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Razzismo
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Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998, Supplemento Ordinario n. 40
Legge n. 40, 6 marzo 1998
... omissis ...
Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Art.
41
Discriminazione
per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi
1. Ai
fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale
o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e)
il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico
o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza
e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3.
Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia.
Art.
42
Azione
civile contro la discriminazione
1. Quando
il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice
può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole
e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,
nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4.
Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore
a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni
per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i prov vedimenti emanati nel decreto.
6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice
di procedura civile.
7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni
accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41
posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi
o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano
il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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