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Razzismo
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 180 del 19 luglio 2000
Direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità
di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
Il
Consiglio dell'Unione Europea
Visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
13,
Vista
la proposta della Commissione (1),
Visto
il parere del Parlamento europeo (2),
Visto
il parere del Comitato economico e sociale (3),
Visto
il parere del Comitato delle regioni (4),
Considerando
quanto segue:
(1)
Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione
di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
(2)
Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea
si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono
comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli
Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
(3)
Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le
persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente
ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.
(4)
È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra
cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì
importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli
stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni
operate in tale contesto.
(5)
Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il
razzismo nell'Unione europea.
(6) L'Unione
europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane
distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica
l'accettazione di siffatte teorie.
(7)
Il Consiglio europeo riunitosi a Tempere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato
la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo
13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
(8) Gli
orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio
europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità
di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato
del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la
discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.
(9)
Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare
il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento
di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento
del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale
e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare
l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(10)
Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata
"Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo".
(11)
Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito
dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (5) in cui gli Stati
membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per
quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.
(12)
Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono
la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine
etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni
basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso
alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali
l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza
sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(13)
Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine
etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita
in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi
anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze
di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni
che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il
loro accesso all'occupazione e all'impiego.
(14)
Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere
dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente
all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze,
nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto
in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
(15)
La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che
sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta
alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti
conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere
in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi
mezzo, compresa l'evidenza statistica.
(16)
È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione
per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre,
se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere
una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per
motivi di razza o origine etnica dei loro membri.
(17)
Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione
di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo
di persone di una determinata razza od origine etnica e tali misure possono
permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale
obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.
(18)
In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere
giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica
costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività
lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato.
Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni
trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
(19)
Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica
dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare
un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle
persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura,
secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno
delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza
e difesa in giustizia.
(20)
L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione
giuridica in difesa delle vittime.
(21)
Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia
una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio
della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a
carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.
(22)
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della
prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente
indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui
l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro
organo competente indagare.
(23)
Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con
organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.
(24)
La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica
sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro
di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione,
studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
(25)
La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri
di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della
presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto
alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
(26)
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
(27)
Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione
di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali,
a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva,
fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che
permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla
direttiva.
(28)
In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati
all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire
un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati
membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri
e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta,
essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va
al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale
obiettivo,
ha adottato
la presente direttiva:
Capo
I°
Disposizioni
Generali
Articolo
1
Obiettivo
La presente
direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate
sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri
il principio della parità di trattamento.
Articolo
2
Nozione
di discriminazione
1.
Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento
comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a
causa della razza o dell'origine etnica.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a)
sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine
etnica una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b)
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza
od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente
giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari.
3.
Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione
in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine
etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente
alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4.
L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è
da considerarsi una discriminazione ai sensi
del paragrafo 1.
Articolo
3
Campo
di applicazione
1.
Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva
si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato,
compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a)
alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente
dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale,
nonché alla promozione;
b)
all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale,
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c)
all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento
e la retribuzione;
d)
all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o
di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una
particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
e)
alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
f)
alle prestazioni sociali;
g)
all'istruzione;
h) all'accesso
a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
2.
La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla
nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative
all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio
degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione
giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.
Articolo
4
Requisiti
essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa
In deroga
all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una
differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza
o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura
di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata,
tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo
e il requisito proporzionato.
Articolo
5
Azione
positiva
Allo scopo
di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità
di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche
dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza
o origine etnica.
Articolo
6
Requisiti
minimi
1.
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio
della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle
fissate nella presente direttiva.
2.
L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire
motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già
predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.
Capo
II°
Mezzi
di ricorso ed esecuzione
Articolo
7
Difesa
dei diritti
1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono
lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio
della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione
del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali
e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione
finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2.
Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone
giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni
nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della
presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale
o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e
con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva.
3.
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini
per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.
Articolo
8
Onere
della prova
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi
giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono
lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità
di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità
competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è
stata violazione del principio della parità di trattamento.
2.
Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere
disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3.
Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2.
5.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti
in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.
Articolo
9
Protezione
delle vittime
Gli Stati
membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie
per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione
a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della
parità di trattamento.
Articolo
10
Diffusione
delle informazioni
Gli Stati
membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente
direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano
portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato,
in tutto il loro territorio.
Articolo
11
Dialogo
sociale
1. Gli
Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le
misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di
promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso
il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici
di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Laddove
ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri
incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a
concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie
negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione
collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla
presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.
Articolo
12
Dialogo
con le organizzazioni non governative
Al fine
di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri
incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni
non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali,
hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione
fondata sulla razza e l'origine etnica.
CAPO
III
Organismi
per la promozione della parità di trattamento
Articolo
13
1.
Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi
per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza
discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno
eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa
dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2.
Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:
-
l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle
denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto
delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche
di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
- lo
svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
-
la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni
su questioni connesse con tali discriminazioni.
Capo
IV°
Dispozioni
finali
Articolo
14
Conformità
alla direttiva
Gli Stati
membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a)
tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie
al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b)
tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento
contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei
regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni
con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere
dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.
Articolo
15
Sanzioni
Gli Stati
membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento
dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e
provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo
15
Attuazione
Gli Stati
membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono
affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere
in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano
nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano
che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano
mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri
devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi
momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo
17
Relazione
1.
Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere
una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione
della presente direttiva.
2.
La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni
delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente
al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì
una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini.
Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza
proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
Articolo
18
Entrata
in vigore
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo
19
Destinatari
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente:
M.
Arcanjo
(1)
Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2)
Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)
Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4)
Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) G.U. L 185 del 24.7.1996, pag. 5.