3 novembre 2010 – Depositata la sentenza del Tar Lazio (sez. seconda quater) del 6 ottobre 2010, n. 33120, in base alla quale il termine di 20 giorni per l'adozione di un provvedimento finale (rinnovo del permesso di soggiorno) può essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie.
Il Tribunale, nel constatare che lo stato di protratta inerzia dell'Amministrazione nell'adozione del provvedimento finale non risultava motivato da alcuna esigenza istruttoria atta a giustificare l'interruzione o sospensione del termine in contestazione, accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Questura di Roma di concludere il procedimento in parola, adottando una determinazione espressa sulla domanda proposta dalla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.