'art. 104 D.L. n. 18/2020 stabilisce che i documenti di riconoscimento e di identità (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) in scadenza dal 17 marzo 2020 hanno una validità fino al 31 agosto 2020.
A) Permessi scaduti prima del 31 gennaio 2020 e per i quali è stato chiesto il rinnovo - Il termine di definizione del procedimento (art. 5, co.9 TU 286/98: 60 gg.) è sospeso fino al 15 aprile.
B) Permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile - Sono prorogati per legge fino al 15 giugno e poi si può chiedere il rinnovo.
C) Permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio e per i quali non è stato chiesto, il rinnovo per vari motivi - Resta non disciplinata un'ipotesi, pertanto si consiglia d' inviare una PEC alla questura per evitare la sanzione dell'espulsione.